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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare
l'articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000. n. 340:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in data 8
febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e
28 febbraio 2001;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
sedute del 21 e 30 marzo 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Finalita' ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n.80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al
fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a
quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione
europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli
di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica
e sulle Pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 76 della
Costituzione:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti".
Si trascrive il testo vigente dell'art. 87 della
Costituzione:
"Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale):
"Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della
Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge uno o piu'
decreti legislativi, diretti al contenimento, alla
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e
della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a
tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i
limiti collegati al perseguimento degli interessi generali
cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche
amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro
e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo
comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,
siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e
siano regolati mediante contratti individuali e collettivi;
prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare
la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore
nel settore pubblico con quello stabilito in base al
presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini
dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili
con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la
rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed
obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico,
dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di
contratto collettivo, corredata dai necessari documenti
indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla
sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
positivo o negativo entro un termine non superiore a
quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si
intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la
compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa
siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che
dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il
quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di
lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
disciplina di cui al presente articolo, escluse le
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera
e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo
le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a
partire dal terzo anno successivo alla emanazione del
decreto legislativo e comunque non prima del compimento
della fase transitoria di cui alla lettera a); la
procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta
subordinata all'esperimento di un tentativo di
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono
regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o
nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti
normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai
singoli operatori nell'espletamento di procedure
amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di
conferimento della titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione
degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al
lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la
loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di
ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita'
didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle
incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi
pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai
propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e
comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai
contratti collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai
rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati
ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori
dello Stato, al personale militare e delle forze di
polizia, al personale delle carriere diplomatica e
prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicita'
di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle
carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei
dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di
specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle
qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante
norme di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, anche in relazione alla funzione di
accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, prevedendo figure di vertice con distinte
responsabilita' didattico-scientifiche e
gestionali-organizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione
politica e quelli di direzione amministrativa;
l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di
programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal
titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di
vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di
risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee
tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la
gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare
economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi
nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da
esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi
pubblici o privati particolarmente qualificati nel
controllo di gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei
dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni e il
collocamento a disposizione in caso di mancato
conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in
ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici
dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita'
delle funzioni e della quantita' delle risorse umane,
finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione
dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in
servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici
individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione
per il personale dirigenziale non compreso nella lettera
e), cui partecipano le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
e le organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle
specifiche tipologie professionali; la definizione delle
qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni;
l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza
medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale
sia composta da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali del personale medico maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo
della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti,
l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale,
a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei
controlli amministrativi dello Stato sulle regioni,
concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed
assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente
controllato, adeguando altresi' la composizione degli
organi di controllo anche al fine di garantire
l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo
stesso;
i) prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra
i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del
settore privato;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul
conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni
amministrative, nonche' sul contenimento dei costi
contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e
dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi
contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di
prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini,
prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri o delle
organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale
dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di
quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei
costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni
effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal
Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto
nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento
di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del
Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di
decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal
Governo, che il Ministro del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro del tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al
Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
a ripristinare i limiti della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore
pubblico, in deroga all'articolo 2103 del codice civile,
l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non
attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle
stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con
provvedimento motivato del dirigente alle mansioni
superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per
sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto esclusivamente con il
riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta e che comunque non costituisce
assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di
alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse,
definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta
assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni
che prevedono automatismi che influenzano il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che
prevedono trattamenti economici accessori, settoriali,
comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti
sostituendole contemporaneamente con corrispondenti
disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di
collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita'
individuale e a quella collettiva ancorche' non
generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo,
raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali
devono essere introdotti sistemi di valutazione e
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
per l'incolumita' personale o dannose per la salute;
prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti
economici fondamentali ed accessori in godimento aventi
natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
il principio della responsabilita' personale dei dirigenti
in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a
dipendenti della pubblica amministrazione possa essere
conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni
caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o
persona fisica che hanno conferito al personale dipendente
da una pubblica amministrazione incarichi previsti
dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, siano tenuti a comunicare alle
amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli
emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
q) (abrogato);
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore
distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul
territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti
pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi
comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso
di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche'
realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di
personale nella sede di provenienza; prevedere norme
dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli
obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici
in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo
periodo di effettiva permanenza nella sede di prima
destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre
in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con
dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al
comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la
mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di
leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda
di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel
caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle
aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione,
che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle
modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche
amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo
professionale, da espletarsi a livello regionale,
abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro
consorzi, previa individuazione dei profili professionali,
delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi,
nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di
idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
altresi' la possibilita', in determinati casi, di
provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di
selezionare i candidati mediante svolgimento di prove
psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati;
prevedere altresi' il decentramento delle sedi di
svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al
titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza
degli uffici e delle strutture delle amministrazioni
pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili
esigenze funzionali, prevedere che il personale
appartenente alle qualifiche funzionali possa essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita',
per lo svolgimento di mansioni relative a profili
professionali di qualifica funzionale immediatamente
inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di
posti e classi di concorso diversi da quelli di
titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
passaggio di ruolo del predetto personale docente
soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la
normativa vigente; prevedere il passaggio del personale
docente in soprannumero e del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici
scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle
sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti
delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del
Ministero della pubblica istruzione previste
cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive
modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo
l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con
verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai
quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
fine di rendere possibile una maggiore mobilita'
professionale all'interno del comparto scuola in relazione
ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e
ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di
insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative
contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale
(passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti
riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di
mobilita' in ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione
graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole
materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria
ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della
consistenza organica, a modifica di quanto previsto
dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio
1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva
abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano
l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
una nuova regolamentazione di tutte le forme di
utilizzazione del personale della scuola per garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per
concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova
regolamentazione potra' consentire una utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unita';
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico
aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura
delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote
attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui
all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme
concernenti il conferimento delle supplenze annuali e
temporanee per il personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare
ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei
posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non
sia comunque assegnato personale ad altro titolo per
l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle
supplenze temporanee al solo periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla
revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del
personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa
per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi
terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda
servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di
assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il
supplente a garanzia della continuita' didattica e i
docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria
classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di
altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, dei criteri di costituzione e
funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di
realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e
contenimento complessivo della spesa nello svolgimento
delle procedure di concorso mediante un piu' razionale
accorpamento delle classi di concorso ed il maggior
decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un
piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle
commissioni fra il personale docente e direttivo in
quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive
modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai
componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi
non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La
corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare
una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri
eventualmente da sostenere per la sostituzione del
personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito
dell'attuale disciplina del reclutamento del personale
docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al
fine di subordinarne l'indizione alla previsione di
effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per
quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di
subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per
soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di
efficacia della spesa per la pubblica istruzione in
rapporto ai risultati del sistema scolastico con
particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto
allo studio ed in rapporto anche alla mortalita'
scolastica, agli abbandoni e al non adempimento
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro
superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare
l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
settori del pubblico impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della
loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo
esercizio dei diritti dei cittadini in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
consigli regionali sono collocati in aspettativa senza
assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della
piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un
apposito organismo funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in
materia di automazione, anche al fine di garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei
decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
principi desumibili dalle disposizioni del presente
articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze
statutarie in materia, le norme di attuazione e la
disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la
provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel
pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
dell'espressione del parere da parte delle commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1993".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.63, S.O., del 17 marzo 1997, reca
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 febbraio 1993,
S.O., n. 30 reca "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma
8, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per
la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi legge di semplificazione 1999):
"8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato,
sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari
e della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo
unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro
dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto
dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le
modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle
diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio
1994-1997, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto
legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico
impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi
dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993,
e successive modificazioni, dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo
decreto".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 97, primo
comma, della Costituzione:
"I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 117 della
Costituzione:
"La regione emana per le seguenti materie norme
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque
minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle
acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre
materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della
Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione".
- Per il testo vigente dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica tra compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di
cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le
procedure di contrattazione collettiva; riordinare e
potenziare l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la
rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate
ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di
indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei
rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di
consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica di un codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere
la costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica".
Articolo 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli
uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche
complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti
criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi
deLl'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un
unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita'
complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di
lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge
disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono
regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati
secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente
decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di
cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni
di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento
sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art.2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato,
il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale
della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie
contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori
universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente
vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo
organico ed in conformita' ai principi della autonomia universitaria
di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni
ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691 (istituzione di un comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio):
"Art. 1. - E' istituito un "comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio", al quale
spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio,
in materia di esercizio della funzione creditizia e in
materia valutaria.
Il comitato e' composto del Ministro per il tesoro,
che lo presiede, e dei Ministri per i lavori pubblici, per
l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per
il commercio con l'estero.
Si applicano, quanto alle competenze, alle facolta'
e alle funzioni del comitato interministeriale, le norme
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito
nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni".
- La legge 4 giugno 1985, n. 281, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.142, S.O., del 18 giugno 1985, reca
"Disposizioni sull'ordinamento della commissione nazionale
per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei
soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle
societa' per azioni esercenti il credito; norme di
attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in
materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per
la tutela del risparmio".
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 1990, reca "Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato".
- S riporta il testo dell'articolo 33 della
Costituzione:
"Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i dirtti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', dece assicurare
ad esse peina liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato peer l'ammissioone
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di
essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomic
nei limiti stabiliti dalle legge dello Stato".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.108, S.O., dell'11 maggio 1989 reca
"istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica".
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle
premesse.
Articolo 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2
del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e
analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti
ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra
indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro.
Articolo 5
Potere di organizzazione
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del
d.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs
n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del
1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i
poteri del privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Articolo 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
(Art.6 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.4 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.5 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art.2 del d.lgs n.387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la
disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalita'
indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi
livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica puo' essere
modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva
riferita al personale effettivamente in servizio aI 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche
si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche'
ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione
o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando
gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono
approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza
con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico - finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello
Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e'
deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni
organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica
l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale
tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti,
sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogato).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente art. si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi
da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800
unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi
da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica
dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto
e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di
cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti
ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da
nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la
determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,
entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le
amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del
totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere
autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a
tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti
riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di
impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla
titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di
personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le
disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente art., realizzate in ciascuna
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con
organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro
i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla
retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la
medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43,
comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano
proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di
una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli
obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2
possono comunque utilizzare le maggiori economie
conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui
all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 5,
comma 3 e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale
dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"3. Per la cessazione dal servizio del personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari
norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai
limiti di eta' per il pensionamento di cui al presente
articolo".
"Art. 16 (Formazione). - 1. La formazione medica di
cui all'art. 6, comma 2, implica la partecipazione guidata
o diretta alla totalita' delle attivita' mediche, ivi
comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di
pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale e l'attivita'
operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la
graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione
di interventi con autonomia vincolata alle direttive
ricevute dal medico responsabile della formazione. La
formazione comporta l'assunzione delle responsabilita'
connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo di
formazione e' obbligatoria la partecipazione attiva a
riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella
disciplina".
Articolo 7
Gestione delle risorse umane
(Art.7 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.5 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi modificato dall'art.3 del d.lgs n.387 del
1998)
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di
insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di'
priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile
con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare
e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi
formativi. al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di
genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
Nota all'art. 7:
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991, reca:
"Legge-quadro sul volontariato".
Articolo 8
(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinche'
la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate in base alle compatibilita' economico-finanziarie
definite nei documenti di programmazione e di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici
e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilita',
nonche' negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, e' soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo 9
Partecipazione sindacale
(Art.l0 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
n.80 del 1998)
1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti
sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento
agli atti interni di' organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Relazioni con il pubblico
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9
del d.lgs n.80 del 1998)
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita'
del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono,
utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 10:
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note
alle premesse.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche'
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante
corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui
miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale
1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego):
"Art. 18. - 1. Ai fini della predisposizione e
dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e
produttivita' nella pubblica amministrazione, nella
provincia di Milano puo' essere costituito mediante decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, un comitato
metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai
dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato
da due esperti nominati dal Ministro per la funzione
pubblica.
2. In particolare, il comitato metropolitano, ai
fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei
finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi
di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:
a) individua le cause che impediscono il rapido ed
efficace dispiegamento dell'azione amministrativa
verificando la funzionalita', l'efficienza e la
produttivita' delle strutture dell'amministrazione
periferica dello Stato nella provincia;
b) (Abrogato);
c) si avvale di centri specializzati pubblici o a
partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati
particolarmente esperti nel settore.
3. I progetti, in materia di organizzazione e
miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere
integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle
quali dipendono gli uffici periferici.
4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini
predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto,
puo' assumere, in via sperimentale, personale con contratto
a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di
spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati
per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova
applicazione il disposto dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta
motivata del comitato metropolitano, puo' autorizzare una
deroga al limite predetto.
6. L'assunzione del personale avviene mediante
ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi
in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non
sussistano oppure siano esaurite, il comitato
metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5,
procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati
in possesso dei titoli professionali preventivamente
determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni
richieste. La selezione e' effettuata con questionari a
risposta multipla o prove tecnico-pratiche. E' garantita in
ogni caso la pubblicita' del reclutamento.
7. Per la realizzazione dei progetti il comitato
metropolitano puo' stabilire forme di incentivazione a
favore del personale incaricato dell'esecuzione del
progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di
finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento
degli incentivi e' incompatibile con emolumenti fruiti dal
personale agli stessi fini ed aventi pari natura.
8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti
interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato
metropolitano puo' raggiungere intese con gli enti locali e
con gli enti pubblici nazionali o territoriali.
9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati
per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte,
previa verifica di funzionalita', del patrimonio
indisponibile delle amministrazioni interessate.
10. Il comitato metropolitano riferisce
periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento
delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
11. Le determinazioni del comitato metropolitano
che, limitatamente alla provvista di beni e servizi
necessari all'attuazione dei progetti, possono essere
assunte anche in deroga alle norme di contabilita' dello
Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo
parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici
periferici dello Stato interessati.
12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto
e' esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei
conti".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)]:
"Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti
finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei
servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e
per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al
recupero della produttivita', previsti rispettivamente
dagli articoli 3, 12 e 13, decreto del Presidente della
Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito
fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988,
1989 e 1990.
2.-8. (Abrogati)".
Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2, commi da 1 a 5-ter del d.lgs n.29 del 1993, come sostituiti
dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificati
dall'art.3 del decreto legge n.163 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n.273 del 1995)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria
struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al
capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte
alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e
logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato,
nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata
capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato
da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e
strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative
individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo
un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e
servizi, da sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le
norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e
il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte,
anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione
delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale
alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o
dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di
cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella
progressione di' carriera del dipendente. Gli organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua
le forme di pubblicazione.
Note all'art. 11:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 1990 n. 192, reca
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi". Il capo
III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "Partecipazione
al procedimento amministrativo".
Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso
del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
(Art.13 del d.lgs n.29 del 1993,come sostituito prima dall'art.3 del
d.lgs n.470 del 1993 e poi dall'art.8 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo 14
Indirizzo politico-amministrativo
(Art.14 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.8 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.9 del d.lgs n.80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma
1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni
dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed
emana le conseguenti direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri
di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle
assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle
segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto
adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n)
della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita'
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un
unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita'
della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a
se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto
1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1.
Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in
conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei
centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni,
previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione
intende perseguire e indicazione del livello dei servizi,
degli interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte,
su proposta del dirigente generale responsabile, con
decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti".
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 4-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nelle note all'art.
6.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma
1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)-m) (Omissis);
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari.
o)-t) (Omissis)".
- Il regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.164 del 14 luglio
1924, convertito in legge con legge 21 marzo 1926 n. 597,
reca "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma
3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio
dei Ministri:
a)-m) (Omissis);
p) le determinazioni concernenti l'annullamento
straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli
atti amministrativi illegittimi, previo parere del
Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
amministrativi delle regioni e delle province autonome,
anche della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
q) (Omissis)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 6 (Art. 5 testo unico 1926). - Salvo che la
legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti
dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso
in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia
del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento
del prefetto e' definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere
annullato di ufficio dal Ministro per l'interno".
- Si trascrive il testo dell'art. 10 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773
delle leggi di pubblica sicurezza):
"Art. 10. - Il Ministro dell'interno puo', in
qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria
iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita' degli atti
e dei provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza
che contengano violazioni di legge o di regolamenti
generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una
causa di pubblico interesse".
Articolo 15
Dirigenti
(Art.15 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.4 del d.lgs
n.470 del 1993 e successivamente modificato dall'art.10 del d.lgs.
n.80 del 1998; Art.27 del d.lgs n.29 del 1993, commi 1 e 3, come
sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la
dirigenza e' articolata nelle due fasce del molo unico di cui
all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione,
nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma
dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu'
elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi
regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello
Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del
Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di
livello generate sono di competenza dei segretari generali dei
predetti istituti.
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 33 della Costituzione si
veda nelle note all'art. 3.
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e
la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono
gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare
e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;