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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visti il decreto ministeriale 4 agosto 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 21 agosto 1982 ed il decreto
ministeriale 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
173 del 28 luglio 1986 che modificano l'art. 89 del regolamento sulla
disciplina della pesca marittima, circa le dimensioni minime dei
molluschi bivalvi pescabili;
Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998 e 5 maggio 1999
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1999),
concernenti la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle
misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998,
n. 164;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente il
regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese
di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 1o dicembre 1998, n. 515, concernente
il regolamento recante disciplina dell'attivita' di tali consorzi;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, concernente la
sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti
di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la
disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti
marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente
l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per
il triennio 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121
alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000;
Considerato che il VI Piano nazionale prevede, in particolare, tra
gli strumenti d'intervento, la possibilita' di introdurre sistemi
gestionali in grado di aumentare il valore aggiunto prodotto dalla
risorsa mare in favore degli operatori attraverso azioni che
riguardano la gestione di aree di pesca affidate direttamente alle
associazioni nazionali di categoria e loro consorzi si' da garantire
il riequilibrio fra sforzo di pesca e dimensione degli stock;
Considerata l'opportunita' di attuare la suddetta previsione del
Piano nazionale per quanto attiene alla gestione dei molluschi
bivalvi, delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi dei
sopracitati decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998;
Considerato che, in attuazione dei princi'pi propri della normativa
internazionale e nazionale in tema di pesca responsabile e di
sviluppo sostenibile, i consorzi, cui e' delegata la gestione della
risorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a
garantire una gestione razionale degli stock ed un prelievo ottimale
della risorsa molluschi;
Valutata la necessita' che, nei compartimenti in cui non sono
costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della
pesca dei molluschi bivalvi sono da adottarsi dal Ministero delle
politiche agricole e forestali;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva
centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 10 novembre
2000, hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei
molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino.
2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla
disciplina della pesca di cui al comma 1 nei limiti del mare
territoriale di rispettiva competenza.
3. Alla luce delle previsioni del VI Piano triennale della pesca e
dell'acquacoltura 2000-2002, la gestione della pesca dei molluschi
bivalvi e' affidata ai consorzi costituiti ai sensi dei decreti
ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998, di seguito denominati
"consorzi di gestione", e riconosciuti dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, di seguito denominato "Ministero". I consorzi
di gestione possono presentare al Ministero motivate e documentate
richieste di deroghe alla disciplina prevista dal presente decreto,
ad esclusione di quella recata dagli articoli 2, 3 e 4.
4. Nei compartimenti marittimi ove i consorzi di gestione non siano
stati costituiti ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento
ministeriale, la pesca dei molluschi bivalvi e' disciplinata dal
Ministero.
Art. 2.
1. Presso ogni consorzio di gestione, per la verifica delle
attivita' svolte, anche al fine di assicurare il corretto rapporto
con le imprese che esercitano altre attivita' di pesca, e' costituito
un comitato di coordinamento, nominato con decreto del direttore
generale della pesca e dell'acquacoltura e composto da:
a) un rappresentante della Direzione generale della pesca e
dell'acquacoltura;
b) il comandante della Capitaneria di porto o suo delegato;
c) il presidente del consorzio di gestione;
d) un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di
categoria che promuovono, ai sensi dei decreti ministeriali numeri
44/1995 e 515/1998, la costituzione del consorzio di gestione;
e) un rappresentante dell'istituto di ricerca incaricato di
effettuare la valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito
del compartimento;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali
della pesca.
3. Il comitato elegge nel suo seno il presidente tra i membri di
cui alle lettere a) e b) ed il vice presidente tra i membri di cui
alle lettere c) e d). Il comitato e' convocato dal presidente entro
sette giorni dalla richiesta del consorzio.
4. Le spese per il funzionamento del comitato di coordinamento sono
a carico del consorzio di gestione.
5. Il Ministero, su proposta dei consorzi, provvede, a partire dal
1o gennaio 2009, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei
molluschi bivalvi ed all'eventuale revoca. E' fatta salva la
previsione del decreto ministeriale 21 luglio 1998, art. 2, punto 2
circa il numero delle unita' autorizzate alla pesca con draga
idraulica in ciascun compartimento marittimo.
Art. 3.
1. In ordine alle dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili
restano ferme le disposizioni di cui all'art. 89 del regolamento
sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive
modificazioni.
2. Sull'intera partita e' ammessa una tolleranza di molluschi
bivalvi:
a) con dimensioni inferiori a quelle previste di non piu' del 10%
calcolato sul peso;
b) sul peso non superiore al 10% del quantitativo massimo
pescabile.
3. Il consorzio puo' adottare provvedimenti piu' restrittivi
rispetto alle previsioni del comma 2.
Art. 4.
1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi
presentano al consorzio di gestione del compartimento di
appartenenza, entro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione
statistica conforme al modello allegato al presente decreto (allegato
A).
2. Il consorzio di gestione, entro il giorno 15 di ciascun mese,
trasmette al Ministero i dati aggregati riferiti all'intero
compartimento, conformemente al modello allegato al presente decreto
(allegato B), conservando ai propri atti le dichiarazioni relative
alle singole unita'. Il consorzio comunica altresi' le unita' per le
quali e' stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la
dichiarazione stessa e' stata presentata in maniera irregolare o
incompleta.
3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione e'
sanzionata ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 5.
1. Il consorzio di gestione determina l'orario di uscita dal porto
delle unita'. L'orario di inizio dell'uscita dal porto e' fissato,
per il periodo dal 15 marzo al 30 giugno, non prima delle ore 5,
tenendo in debito conto il tradizionale inizio dell'attivita' della
piccola pesca ed in particolare quella esercitata con gli attrezzi da
posta. Per l'inizio dell'attivita' della pesca dei fasolari
nell'ambito dei compartimenti di Chioggia, Monfalcone e Venezia,
restano valide le condizioni e prescrizioni previste dal decreto
ministeriale 11 febbraio 2000, citato nelle premesse.
2. Le unita' di cui al comma 1, dal 1o ottobre al 31 marzo
osservano il fermo dell'attivita' nei giorni di sabato, domenica e
festivi; dal 1o aprile al 30 settembre, oltre che nei giorni di
sabato, domenica e festivi, anche in un altro giorno fissato dal
consorzio di gestione. L'attivita' della pesca delle telline in
Tirreno puo' effettuarsi anche nei giorni di sabato.
3. Per le unita' autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nel
mar Tirreno, al fine di consentire l'attivita' di pesca in funzione
di particolari esigenze di mercato, il consorzio di gestione puo'
disporre, fatto salvo il numero di giorni di fermo settimanale, il
fermo dell'attivita' di pesca in una giornata feriale diversa dal
sabato.
4. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli
attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di
forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.
5. Dal 1o luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga
idraulica nel mar Tirreno puo' essere effettuata nel limite massimo
di quattro ore. L'orario di attivita' e' fissato dal consorzio e, nei
compartimenti ove non costituito, dall'Autorita' marittima, sentita
la locale commissione consultiva per la pesca marittima.
6. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente
articolo per le festivita' di fine anno.
Art. 6.
1. Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca dei
molluschi vongole, longoni, fasolari e delle altre specie, non
ricomprese nel comma 2, per almeno due mesi, compresi tra aprile
e ottobre.
2. La pesca degli altri molluschi bivalvi e' vietata nei seguenti
periodi:
a) cannolicchi: dal 1o aprile al 30 settembre, nel mare
Adriatico; dal 1o aprile al 31 maggio, nel mar Tirreno;
b) telline: dal 1o aprile al 30 aprile;
c) tartufi: dal 1o giugno al 31 luglio.
3. Durante i periodi di divieto di pesca e' consentito l'esercizio
degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco
degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.
4. Non e' consentita la pesca delle telline, dei tartufi e delle
vongole veraci con la draga idraulica.
5. La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante
e con attrezzo da traino per molluschi, nelle zone di mare non
assentite in concessione, e' consentita esclusivamente oltre la
fascia di rispetto di mezzo miglio dal limite delle concessioni. Nei
periodi in cui e' consentita la raccolta del seme di vongola verace i
pescatori autorizzati possono pescare con tali attrezzi, anche a
partire dalla distanza di trecento metri dal limite esterno delle
concessioni.
6. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione
dei cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno tre
metri.
Art. 7.
1. Il pescato massimo giornaliero per unita' e' stabilito nelle
seguenti quantita':
a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150
per i rastrelli;
b) vongole veraci: kg 100;
c) cannolicchi: kg 300;
d) tartufi o noci: kg 100;
e) fasolari: kg 350;
f) telline: kg 100;
g) cozze pelose, mussoli e canestrelli: complessivi kg 300.
2. Il consorzio puo' stabilire piani per la cattura dei longoni che
prevedano il prelievo giornaliero fino a kg 1.000.
3. Il consorzio, previo parere dell'unita' scientifica incaricata
dal Ministero della valutazione della risorsa molluschi, competente
per territorio, puo' proporre al capo del compartimento marittimo
limiti al prelievo di determinati molluschi bivalvi diversi da quelli
indicati nel comma 1.
Art. 8.
1. Ai fini del controllo delle quantita' massime giornalmente
catturabili, i molluschi bivalvi devono essere sbarcati non oltre
l'orario consentito, nel punto di sbarco fissato per ogni porto dal
consorzio di gestione.
2. Per particolari esigenze locali, il capo del compartimento puo'
autorizzare, previa richiesta del consorzio di gestione, un secondo
punto di sbarco, anche nell'ambito dello stesso porto, a condizione
che siano assicurate le finalita' del controllo.
3. Ai fini del controllo dell'attivita' di pesca i consorzi di
gestione adottano le misure per assicurare in ogni punto di sbarco il
rispetto delle norme in materia. Al riguardo gli eventuali addetti
alla vigilanza o controllo del consorzio verificano anche le
operazioni di sbarco.
4. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti
limitrofi puo' essere consentito lo sbarco del pescato in porto
compreso in compartimento diverso da quello di pesca.
Art. 9.
1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi e' limitata
alle acque del compartimento di iscrizione della nave. Il consorzio
di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento,
puo' richiedere al Ministero di consentire la pesca dei molluschi
bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui.
2. Le navi in flotta abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi,
gia' autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca con gli
attrezzi da posta e lenze, conservano tali autorizzazioni.
3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di
coordinamento, determinano piani di operativita' delle unita'
abilitate all'esercizio di altri mestieri di pesca. A detti fini i
consorzi possono proporre al Ministero la sospensione temporanea
dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi.
4. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di
coordinamento, puo' stabilire piani di cattura dei molluschi,
limitatamente ad un segmento della flotta, a seguito di manifeste
difficolta' derivanti dalla carenza delle risorse.
Art. 10.
1. Il Ministero concede il trasferimento dell'autorizzazione alla
pesca dei molluschi con draga idraulica ad altra nave del medesimo
proprietario avente le caratteristiche di cui all'art. 11, previo
ritiro della precedente nave dall'attivita' di pesca per demolizione,
vendita all'estero, cambio di destinazione.
2. Per le navi di cui al comma 1, ove ritirate dall'esercizio
dell'attivita', non e' ammesso in alcun caso il rientro nella flotta
peschereccia, salvo l'utilizzo esclusivo negli impianti di
acquacoltura.
3. Il Ministero, nel caso di compravendita di unita' autorizzata
all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi o cessione di quote
societarie, concede il trasferimento dell'autorizzazione ad altro
armatore, esclusivamente nel caso in cui la nave rimanga iscritta
nell'ambito dello stesso compartimento.
Art. 11.
1. Le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei
molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato C al presente decreto.
2. Il consorzio puo' richiedere al Ministero, limitatamente alle
unita' aderenti, in via sperimentale, e per la durata di essa,
l'esercizio dell'attivita' di cattura con unita' ed attrezzi aventi
caratteristiche tecniche diverse da quelle tipo.
3. Non e' consentita la detenzione a bordo e l'uso di motori
ausiliari per la pompa asservita alla draga.
Art. 12.
1. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi per la pesca dei
molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato D al presente decreto.
2. I consorzi adottano misure concernenti il recupero ed il traino
dell'attrezzo, nonche' il controllo finalizzato all'osservanza delle
caratteristiche tecniche degli attrezzi previsti dal presente
decreto, assicurando la sospensione dell'attivita' di pesca delle
unita' i cui attrezzi non siano conformi alle previsioni del presente
decreto, con verifiche bimestrali o quando il presidente o l'organo
di controllo lo ritiene necessario per verificare il rispetto delle
norme.
Art. 13.
1. La violazione delle disposizioni del presente decreto e' punita
ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 14.
Sono abrogati i decreti ministeriali 21 luglio 1998 e 5 maggio 1999
disciplinanti la pesca dei molluschi bivalvi, citati nelle premesse.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001 Registro n. 1
Politiche agricole e forestali, foglio n. 47
Allegato A
Al Consorzio di gestione della
pesca dei molluschi bivalvi di ....
DICHIARAZIONE STATISTICA
NOME UNITA' .................. MATRICOLA ...................
ANNO ...................... MESE .......................
Giorno|Zona di pesca|Specie|KG.|Giorno|Zona di pesca |Specie|KG.
1 | | | |17 | | |
2 | | | |18 | | |
3 | | | |19 | | |
4 | | | |20 | | |
5 | | | |21 | | |
6 | | | |22 | | |
7 | | | |23 | | |
8 | | | |24 | | |
9 | | | |25 | | |
10 | | | |26 | | |
11 | | | |27 | | |
12 | | | |28 | | |
13 | | | |29 | | |
14 | | | |30 | | |
15 | | | |31 | | |
16 | | | | |Totale complessivo| |
Legenda SPECIE
TOTALI
VONGOLE = V ...................
LONGONI = L ...................
CUORI = CR ..................
CANNOLICCHI = CL ..................
FASOLARI = F ..................
Allegato B
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale della pesca e
dell'acquacoltura - Roma
CONSORZIO DI GESTIONE DI ...........................
DICHIARAZIONE STATISTICA
ANNO .............. MESE .................
N.ro |Nome unità |Specie |Q.li |N.ro |Nome unità |Specie|Q.li
1 | | | |17 | | |
2 | | | |18 | | |
3 | | | |19 | | |
4 | | | |20 | | |
5 | | | |21 | | |
6 | | | |22 | | |
7 | | | |23 | | |
8 | | | |24 | | |
9 | | | |25 | | |
10 | | | |26 | | |
11 | | | |27 | | |
12 | | | |28 | | |
13 | | | |29 | | |
14 | | | |30 | | |
15 | | | |31 | | |
16 | | | | |Totale complessivo| |
Legenda SPECIE TOTALI
VONGOLE = V ...................
LONGONI = L ...................
CUORI = CR ..................
CANNOLICCHI = CL ..................
FASOLARI = F ..................
Allegato C
PESCHERECCIO TIPO PER LE DRAGHE IDRAULICHE, ATTREZZI DA TRAINO PER
MOLLUSCHI E RASTRELLI DA NATANTE.
Il peschereccio tipo per la pesca con draga idraulica ed attrezzi
da traino per molluschi deve avere le seguenti caratteristiche e
limitazioni:
a) lunghezza massima tra le perpendicolari 10 metri;
b) potenza massima 150 HP e 100 per i rastrelli da natante;
c) stazza lorda massima 10 tonnellate;
d) presenza di un solo motore senza ausiliari per le pompe;
e) assenza di mantello all'elica;
f) presenza di un solo verricello per cavo di acciaio per [a
manovra della draga idraulica ed il recupero dell'ancora.
E' consentita la presenza di un secondo verricello ubicato nei
pressi del punto di salpamento della draga con massimo due tamburi
senza campane di tonnaggio, utilizzabile esclusivamente per il
salpamento della draga.
Allegato D
A) DRAGHE IDRAULICHE
1. Descrizione.
Si tratta di attrezzi che penetrano nel fondo fino a qualche
centimetro nel substrato e raccolgono gli organismi marini ivi
annidati.
La sabbia ed il fango raccolti dall'attrezzo nel suo cammino
vengono spinti fuori dall'attrezzo con una serie di getti d'acqua,
mentre i molluschi vengono trattenuti.
L'attrezzo si presenta come un parallelepipedo in ferro con una
lama per tagliare il sedimento ed un sistema per inviare acqua in
pressione agli ugelli fissati in vari punti dell'attrezzo stesso.
La draga idraulica e' caratterizzata da:
a) fronte od apertura orizzontali;
b) gabbia rigida in cui si raccoglie il prodotto pescato;
c) ugelli da cui esce l'acqua in pressione;
d) grosso tubo di mandata dell'acqua da bordo oppure nel caso
di pompe sommerse collegamento a bordo con tubi per l'olio che mette
in funzione la pompa sommersa.
Caratteristiche genera1i delle draghe idrauliche
2. Caratteristiche e limitazioni.
Tutte le draghe idrauliche debbono avere le seguenii
caratteristiche:
larghezza massima del fronte o apertura orizzontale metri 3;
pressione massima sull'attrezzo 1,8 bar;
peso massimo dell'attrezzo kg. 600;
la parte inferiore della gabbia dove viene raccolto il prodotto
deve essere costituita da opportuni tondini metallici oppure da
grigliati che garantiscono una equivalente selettivita'.
Le modalita' di traino sono determinate dal consorzio di
gestione. Nei compartimenti in cui non sono costituiti i consorzi di
gestione o per le unita' non aderenti ai consorzi il traino della
draga deve avvenire solamente facendo forza, tramite il verricello
sul cavo dell'ancora precedentemente calata. E' inoltre vietato anche
il montaggio di dispositivi che possano rendere possibile o
facilitare il traino con l'elica, quali rinvii fissi per cavo
laterali o poppieri. In ogni caso e' necessario che i due cavi di
traino della vongolara siano di uguali dimensioni e non prevedano
attacchi sul verricello; inoltre le catene (od i cavi di traino)
della draga non devono prevedere incroci ma devono essere liberi e
paralleli.
2<?tpl=16dd>.1. Caratteristiche della draga idraulica per la pesca
delle vongole, dei longoni e dei fasolari.
Tali draghe oltre le caratteristiche generali hanno le seguenti
limitazioni:
a) la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore
della gabbia non deve essere inferiore a 12 mm, con una tolleranza
inferiore a 1 millimetro;
b) sono ammesse in sostituzione dei tondini o reti metalliche a
maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia
rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e
12 mm oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non
inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;
c) il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato
con setacci. I setacci devono essere costituiti da tondini la cui
distanza non sia inferiore a 12 mm; e' ammessa la tolleranza di 1 mm;
d) sono ammesse reti metalliche a maglia quadrata aventi lato
non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non
siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm, oppure la lamiera
perforata aventi fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il
rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;
e) il setaccio deve essere facilmente ispezionabile e deve
essere collaudato. Vi deve inoltre essere possibilita' di apertura
sul lato di raccolta del prodotto.
2.2. Caratteristiche della cannellara.
Per cannellara si intende la draga idraulica per la cattura di
cannolicchi o cappelonghe (Solen ed Ensis).
Oltre le caratteristiche proprie delle draghe idrauliche la
cannellara e' soggetta anche alle seguenti limitazioni:
a) presenza di ugelli che immettono acqua in pressione anche
nella parte anteriore della lama che penetra nel sedimento;
b) la distanza dei tondini metallici dalla parte inferiore
della gabbia non deve essere inferiore a mm 7;
c) non sono ammessi in sostituzione dei tondini grigliati
metallici;
d) non e' consentito l'uso o la detenzione a bordo del
setaccio; la cernita dei cannolicchi pescati deve essere effettuata
manualmente ed il resto del pescato deve essere rigettato in mare ad
eccezione dei vermi.
2.3. Caratteristiche della fasolara.
Per fasolara si intende la draga idraulica per la cattura dei
fasolari (Callista chione).
La fasolara ha le caratteristiche proprie della draga idraulica
soggetta anche alle seguenti limitazioni:
a) la distanza dei tondini metallici della parte inferiore
della gabbia non deve essere inferiore a mm 25;
b) e' consentito l'uso del vibrovaglio;
c) per i compartimenti marittimi di Chioggia, Monfalcone e
Venezia sono fatte salve le disposizioni dell'Autorita' istituita ai
sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2000 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000.
B) ATTREZZO DA TRAINO PER MOLLUSCHI
1. Descrizione.
Si tratta di attrezzi che privi di getti di acqua in pressione
trainati sul fondo marino staccano e trattengono molluschi bivalvi
annidati nel substrato.
Sono molto diversi l'uno dall'altro per forma e dimensioni, ma
generalmente consistono di una bocca rigida seguito da un corto sacco
di rete tessile.
Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa quali
rapido sfogliara da cui pero' e' possibile distinguerli per alcune
caratteristiche particolari quali:
a) larghezza della bocca o apertura orizzontale;
b) dimensioni di maglia del sacco in rete tessile;
c) assenza di apertura posteriore del sacco;
d) lunghezza del sacco in rete tessile molto limitata (circa
uguale alla apertura orizzontale dell'attrezzo stesso).
Il traino dei suddetti attrezzi per molluschi puo' venire
effettuato sia in linea retta che a cerchio utilizzando l'elica e/o
l'ancora.
1.1. Caratteristiche del rampone per molluschi.
Per rampone per molluschi si intende un attrezzo la cui bocca e'
armata con denti in ferro per la cattura di cozze pelose (Modiolus
barbatus) e canestrelle (Proteopecten glaber).
Il rampone e' soggetto alle seguenti limitazioni:
a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,60;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50;
c) devono essere presenti nella parte superiore della rete tre
aperture longitudinali (in direzione parallele alla direzione di
avanzamento dell'attrezzo) al fine di agevolare la fuoriuscita dei
detriti e degli scarti.
1.2. Caratteristiche della sfogliara per molluschi e dell'ostreghero.
Per sfogliara per molluschi o per ostreghero si intendono
attrezzi a bocca rigida muniti di un sacco di raccolta per i
molluschi catturati.
La bocca rigida e' formata da un'asta trasversale su cui e'
montata una lima da piombi generalmente in catena. Il sacco di
raccolta e' montato sull'asta e sulla lima da piombi e puo' essere
sia di materiale tessile (reti di fibra sintetica) o di materiale
ferroso (reti di fili di acciaio o catenelle intrecciate):
a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri
1,60;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 60;
c) non devono essere presenti le slitte che vincolano
l'apertura verticale della sfogliara per le sogliole.
1.3. Regolamentazione del rampone tradizionale e della cassa.
Per rampone tradizionale e per cassa si intendono due attrezzi
con bocca rigida formata da un rettangolo di tondino di ferro a cui
e' armato un sacco di rete.
Il rampone tradizionale e la cassa sono soggetti anche alle
seguenti limitazioni:
a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri
1,60;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50.
C) RASTRELLO DA NATANTE
1. Descrizione.
Il rastrello da natante, che puo' essere usato solo nel Mar
Tirreno, e' attrezzo a bocca rigida con la parte inferiore della
bocca armata con lunghi denti di ferro mentre la parte superiore e'
normalmente un semicerchio di cui la parte inferiore e' il diametro.
Alla bocca e' montato un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.
Il rastrello a denti e' fornito di un corto manico a 1-2 metri
che ha lo scopo di regolare l'inclinazione di denti rispetto al
fondo.
I denti sono molto lunghi, circa 30 cm e molto affilati per
penetrare bene nel substrato e raccogliere i molluschi, sono montati
molto vicini l'uno all'altro, per evitare che i molluschi possano
sfuggire alla cattura passando tra un dente e l'altro.
Il sacco e' formato da una sola pezza di rete ed ha il solo scopo
di raccogliere e trattenere i molluschi in esso convogliati dal
rastrello.
Il traino deve avvenire tramite il recupero dell'ancora con
verricello. Ogni natante tira due attrezzi con un cavo ciascuno che
agisce direttamente sulla bocca del rastrello. Le modalita' di
fissaggio del manico al cavo di traino, permettono di regolare
l'inclinazione dei denti rispetto al fondo. Scopo del manico e' solo
questa regolazione.
Per il salpamento e' consentito l'uso di attrezzo meccanico che
non interferisca con l'attrezzo di pesca.
1.2. Caratteristiche.
Il rastrello da natante deve avere le seguenti caratteristiche:
a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,50;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 20
per la pesca delle telline e a mm 30 per gli altri molluschi;
c) sacco di raccolta in rete tessile non deve avere lunghezza
superiore a m 2.
Per quanto riguarda il natante esso e' soggetto alle seguenti
limitazioni:
la stazza non deve essere superiore a 10 tonnellate;
la potenza del motore non deve essere superiore a 100 HP.
D) RASTRELLO A PIEDI E RASTRELLO SENZA AUSILIO DI FORZA MOTRICE
1. Descrizione.
Per rastrello a piedi e rastrello senza ausilio di forza motrice
si intendono attrezzi per la cattura di molluschi azionati
esclusivamente da energia umana.
Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca
inferiormente puo' essere provvista di una lama metallica (come nel
caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del
rastrello a denti).
L'attrezzo puo' essere fornito di sacco in rete tessile o cesto
di raccolta in rete o grigliato metallico.
L'attrezzo puo' essere adoperato a piedi o da bordo di un
natante, in quest'ultimo caso il traino ed il recupero sono
totalmente manuali.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato