|
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, che ha istituito l'Ordine "Al
merito della Repubblica italiana" ed ha disciplinato le onorificenze;
Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458,
ed in particolare l'articolo 14 in base al quale le caratteristiche
delle decorazioni per le classi di onorificenze sono specificate in
distinti allegati;
Ritenuta l'opportunita' di rivedere e aggiornare tali
caratteristiche, consentendo peraltro l'uso delle attuali insegne
fino al loro esaurimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1952, n. 458
1. L'articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive
classi di cui all'articolo 3, primo e secondo comma, della legge
3 marzo 1951, n. 178, sono specificate nell'allegato al presente
decreto.".
2. L'allegato al regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e' sostituito dal seguente:
"Allegato (previsto dall'articolo 14)
A
La decorazione di 1a classe (Cavaliere di Gran Croce) e' costituita
da:
1. una croce patente ritondata smaltata di bianco, filettata
d'oro, della misura di mm 52, attraversante due rami di ulivo e di
quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce e'
caricata al centro da uno scudetto circolare d'oro, bordato
d'azzurro, recante, nel recto, l'emblema della Repubblica italiana
d'oro e, all'interno della bordatura, la scritta in lettere lapidarie
maiuscole romane al merito della repubblica; nel verso, l'effigie a
sbalzo dell'Italia turrita d'oro e, all'interno della bordatura, le
scritte in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nella semiarea
superiore patriae unitati, in quella inferiore civium libertati. La
croce va appesa ad una fascia di seta dalla spalla destra al fianco
sinistro. La fascia di mm 101 di altezza e' verde bandiera con una
lista di rosso per lato di mm 9. Il verde ed il rosso rappresentano i
colori dell'Ordine;
2. una placca del diametro di mm 85 a forma di raggiera convessa
d'argento, costituita da otto gruppi di raggi ciascuno intagliati a
punta di diamante, con sovrapposta al centro la croce uguale a quella
gia' descritta. La placca si porta sul petto a sinistra.
Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui al punto 2. della
lettera A) dorata; nei casi previsti, la decorazione dell'Ordine e'
appesa a un collare d'oro costituito da maglie di elementi
mistilinei.
Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1a classe per le
Signore, con l'unica differenza che la fascia e' di 82 mm di altezza.
B
La decorazione di 2a classe (Grande Ufficiale) e' costituita da:
1. una croce dalle stesse caratteristiche della decorazione di 1a
classe; essa va portata al collo appesa adun nastro dei colori
dell'Ordine di mm 50 di altezza; con le due liste laterali di rosso
di 4 mm ciascuna, poste come sub A);
2. una placca del diametro di mm 80 a forma di raggiera convessa,
costituita da quattro gruppi di raggi d'argento intagliati a punta di
diamante e caricata al centro dalla croce dell'Ordine descritta sub
A.
La decorazione di 2a classe per le Signore e' identica a quella
descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la
spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.
C
La decorazione di 3a classe (Commendatore) consiste nella sola
croce appesa al nastro con i colori dell'Ordine da portarsi al collo,
uguale a quella della 2a classe.
Per le Signore, la decorazione di 3a classe e' identica a quella
descritta per gli uomini; essa va appuntata sotto la spalla sinistra
appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine.
D
La decorazione di 4a classe (Ufficiale) consiste nella croce uguale
a quella di 3a classe, ma con i bracci dorati e della misura di mm
40, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine di mm 37 di altezza,
con le due liste laterali di rosso di mm 3 ciascuna, poste come sub
A); essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.
La decorazione di 4a classe per le Signore e' identica a quella
descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la
spalla sinistra, appesa ad un fiocco di nastro dei colori
dell'Ordine.
E
La decorazione di 5a classe (Cavaliere) consiste nella croce uguale
a quella di 4a classe, ma con i bracci argentati, appesa al medesimo
nastro; essa va portata appuntata al lato sinistro del petto.
La decorazione di 5a classe per le Signore e' identica a quella
descritta per gli uomini: la croce, pero, viene appuntata sotto la
spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori
dell'Ordine.".
Art. 2.
Disposizione transitoria
1. L'uso delle insegne dell'Ordine "Al merito della Repubblica
italiana", conformi al modello di cui all'allegato sostituito dal
presente decreto, e' consentito senza limitazione alcuna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 348
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanaione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato