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IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali
e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe
autostradali;
Visto l'art. 132, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001), che ha previsto l'intervento del Fondo
centrale di garanzia anche per quei periodi in cui la prevalenza
pubblica e' venuta temporaneamente a mancare;
Visto l'art. 132, comma 3, della precitata legge n. 388/2000, in
base al quale il Ministro dei lavori pubblici puo' consentire, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e senza oneri per lo Stato, alla
rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca
effettuati dal Fondo centrale di garanzia, con eventuali aumenti
controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli
interessi;
Vista la propria delibera del 20 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale
n. 305/1996), con la quale sono state emanate direttive per la
revisione delle tariffe autostradali ai sensi dell'art. 11 della
precitata legge n. 498/1992;
Viste le proprie delibere del 21 marzo 1997, n. 21 (Gazzetta
Ufficiale n. 105/1997) e del 3 dicembre 1997, n. 213 (Gazzetta
Ufficiale n. 18/1998) con le quali sono state apportate alcune
rettifiche alla richiamata delibera;
Considerato che questo Comitato, su proposta del Ministero dei
lavori pubblici ed in considerazione della complessita' delle
problematiche insorte in sede di rinnovo, ha piu' volte differito il
termine per l'approvazione delle nuove convenzioni autostradali,
fissando, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2000, il termine
stesso al 31 dicembre successivo nei confronti delle Societa'
autostradali per le quali non si era conclusa la relativa procedura;
Considerato che si e' sinora proceduto, ai sensi del precitato art.
11 della legge n. 498/1992, alla revisione di 19 convenzioni
autostradali e che restano ancora da definire le procedure relative a
tre societa' (Sitaf, Sav e Pedemontana Lombarda);
Considerato che, con la nota n. 493 del 27 dicembre 2000, il
Ministro dei lavori pubblici evidenzia la necessita' di prorogare,
almeno sino al 30 giugno 2001, il termine per l'approvazione dei
nuovi strumenti convenzionali alle suddette societa'
Considerato che il Nars ha formulato le proprie indicazioni al
riguardo nella seduta del 26 gennaio 2001;
Preso atto che relativamente alla Sitaf ed alla Sav, il Ministero
di settore ha sottolineato come non risultino ancora risolte le
complesse questioni concernenti la notevole esposizione debitoria nei
confronti del Fondo centrale di garanzia;
Preso atto che il Ministero competente, relativamente alla
Pedemontana Lombarda, ha fatto presente che non e' stata ancora
raggiunta, a livello locale, l'intesa sul tracciato dell'autostrada;
Ritenuto che le problematiche concernenti le prime due societa'
autostradali possano trovare a breve soluzione in relazione alle
disposizioni di cui al richiamato art. 132 della legge n. 388/2000;
Ritenuto che per la Pedemontana Lombarda, come sottolineato dal
Nars, lo stadio non ancora maturo della relativa procedura non
consenta la fissazione di un altro nuovo termine per l'approvazione
del nuovo atto convenzionale;
Delibera:
1. Il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali
concernenti le societa' autostradali Sitaf e Sav, gia' differito da
questo Comitato al 31 dicembre 2000, e' ulteriormente prorogato al
30 giugno 2001.
2. Il termine per l'approvazione della convenzione relativa alla
Pedemontana Lombarda verra' stabilito quando sara' disponibile il
progetto relativo alla costruenda autostrada.
Roma, 1o febbraio 2001
Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
238
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato