|
|
|
IL DIRIGENTE
dell'ufficio VII del Dipartimento delle professioni sanitarie,
risorse umane e tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di
competenza statale
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2000 con il quale
l'azienda ospedaliera di Padova e' stata autorizzata ad espletare
attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;
Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda
ospedaliera di Padova in data 8 febbraio 2001, intesa ad ottenere
l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'e'quipe
autorizzata all'espletamento delle predette attivita' con il
sopracitato decreto ministeriale;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata
legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle
autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i
trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1o marzo 2001
del Ministro della sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda ospedaliera di Padova e' autorizzata ad includere
nell'e'quipe responsabile delle attivita' di trapianto di rene da
cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale
21 dicembre 2000, il seguente sanitario:
dott. Cadrobbi Roberto dirigente medico I livello della clinica
chirurgica IV dell'azienda ospedaliera di Padova.
Art. 2.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Veneto
non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16,
comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in
qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i
presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
Art. 3.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova e'
incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2001
Il dirigente: Ballacci
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato