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Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14-05-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 18 aprile 2001
Norme sui criteri per l'accreditamento dell'attivita' di ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
sull'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
Visto l'art. 117, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che ha modificato l'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997,
prevedendo l'attivita' di ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale;
Visto in particolare il comma 4 del predetto art. 117, che prevede
l'emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro per la
fissazione dei criteri per l'accreditamento delle attivita' di
ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale;
Decreta:
Art. 1.

F i n a l i t a'
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 117, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i criteri per l'accreditamento
dei soggetti che esercitano l'attivita' di ricerca e selezione del
personale e di supporto alla ricollocazione professionale,
individuati dall'art. 10, commi 1-ter e 1-quater del decreto
legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, com-ma
3, lettera a), della legge n. 388/2000.

Art. 2.
Provvedimenti di accreditamento
1. Il direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione all'attivita' di
mediazione nonche' l'accreditamento per le attivita' di ricerca e
selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo
n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera e)
della legge n. 388/2000.
2. Le domande di autorizzazione e di accreditamento debbono essere
indirizzate all'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti di
cui al comma precedente.

Art. 3.
Istruttoria e parere della regione
1. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in
novanta giorni, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 4, del
decreto legislativo n. 469/1997, come modificato dall'art. 117, comma
3, lettera e), della legge n. 388/2000.
2. Il motivato parere di cui all'art. 10, comma 5, del decreto
legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, comma
3, lettera f), della legge n. 388/2000, e' richiesto per il solo
inizio dell'attivita' relativamente alla regione in cui e' situata la
sede centrale ma, non nel caso di apertura di filiali o succursali
successive alla sede.
3. I soggetti gia' accreditati o che hanno in corso la procedura di
accreditamento, qualora intendano costituire filiali in regioni
diverse da quella nella quale e' istituita la sede centrale,
comunicano all'autorita' di cui all'art. 2, comma 1, del presente
decreto nonche' alla regione interessata l'ubicazione dei nuovi o
ulteriori uffici fornendo contestualmente la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal comma 7, lettera
a), dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come
modificato dall'art. 117, comma 3, lettera h), della legge n.
388/2000.
4. L'operativita' della filiale e' consentita dal momento di
effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
5. In caso di apertura di succursali in una regione per la quale e'
gia' stato espletato il procedimento di cui al presente articolo, il
soggetto interessato comunica unicamente l'ubicazione della
succursale stessa all'autorita' concedente ed alla regione
interessata.

Art. 4.
Requisiti logistici ed operatori
1. La valutazione degli uffici idonei di cui all'art. 10, comma 7,
lettera a), del decreto legislativo n. 469/1997, e' effettuata
secondo criteri di adeguatezza rispetto allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca e selezione del personale nonche' di
supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il numero minimo di operatori di cui al predetto art. 10, e'
fissato in due unita' nella sede centrale ed una nelle eventuali
filiali regionali.
3. Nella sede centrale di cui al comma precedente e' possibile che
uno degli operatori sia sostituito da un componente il consiglio di
amministrazione o dell'organo amministrativo, purche' questi sia in
possesso dei requisiti di professionalita' o di studio previsti dal
citato art. 10.
4. Gli operatori di cui al precedente comma, possono essere in
forza al soggetto che esercita l'attivita' anche con modalita'
diverse da quelle dell'assunzione con contratto di lavoro
subordinato.

Art. 5.
Ambito del provvedimento
1. I provvedimenti di cui all'art. 2 del presente decreto
consentono lo svolgimento dell'attivita' su tutto il territoriale
nazionale.

Art. 6.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), del
decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117,
comma 3, lettera g), della legge n. 388/2000, sono effettuate nel
termine di 30 giorni dall'evento.
2. Anche nel quadro di adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea nonche' al fine di procedere ad
analisi e monitoraggio delle attivita' di ricerca e selezione del
personale e di supporto alla ricollocazione professionale nonche' di
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, il Ministero del lavoro
puo' richiedere periodicamente ai soggetti esercenti le predette
attivita' l'invio di dati che potra' essere effettuato anche per il
tramite delle associazioni di appartenenza.

Art. 7.
E l e n c h i
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n.
469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, comma 3,
lettera e), della legge n. 388/2000, presso la Direzione generale per
l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituito un elenco dei soggetti esercenti le attivita' di mediazione
tra domanda ed offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e
di supporto alla ricollocazione professionale. In tali elenchi e'
riportata la denominazione del soggetto, le sedi presenti sul
territorio nonche' altri elementi ritenuti di pubblico interesse.
2. Il Ministero del lavoro cura che sia data massima divulgazione
agli elenchi di cui al comma precedente anche servendosi della rete
internet.

Art. 8.
R i n v i o
1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' di ricerca e selezione
del personale e di supporto alla ricollocazione professionale si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 maggio 1998, in
materia di controlli, sanzioni e richieste delle regioni.

Art. 9.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai sensi dell'art. 117, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, i soggetti che attualmente esercitano attivita' di ricerca e
selezione del personale nonche' di supporto alla ricollocazione
professionale debbono formulare entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, ai fini della sola continuazione
dell'attivita' nel predetto periodo, apposita domanda contenente la
dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui
ai commi 6 e 7 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997,
cosi' come modificati dall'art. 117, comma 3, lettere g) ed h), della
legge n. 388/2000.
2. Entro uguale termine di centoventi giorni i soggetti che
intendono continuare l'attivita' di ricerca e selezione nonche' di
supporto alla ricollocazione del personale dovranno richiedere anche
l'accreditamento di cui all'art. 2 del presente decreto.
3. I soggetti che hanno presentato la domanda di accreditamento di
cui al precedente comma 2, continuano ad esercitare l'attivita'
legittimamente anche oltre il termine di centoventi giorni ovvero
sino alla pronuncia sulla domanda da parte dell'autorita' competente.
4. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto si applicano
anche ai soggetti che esercitano l'attivita' di mediazione tra
domanda ed offerta di lavoro definita dall'art. 10, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117,
comma 3, lettera b), della legge n. 388/2000.
5. L'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 8 maggio 1998, e' abrogato.
Roma, 18 aprile 2001
Il Ministro: Salvi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato