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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, concernente l'attivita' di Governo e l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore
funzionalita' dell'articolazione dei Ministeri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 giugno 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della sanita';
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
Art. 2.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I dipartimenti costituiscono
le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:
1) Ministero dell'interno;
2) Ministero della giustizia;
3) Ministero dell'economia e delle finanze;
4) Ministero delle attivita' produttive;
5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo
livello nei seguenti Ministeri:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero della difesa;
3) Ministero delle comunicazioni;
4) Ministero della sanita';
5) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
Art. 3.
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio,
fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei
prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e
torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori,
commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema
produttivo.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Ministero del commercio conl'estero, del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano
attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri,
Agenzie o Autorita', perche' concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie
funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le
risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni
assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente
decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della
difesa.".
Art. 4.
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' soppressa la lettera c).
Art. 5.
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e' soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: "e
del Ministero delle comunicazioni".
Art. 6.
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il capo VI
e' inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero delle
comunicazioni.".
2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo
l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:
"Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero delle comunicazioni.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali,
informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva,
tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con
particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e
dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di
partito.
Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel
settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio
universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e relativo coordinamento internazionale,
radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con
particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico
radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina
del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni,
delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica
degli obblighi di servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di
settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle
norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul
mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento
alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di
servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni
nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori,
alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio
universale; stampa, editoria, ad eccezione delle funzioni e dei
compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di
partito, e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle
iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con
tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie
dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di
normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione
ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata
per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e
perl'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.
Art. 32-quater (Ordinamento). - 1. Per l'organizzazione degli
uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la
normativa pre-vigente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuta nel decreto-legge
1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71.
Art. 32-quinquies (Agenzia per le comunicazioni). - 1. E' istituita
l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9.
2. Spetta all'Agenzia:
a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi
radioelettrici;
b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure
di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le
autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e
manutenzione.
3. Sono soppresse tutte le strutture ministerialiche svolgono le
attivita' demandate all'Agenzia. Ilrelativo personale e le relative
risorse sono assegnate all'Agenzia.".
Art. 7.
1. La rubrica del Capo X del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e' sostituita dalla seguente:
"Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Art. 8.
1. l commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:
"1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare
riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno
e disagio delle personee delle famiglie, di politica del lavoro e
sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell' adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le
funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche'
le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in
materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli
enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza
sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il
Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza spettanti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma
dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione
professionale.".
Art. 9.
1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).
Art. 10.
1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del
lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali
del Governo di cui all'articolo 11.".
Art. 11.
1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo X
e' istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della sanita'.".
2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero della sanita'.
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione
integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla
dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al
Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della
salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di
sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di
igiene e sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni
del Ministero della sanita'. Il Ministero esercita la vigilanza
sull'Agenzia per i servizi sanitari e regionali di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare,
svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in
materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle
malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive;
prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria
di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle
attivita' regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e
l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria: tutela della
salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza
sui farmaci, sostanze eprodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida
e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche
a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari;
professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del
servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro.
Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero
di dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione
alle aree funzionali di cui all'articolo 47.
2. Le funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del Ministero
della sanita' sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di
cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla
tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono
avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni
e' definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
Art. 12.
1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
ultimo periodo, le parole: "all'intera area di competenza" sono
sostituite dalle seguenti: "ad aree o progetti di competenza".
Art. 13.
1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del
Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario,
possono essere attribuiti anche a dipendenti pubblici di qualsiasi
ordine, grado e qualifica, appartenenti a qualsiasi Amministrazione
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
In tal caso essi sono collocati, su richiesta del Presidente del
Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario,
fuori ruolo o in aspettativa retribuita, per l'intera durata
dell'incarico, anche in deroga alle norme ed ai criteri che
disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del
personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi
costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti.
Art. 14.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato