logorete.gif (5085 byte)
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24-07-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2001
Disciplina del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
istitutiva del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che
utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, come
modificato dall'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n.
340;
Visto l'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in
base al quale il Governo si avvale del Centro tecnico, collocato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di
autonomia amministrativa e funzionale;
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione
pubblica del 2 ottobre 2000, recante organizzazione e funzionamento
del Dipartimento della Funzione pubblica nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il proprio decreto 9 dicembre 2000, recante disciplina del
medesimo centro tecnico, ed in particolare l'art. 5, comma 1, in base
al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con successivo
decreto, definisce e disciplina l'articolazione interna della
struttura del Centro tecnico, il personale ed il funzionamento;
Decreta:

Titolo I
Definizioni e compiti

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Presidenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) per Centro, il Centro tecnico previsto dall'art. 17, comma 19,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e collocato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
legge 24 novembre 2000, n. 340;
c) per Amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni;
d) per RUPA la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni i
cui servizi sono regolati dai contratti-quadro e dai relativi atti
esecutivi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
e) per Rete, l'infrastruttura che, tramite una evoluzione
dell'architettura tecnica della RUPA, realizza una rete telematica
nazionale sicura delle amministrazioni come specificato nelle linee
guida oggetto dell'accordo definito in sede di Conferenza unificata
del 18 gennaio 2001;
f) per Utenti della rete, le amministrazioni di cui alla lettera
d) e gli altri soggetti pubblici e privati che hanno titolo legale o
convenzionale per utilizzarne i servizi;
g) per Servizi della rete, i servizi telematici ed informatici
strumentali ed infrastrutturali relativi al trasporto fisico dei
dati, all'interoperabilita' ed alla integrazione e cooperazione
applicativa tra gli utenti della rete, nonche' le misure ed i servizi
volti ad assicurare l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
dei dati. I Servizi della rete comprendono i servizi della rete dei
Gabinetti;
h) per Servizi delle amministrazioni, i servizi telematici resi
disponibili dalle amministrazioni agli utenti della rete;
i) per Gestori, i soggetti incaricati della prestazione di uno o
piu' servizi della rete;
j) per Piano d'azione, il programma nazionale di e-government
finalizzato a realizzare l'integrazione dei sistemi informativi delle
amministrazioni e la erogazione dei servizi pubblici on-line, con
riferimento al programma approvato dal comitato dei Ministri per la
societa' dell'informazione il 23 giugno 2000 e dalla Conferenza
unificata il 20 luglio 2000 ed ai successivi aggiornamenti elaborati
in base alle direttive del Governo.

Art. 2.
Compiti del Centro
1. Il Centro fornisce supporto al Governo per la definizione e
attuazione dei programmi di informatizzazione delle amministrazioni,
ivi compresa l'assistenza agli utenti della rete.
2. A tal fine il Centro, avvalendosi anche di societa'
specializzate, di istituti universitari, di enti pubblici e di
associazioni, svolge i seguenti compiti:
a) assicura la definizione, la progettazione e la realizzazione
dei servizi della rete, che non rientrano nelle competenze
istituzionali di altre amministrazioni anche affidandone la gestione
a specifici gestori;
b) controlla la qualita' dei servizi della rete erogati dai
gestori e ne garantisce una elevata efficienza anche mediante la
revisione periodica dei livelli di servizio e, ove occorra, dei
corrispettivi economici. In particolare, assicura la continuita'
della gestione dei contratti RUPA svolgendo la funzione di
monitoraggio degli stessi secondo le modalita' ivi previste;
c) promuove l'erogazione sulla rete dei servizi delle
amministrazioni di cui alla lettera h) dell'art. 1 e ne definisce gli
standard e le specifiche tecniche;
d) fornisce assistenza tecnica agli utenti della rete per la
soluzione di problemi progettuali legati all'utilizzo dei servizi
della rete ed all'erogazione dei servizi delle amministrazioni;
e) definisce le politiche di sicurezza e assicura la supervisione
della loro applicazione da parte degli utenti della rete;
f) gestisce le funzioni di certificazione e distribuzione delle
chiavi e di notariato, nonche' ogni altra funzione strumentale alla
sicurezza dei servizi della rete e dei servizi delle amministrazioni;
g) svolge le funzioni di autorita' di certificazione ai sensi
dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 1999;
h) stipula accordi e convenzioni con gli utenti della rete e
fornisce supporto e coordinamento nella fase di progettazione
esecutiva ed avviamento di progetti di cooperazione;
i) attiva progetti sperimentali e prototipali anche in
collaborazione con le amministrazioni;
j) collabora all'elaborazione ed all'aggiornamento del piano di
azione;
k) assicura il coordinamento tecnico a livello nazionale ed il
supporto di project management e di direzione lavori per i progetti
che prevedono l'integrazione dei sistemi informativi delle
amministrazioni;
l) fornisce assistenza alle amministrazioni nella fase di avvio
delle iniziative e nelle fasi progettuali e di integrazione tecnica;
m) cura le procedure di assegnazione e di erogazione dei
finanziamenti;
n) assicura il supporto nelle procedure di valutazione dei
progetti delle amministrazioni ai fini del loro finanziamento;
o) cura il monitoraggio dei progetti ammessi al finanziamento, la
rendicontazione e la redazione di rapporti semestrali sullo stato di
avanzamento;
p) partecipa, in base alle direttive del Governo, alle iniziative
europee ed internazionali sui temi di e-government.

Titolo II
Organizzazione

Art. 3.
Direzione e controllo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Nell'assolvimento dei propri compiti, il Centro opera, con
autonomia amministrativa, contabile e tecnico-funzionale, sulla base
delle direttive e sotto il controllo del Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario all'uopo delegato.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro o
Sottosegretario delegato esercita il controllo sulla gestione del
Centro, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi, al
loro eventuale scostamento rispetto a quelli prefissati, nonche'
all'efficienza e all'efficacia della gestione complessiva.
3. Il Centro presenta alla Presidenza, entro il mese di marzo di
ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
I dati e le notizie in essa contenuti concorrono a formare la
relazione annuale di accompagnamento al conto consuntivo della
Presidenza, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999.

Art. 4.
Il direttore
1. Il direttore del Centro, nominato ai sensi dell'art. 2, commi 2
e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre
2000, sovrintende all'esecuzione delle direttive di cui all'art. 3,
comma 1, ed e' responsabile del funzionamento del Centro, anche sotto
il profilo amministrativo e contabile, nonche' dei risultati
conseguiti. In caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal
responsabile di un'area di cui all'art. 5, da lui designato.
2. Con il contratto di assunzione viene determinato il trattamento
economico del direttore, posto a carico del Centro.
3. Per l'assolvimento dei compiti affidati al Centro, il direttore,
avvalendosi delle strutture di cui all'art. 5:
a) predispone annualmente il programma delle attivita' da
sottoporre all'approvazione della Presidenza, anche al fine
dell'acquisizione delle risorse necessarie;
b) provvede al coordinamento delle unita' organizzative di primo
livello ed all'assegnazione del personale alle strutture;
c) dispone l'acquisizione dei beni, dei servizi e di quant'altro
necessario per l'attuazione del programma e la gestione del Centro,
salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento;
d) puo' avvalersi di una segreteria tecnica operante alle sue
dirette dipendenze che puo' essere diretta da un dirigente di secondo
livello;

Art. 5.
Struttura operativa
1. La struttura operativa del centro si articola in tre unita'
organizzative di primo livello:
a) area rete, che assicura la disponibilita' dei servizi di rete
ed il supporto alle amministrazioni pubbliche che li utilizzano;
b) area progetti, che assicura la definizione dell'architettura e
dei progetti di informatizzazione integrata della pubblica
amministrazione ed il coordinamento e la gestione del programma di
lavoro;
c) area amministrazione e risorse umane, che cura la gestione del
personale, la gestione degli affari generali e finanziari, del
bilancio e dei relativi adempimenti contabili, nonche' l'attivita'
contrattuale e il contenzioso.
2. Le aree possono essere articolate in unita' organizzative di
secondo livello denominate sezioni ovvero unita' di progetto,
individuate con provvedimento del direttore, sentiti i responsabili
delle aree competenti.
3. A ciascuna area e a ciascuna sezione e' preposto un dirigente.
Alle unita' di progetto e' preposto un dirigente ovvero un
funzionario in relazione all'importanza e alla complessita' del
progetto. Gli incarichi di direzione delle aree, delle sezioni e
delle unita' di progetto sono a tempo determinato e possono essere
rinnovati. Essi sono conferiti dal direttore, sentiti, per quanto
concerne le sezioni e le unita' di progetto, i responsabili delle
aree competenti.

Art. 6
Personale
1. Per il proprio funzionamento e per l'erogazione dei servizi
attribuiti alla sua competenza, il centro si avvale del contingente
di personale di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Il personale e' assunto con contratto di diritto
privato, anche a tempo determinato, ovvero acquisito in posizione di
comando da altre amministrazioni od organismi di diritto pubblico.
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto non puo' eccedere
la durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.
2. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e' selezionato, sulla base dei criteri e con le
modalita' stabilite negli avvisi pubblici di selezione, da
un'apposita commissione, nominata dal direttore. Il presidente della
commissione e', di norma, scelto tra i dirigenti di prima fascia
dello Stato, ovvero tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili di qualifica non inferiore a consigliere, nonche' tra gli
avvocati dello Stato.
3. Per le iniziative progettuali connesse con gli obiettivi e gli
stanziamenti previsti dal piano di azione per l'e-governiment, il
centro si avvale, altresi', ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2000, di
un contingente di personale, non superiore a 30 unita', in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo, ovvero assunto dallo stesso
Centro con contratto di diritto privato a tempo determinato, per la
durata dei progetti cui le unita' stesse sono assegnate. Ai relativi
oneri si provvede a carico dei finanziamenti dei progetti. Le
assunzioni sono disposte previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ed espletamento di altra adeguata forma di pubblicita'.
4. Il personale osserva le norme contenute nel codice di
comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 7
Contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro e' costituito e regolato da contratti
individuali e dalle norme di diritto privato. I contratti individuali
stabiliscono il regime giuridico, previdenziale ed assistenziale
nonche' il trattamento economico che regola il rapporto stesso. Il
trattamento economico e' rapportato al livello di professionalita' e
di esperienza richiesto nonche' al grado di responsabilita'
attribuita.
2. Al personale comandato e' assicurato lo stesso trattamento
economico del personale dipendente che eserciti funzioni analoghe. A
tal fine, ove occorra, e' corrisposta un'indennita' perequativa.
3. Il trattamento economico attribuito remunera tutte le funzioni,
i compiti e gli incarichi connessi con l'espletamento delle
prestazioni previste nei contratti individuali.

Titolo III
Funzionamento

Art. 8.
Gestione dei fondi
1. Alle spese di funzionamento del Centro e alla realizzazione dei
progetti, si provvede con i fondi affluiti alla contabilita'
speciale, istituita a norma dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la
sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al
"Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio
1997, n. 127".
2. La contabilita' speciale e' alimentata dai finanziamenti
autorizzati nell'ambito delle disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato nonche' dalle risorse
destinate alla realizzazione di specifici progetti, tramite mandati,
commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilita'
speciale, tratti sui fondi all'uopo destinati dalla Presidenza e
assegnati al Centro.
3. Le spese sono disposte dal direttore del Centro o dal
responsabile dell'area amministrazione e risorse umane
rispettivamente nei limiti di somma stabiliti dal medesimo direttore,
sulla base del documento programmatico di cui all'art. 4, comma 2,
che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da
raggiungere e i criteri di massima che si intendono seguire nello
svolgimento delle attivita' istituzionali. Il direttore puo' delegare
l'assunzione di impegni di spesa ai dirigenti responsabili delle aree
per l'acquisizione di beni strumentali e servizi connessi con
l'espletamento delle attivita' istituzionali a ciascuna affidate.
4. Sugli ordini di pagamento emessi dal direttore del centro, o dal
responsabile dell'area amministrazione e risorse umane, e' apposto,
prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del settore di
ragioneria o di un addetto al riscontro contabile.
5. Le somme versate sulla contabilita' speciale, non erogate alla
chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere riportate
all'esercizio successivo per effettuare i pagamenti inerenti a spese
gia' formalmente programmate, da individuare con provvedimento
ricognitivo del direttore o del responsabile dell'area
amministrazione e risorse umane prima del termine dell'esercizio. Le
somme resesi disponibili a seguito di economie realizzate negli
impegni assunti o programmati sono utilizzate quali finanziamenti
delle previsioni di spesa per il successivo esercizio finanziario.
6. Al termine dell'esercizio e, comunque, non oltre il mese
di marzo dell'anno successivo, il direttore trasmette al segretario
generale il rendiconto del centro, accompagnato da una relazione
illustrativa, contenente valutazioni sull'attivita' svolta, sugli
obiettivi perseguiti e sui risultati raggiunti, avuto riguardo ai
costi sostenuti e ai benefici conseguiti, per gli adempimenti di cui
all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 dicembre 1999.

Art. 9.
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente decreto, in materia di
gestione delle spese del Centro, ivi incluse le procedure
contrattuali, limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa
comunitaria e da quella nazionale di recepimento, si applicano, in
quanto compatibili, le norme concernenti la disciplina finanziaria e
contabile della Presidenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999 e successive modificazioni e
integrazioni.
Roma, 18 maggio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato