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Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17-05-2001
Comune di Jesi
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n.455
Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220, e successive modificazioni, recante il regolamento sulla
riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n.
116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici
di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come
modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 7 aprile 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Ritenuta l'opportunita, in accoglimento delle osservazioni
formulate con il predetto parere, di rinviare ad un separato apposito
regolamento le disposizioni in materia di dotazioni organiche del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
c) Ministero: il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1997, n. 220, concernente: "Regolamento recante norme sulla
riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
2000, n. 116, concernente:
"Regolamento recante modificazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220
concernente la riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del
6 febbraio 1993.
- Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 9 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", come riportato nel
testo aggiornato pubblicato nel supplemento ordinario n.
98/L alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 1998, e'
il seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita, piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori molo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita, degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e
successive modificazioni, recante "Riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1998.
- L'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo
1997, n. 59, prevede:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte, della
legge. I regolamenti Ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di regolamento, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e l'osservanza dei criteri
che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del citato
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nella
nota alle premesse.
- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 300
del 1999 e' il seguente:
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreteria
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita, ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di
cui al comma 1, ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, recante "Regolamento recante
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo della dirigenza delle amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica
della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del
componente del comitato dei garanti" e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1999.
- Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2.
Ministro ed uffici di diretta collaborazione
1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del
presente regolamento. Il Ministro e' l'organo di direzione politica
del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta
collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di
direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione,
collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione
delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle
connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo
all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed
alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'ufficio di Gabinetto;
c) la segreteria tecnica del Ministro;
d) l'ufficio legislativo;
e) l'ufficio stampa;
f) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di
supporto di cui all'articolo 4, comma 5;
g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del
Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di
autonomia operativa.
4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette
dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario
raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di
diretta collaborazione.
5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di
Gabinetto e Legislativo.
6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4,
coordina l'intera attivita' di supporto e gli uffici di diretta
collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di
responsabilita, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo
del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto
del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto
definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione,
d'intesa con i responsabili degli stessi, e puo' nominare uno o piu'
vice capi di Gabinetto.
7. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1997, n. 220.

Note all'art. 2:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999.
n. 300, si veda nelle note alle premesse.
- Il comma 1 dell'art. 55 del decreto legislativo n.
300 del 1999 e' il seguente:
"Art. 55. - 1. A decorrere dalla data del decreto di
nomina del primo governo costituito a seguito delle prime
elezioni politiche successive all'entrata in vigore del
presente decreto legislativo e salvo che non sia
diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero del dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il dipartimento del turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita;
il dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.".
- Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale n.
119 del 25 maggio 1998, e' il seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita, piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2,
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda nella nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997.
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 1997, si veda nella nota alle
premesse.

Art. 3.
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento
dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni
ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli
interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di
diretta collaborazione; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza
privata del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con
altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico
istituzionale. La Segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal
capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli
organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti
specifici.
2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto
tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle
politiche riguardanti le attivita' produttive e per le conseguenti
determinazioni di competenza dell'organo politico circa
l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di
supporto e' svolta in raccordo con le Direzioni generali competenti,
sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che
in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di
competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove
attivita' ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti,
indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di
concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali
convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza
istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre
Amministrazioni interessate.
3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le
competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di
Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri
organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il
Consiglio di Stato e cura altresi' l'esame degli atti ai fini
dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
Tale ufficio puo' essere articolato in distinte aree organizzative.
L'Ufficio di Gabinetto assicura altresi' il supporto al Ministro nei
rapporti internazionali e diplomatici.
4. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle
iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza
del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e
della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali
generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la
qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme
introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della
regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa;
esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo
permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti
rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre
amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione
normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso
internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli
atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il
Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attivita' di
consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari,
anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.
5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di
informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il
monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna
stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero;
promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture
amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di
informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le
funzioni di portavoce del Ministro.

Art. 4.
Servizio di controllo interno
1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato
Servizio, svolge le seguenti attivita:
a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni
e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate
e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui
agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del
1993, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e
negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare
i fattori ostativi, le responsabilita' e suggerire eventuali
correzioni;
b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai
fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attivita'
degli uffici dirigenziali di livello generale;
c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari
delle direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal
Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993 in materia di responsabilita'
dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi
sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi
informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni
dell'amministrazione, nonche' analisi organizzative finalizzate ad
evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee
di attivita' dell'amministrazione.
2. La direzione del servizio e' affidata con decreto del Ministro
ad un collegio composto da tre membri, ivi compreso il presidente,
scelti fra dirigenti che non siano preposti ad alcun centro di
responsabilita' amministrativa e fra esperti in materie di
organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e
controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica
amministrazione.
3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione
riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle
analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita'
dell'amministrazione.
4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del
sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria
attivita' con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio
costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno ai fini
di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto
decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri
compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella
disponibilita' dell'amministrazione.
5. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale
costituito complessivamente fino ad un massimo di 14 unita, di cui
fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda
fascia. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5, ed
il comma 4 del medesimo articolo 5.
6. E' abrogato il regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1995, n.
338.

Note all'art. 4:
- Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 21, commi 1 e 2 del
decreto legislativo n. 29/1993:
"1. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa
e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati
con i decreti legislativi di cui all'art. 17 della legge
15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente
interessato la revoca dell'incarico, adottata con le
procedure previste dall'art. 19, e la destinazione ad altro
incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19, comma 10,
presso la medesima amministrazione ovvero presso altra
amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal
conferimento di ulteriori incarichi, di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un
periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore
gravita, l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi.
- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, e' il seguente:
"Art. 5 (La valutazione del personale con incarico
dirigenziale). - 1. La pubbliche amministrazioni, sulla
base anche dei risultati del controllo di gestione,
valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni
dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo
sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative
ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei
risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione.
La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per
la valutazione e' ispirato ai principi della diretta
conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo
proponente o valutatore di prima istanza, della
approvazione o verifica della valutazione da parte
dell'organo competente o valutatore di seconda istanza,
della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione
e' adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale
generale interessato, su proposta del dirigente,
eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui e'
assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti
ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione
e' adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente
generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri
di responsabilita' delle rispettive amministrazioni ed ai
quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera b), del
decreto n. 29, la valutazione e' effettuata dal Ministro,
sulla base degli elementi forniti dall'organo di
valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di valutazione di cui al comma 3,
costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di
cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia
di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le misure
di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano
allorche' i risultati negativi dell'attivita'
amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali
procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
di un risultato negativo si verifica prima della scadenza
annuale, il procedimento di valutazione puo' essere
anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e'
anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal
comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono
aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole:
", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale
decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri
interessati". Sono fatte salve le norme proprie
dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei
funzionari diplomatici e profetizzi.".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400" e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del
22 settembre 1989.
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, e' il seguente:
"Art. 7 (Compiti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri). - 1. Presso la Presidenza de Consiglio dei
Ministri e' costituita una banca dati, accessibile in via
telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della
pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni
dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le
direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di
efficacia, efficienza, economicita' relativi ai centri di
responsabilita' e alle funzioni obiettivo del bilancio
dello Stato.
2. Per il coordinamento in materia di valutazione e
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un
apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio
di cui al comma 3. Il comitato e' composto da non piu' di
sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche
stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca
valutativa, gli altri nelle discipline economiche,
giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si
applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non puo' durare
complessivamente in carica per piu' di sei anni. Il
comitato formula, anche a richiesta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche
pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.
3. L'osservatorio e' istituito nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' organizzato con
decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio,
tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate
presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi
compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per
l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di
controllo interno, con riferimento anche, ove da queste
richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' il seguente:
"2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le
strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di
valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai
sensi del successivo art. 8;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di
valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto
alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita'
organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza
anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta
da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato
il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di
regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
al controllo strategico.".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 3 luglio 1995, n. 338, concernente
"Regolamento recante la disciplina del servizio di
controllo interno nell'ambito del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995.

Art. 5.
Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma
2, lettere f) e g), e' stabilito complessivamente in novantadue
unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente
degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono
essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero
altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori
ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi
ordinamenti, nonche, nel limite del venti per cento del predetto
contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del
1993. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma
3, ultimo periodo, del Gabinetto puo' altresi' essere chiamato a far
parte, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere
diplomatico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5,
nell'ambito del contingente complessivo di novantadue unita'
stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per lo
svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta
collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello
dirigenziale non superiore a sedici, ivi compresi quelli attribuiti
ai dirigenti di prima fascia non titolari di centri di
responsabilita' amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione
organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli
incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150, e sono attribuiti con decreto del Ministro, anche ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del
1993.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite
dal capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo
della segreteria del Ministro, dal responsabile della segreteria
tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai
capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono
aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti
soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono
incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29
del 1993.
4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando
o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore
al venticinque per cento del contingente complessivo.
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento il
personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione
puo' essere confermato, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso, con atto del capo di Gabinetto,
sentiti i responsabili degli uffici.

Note all'art. 5:
- Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", nel testo pubblicato
nel supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale
n. 119 del 25 maggio 1998, e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo molo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitari, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda nelle note
all'art. 1.
- Il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e' il
seguente:
"6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai
dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle
dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
incrementate da un numero di unita' corrispondente agli
altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti
dall'ordinamento".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo" e' stata
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 98/L del 17 maggio 1997.
- Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta".

Art. 6.
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra persone, anche estranee
alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle
funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali,
culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il Capo dell'ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati
ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e
consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati ed altri
operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel
campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione
e produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e' nominato fra
operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche
appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica
capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di
comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche'
dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli
appositi albi professionali.
4. Il Capo della segreteria ed il Responsabile della segreteria
tecnica del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla
pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di
diretta collaborazione con il Ministro.
5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati
dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del
relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di
revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto
di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 e'
allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti.
6. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo
interno, di cui alla lettera f) dell'articolo 2, comma 2, possono
essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o
dalla nomina del nuovo Ministro.

Art. 7.
Trattamento economico
1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo,
determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del
1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata
fino al trenta per cento;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della
Segreteria tecnica del Ministro ed il presidente del collegio di
direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale,
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare
in un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
dello stesso Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, i Capi delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio
di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce
retributiva di importo non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio
di importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, in voci
retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se
piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico
in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un
emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di
importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente
spettante ai sensi del medesimo comma 1.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati
agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una
retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici
massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero
nonche, in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al
cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione
individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento
dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita'
previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione
all'opera del Ministro" dello stato previsionale della spesa del
Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita, degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'
delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili
degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta
collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati
all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei
servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 32 del
contratto collettivo nazionale per il personale del comparto
Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999. Il personale beneficiario della predetta indennita' e'
determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli
uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennita' e'
determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 5.
- Il Contratto collettivo nazionale per il personale
del comparto Ministeri per il quadriennio normativo
1998-2001 e biennio economico 1998-1999 e' stato pubblicato
nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n.
46 del 25 febbraio 1999.
- Il testo dell'art. 32 del contratto collettivo
nazionale per il personale del comparto Ministeri per il
quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999 e' il seguente:
"Art. 32 (Utilizzo del Fondo di amministrazione). - 1.
Il fondo unico di amministrazione, e' finalizzato a
promuovere reali e significativi miglioramenti
dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali,
mediante la realizzazione, in sede di contrattazione
integrativa, di piano e progetti strumentali e di
risultato.
2. Per tali finalita' le risorse che compongono il
fondo sono prioritariamente utilizzate per:
finanziare turni per fronteggiare particolari
situazioni di lavoro e compensi per lavoro straordinario
qualora le risorse di cui all'art. 30 siano esaurite;
compensare l'esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilita' rischi, disagi, gravose
articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilita'
collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza;
incentivare la mobilita' del personale secondo le
esigenze proprie delle singole amministrazioni;
erogare compensi diretti ad incentivare la
produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi;
erogare l'indennita' prevista per gli incarichi
relativi alle posizioni organizzative;
finanziare i passaggi economici nell'ambito di
ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote
di risorse aventi caratteri di certezza e stabilita;
corrispondere compensi correlati al merito ed impegno
individuale, in modo selettivo.
3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello
di contrattazione integrativa per la realizzazione degli
obiettivi e programmi di incremento della produttivita' e'
attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei
risultati secondo le vigenti disposizioni.".

Art. 8.
Segreteria dei Sottosegretari di Stato
1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti
dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche
amministrazioni.
2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo
della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente
complessivo di novantadue unita' di cui all'articolo 5, comma 1, fino
ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti
del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o
in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti,
salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei
alle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.
Modalita' della gestione
1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici individuali e le indennita' spettanti al personale
assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di
viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di
Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa
occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione
delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29
del 1993, alla responsabilita' del capo di Gabinetto, che puo'
delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati
all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e
l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per
l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la
Direzione generale degli affari generali del Ministero, assegnando
ulteriori unita' di personale ricomprese nelle aree "A" e "B" del
contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei
Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999, in numero non superiore al 40% delle unita' addette agli
Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

Note all'art. 9:
- Per il titolo del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 e' il seguente:
"Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.".

Art. 10.
Disposizioni finali
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 19 settembre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Avvertenza:
Si da' corso, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, alla presente
pubblicazione, senza gli estremi di registrazione della
Corte dei conti.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato