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Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
finalizzate all'immediato avvio del processo di privatizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico, anche mediante l'istituzione di
fondi comuni di investimento immobiliare aventi caratteristiche
innovative rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
e m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della
formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli
5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con
propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i
singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte
del patrimonio indisponibile e disponibile.
2. Appositi decreti individuano i beni degli enti pubblici non
territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a
societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta,
riconosciuti di proprieta' dello Stato, nonche' i beni ubicati
all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli
gia' attribuiti alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base
di elenchi predisposti dagli stessi.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi
dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e
2, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi
gli altri rimedi di legge.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni
di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano
richiesta.
Art. 2.
Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti
terzi, di una o piu' societa' a responsabilita' limitata con capitale
iniziale di 10.000 euri, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione
di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli
altri enti pubblici di cui all'articolo 1. Le societa' possono essere
costituite anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e
delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste
dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle
obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti
i finanziamenti di cui al comma 2, nonche' di ogni altro creditore
nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde
esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al
comma 2.
2. Le societa' costituite ai sensi del comma 1 effettuano le
operazioni di cartolarizzazione, anche in piu' fasi, mediante
l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti. Per ogni
operazione sono individuati i beni immobili destinati al
soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti
i finanziamenti. I beni cosi' individuati, nonche' ogni altro diritto
acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, dalle
societa' ivi indicate nei confronti dello Stato e degli altri enti
pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello delle societa' stesse e da quello relativo alle
altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse
azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei
titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i finanziamenti da
esse reperiti.
3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono
disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti reperiti
dalle societa' di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte
della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le
condizioni della stessa.
4. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b)
e c), e 4, e dell'articolo 107, nonche' le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 sono assimilati
ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono
soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, purche' ammessi a quotazione in
almeno un mercato regolamentato estero. Gli interessi e altri
proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da
soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o
nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal
decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle
societa' di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di
cartolarizzazione ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui
redditi.
6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non e' soggetto
alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale sulle attivita'
produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e
tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in
essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta
di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta. Ai fini dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di
beni immobili alle societa' costituite ai sensi del comma 1 non si
considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell'imposta
comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma
1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione,
nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui
al comma 1 dell'articolo 3. Non si applica la ritenuta prevista dai
commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari delle societa' di cui al comma 1.
Sono escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le
locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici
territoriali e altri soggetti pubblici.
7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della
medesima legge, la riscossione dei crediti ceduti e dei proventi
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare puo' essere
svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari
indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e
dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni
del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3.
In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto
dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6.
Art. 3.
Modalita' per la cessione degli immobili
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono
essere trasferiti a titolo oneroso ad una o piu' societa' costituite
ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con gli stessi decreti sono
determinati:
a) il prezzo iniziale che la societa' corrisponde a titolo
definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le
modalita' di pagamento dell'eventuale residuo, che puo' anche essere
rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che la
societa' realizza per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di
ogni operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli,
approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;
c) l'immissione della societa' nel possesso dei beni immobili
trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti
accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di
remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita dei beni
immobili trasferiti.
Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a
vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del
comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1,
lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese
per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonche' per l'adeguamento dei beni alla normativa
vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita'
immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto,
in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo
determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di
esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita'
immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo
annuo lordo, determinato con le modalita' previste dall'articolo 21
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed
integrazioni, inferiore a 18.000 euri, al rinnovo del contratto di
locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima
scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alla societa' di cui al comma 1 dell'articolo 2, con
applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di
scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti
ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del
reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalita'
indicate nel periodo precedente, e' pari a 22.000 euri. Per le unita'
immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e'
consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, solo per il
caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di
esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente
spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unita'
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale puo' essere
esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e'
successiva ad un acquisto in blocco. Le modalita' di esercizio della
prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi sono in
regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre
che non sia stata accertata l'irregolarita' della locazione. Sono
inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unita'
immobiliari ad uso residenziale purche' essi o gli altri membri
conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra
abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai
familiari conviventi, nonche' agli eredi del conduttore con lui
conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in
caso di eliminazione del servizio di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari
e' determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di
mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite
di immobili e unita' immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le
unita' immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da quello
residenziale e quelle ad uso residenziale, per le quali i conduttori
non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste
in vendita al miglior offerente individuato con procedura
competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di
cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al
comma 5.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte
in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale e' pari
al prezzo di mercato delle stesse unita' immobiliari libere diminuito
del 30 per cento. Per i medesimi immobili e' altresi' confermato
l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di
mandato collettivo unita' immobiliari ad uso residenziale che
rappresentano almeno l'80 per cento delle unita' residenziali
complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene
immobile e unita' immobiliare, nonche' l'espletamento, ove
necessario, delle attivita' inerenti l'accatastamento dei beni
immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi
relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore immobiliare,
individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi
nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive integrazioni, che
non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono
alienati con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da
quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del
31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente
decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso
prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per
l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto
agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative
disponibilita' sono acquisite al bilancio per essere accreditate su
conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle
giacenze e' riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' soppresso il
comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La
copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti
previdenziali pubblici vincolati a costituirle e' realizzata anche
utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i
proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta'
di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni
relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974,
n. 370, nonche' dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con
l'Agenzia per il territorio, sono individuati gli immobili di pregio.
Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri
storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui
al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia per il
territorio.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati
per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di
prelazione prima che siano trascorsi dieci anni dalla data
dell'acquisto, salvo che si verifichino incrementi del nucleo
familiare di almeno due unita', ovvero si verifichi il trasferimento
dell'acquirente in un comune distante di piu' di 50 chilometri da
quello di ubicazione dell'immobile.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze di
servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili
individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1
sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali
interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per
cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla
rivendita degli immobili valorizzati.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli
effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della
societa' beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione
di cui al comma 4 dell'articolo 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al
trasferimento ivi previsto e puo' essere esercitato all'atto della
successiva rivendita dei beni da parte della societa'. I
trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono
soggetti alle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto dal comma 113
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il
diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e l'articolo 19
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1
della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di
progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli
altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti
dei beni immobili di cui al presente decreto.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla
consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla
regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli
gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo'
essere disposta in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad essa
trasferiti e dei canoni di locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad essa trasferiti, la
societa' e' esonerata dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla
consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla
regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e
per evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore della
societa'. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte
della societa' di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma
1. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 16 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. L'ufficiale rogante e'
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Se gli atti di
rivendita sono rogati da notaio, gli onorari notarili sono ridotti al
cinquanta per cento.
20. Gli enti previdenziali alienano gli immobili definitivamente
offerti in opzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto al prezzo ed alle altre condizioni indicate nell'offerta.
Art. 4.
Conferimento di beni immobili a fondi
comuni di investimento immobiliare
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello
residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresi'
le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della
societa' di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento
delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi
derivanti dalla vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per
quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi
comuni di investimento di cui al comma 1.
Capo II
DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE
Art. 5.
Disposizioni in materia di fondi
comuni d'investimento immobiliare
1. E' ammessa l'istituzione di organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) aventi le seguenti caratteristiche:
a) abbiano ad oggetto l'investimento esclusivo o prevalente in
beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa'
immobiliari;
b) assumano prestiti nel limite massimo del 60 per cento del
valore degli immobili e diritti reali immobiliari e partecipazioni e
del 20 per cento degli altri beni;
c) prevedano comunque la quotazione dei certificati
rappresentativi per i quali il valore minimo di sottoscrizione e'
fissato in 5.000 euri;
d) prevedano la possibilita' di non distribuire le plusvalenze
derivanti dall'alienazione di beni immobili, di diritti reali
immobiliari e di partecipazioni in societa' immobiliari;
e) prevedano che, nel caso in cui i certificati di partecipazione
siano ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani,
non piu' del 45 per cento dei certificati sia detenuto da soggetti
esercenti attivita' d'impresa commerciale e che non piu' del 25 per
cento dei certificati siano detenuti da una persona fisica o da un
soggetto non residente;
f) prevedano che, nel caso in cui i certificati di partecipazione
non siano ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati
italiani, almeno il 75 per cento dei certificati sia detenuto da
soggetti non esercenti attivita' d'impresa commerciale e dai fondi
pensione e che ciascun partecipante non possa detenere piu' del 5 per
cento dei certificati.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e
la Consob adottano, ciascuno per le materie di propria competenza, i
regolamenti ed i provvedimenti necessari per l'istituzione degli
organismi previsti dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Con proprio regolamento,
adottato ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
dettare specifiche disposizioni concernenti le categorie degli
investitori cui e' destinata l'offerta dei certificati, l'assunzione
di debiti e la negoziazione dei certificati nei mercati regolamentati
anche in deroga ai limiti individuati nel comma 1.
3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal
comma 2, alle societa' di gestione del risparmio continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto
disposto dal comma 1.
4. Le societa' di gestione del risparmio, relativamente ai fondi
gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono optare per l'applicazione del regime, ivi incluso quello
fiscale, previsto dal presente decreto, dandone comunicazione alle
competenti autorita' entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dello stesso.
Art. 6.
Regime tributario del fondo
ai fini delle imposte sui redditi
1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono
soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle
attivita' produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale
sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste
dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le ritenute
previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la societa'
di gestione preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a
titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere
calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti
periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c),
numero 3), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenendo
anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore
perche' avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini dell'applicazione
della presente disposizione non concorre a formare il valore del
patrimonio netto l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per il
periodo d'imposta e accantonata nel passivo.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta entro il
28 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva si applicano le
disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.
Art. 7.
Regime tributario dei partecipanti
1. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonche' le
plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono
soggetti ad imposizione, salvo che le partecipazioni siano relative
ad imprese commerciali. Sui proventi di ogni tipo percepiti o
iscritti in bilancio e' riconosciuto un credito d'imposta, che non
concorre a formare il reddito, pari all'1 per cento del valore delle
quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in
ciascun periodo d'imposta. In ogni caso il valore delle quote e'
rilevato, in ciascun periodo d'imposta, dall'ultimo prospetto
predisposto dalla societa' di gestione.
Art. 8.
Regime tributario del fondo ai fini IVA
1. La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa
istituiti. L'imposta sul valore aggiunto e' determinata e liquidata
separatamente dall'imposta dovuta per l'attivita' della societa'
secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed e'
applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta
si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla
societa' e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla
societa' di gestione e imputati ai singoli fondi, nonche' le
manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta
ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto. Ai fini dell'articolo
38-bis del medesimo decreto, gli immobili costituenti patrimonio del
fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili
ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi,
senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.
2. In alternativa alla richiesta di rimborso la societa' di
gestione puo' computare gli importi, in tutto o in parte, in
compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il
limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Puo'
altresi' cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione
annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, aventi ad
oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro
nella misura fissa di L. 250.000.
3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con
riguardo al versamento dell'imposta, all'effettuazione delle
compensazioni e alle cessioni dei crediti.
Art. 9.
Disposizioni di coordinamento
1. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve
intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare
disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.
86.
2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di
enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro
consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella
misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.
3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, la lettera d) e' soppressa.
4. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "nonche' sugli utili
in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di
cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86" sono soppresse.
5. Nell'articolo 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio 1994, n.
86, il terzo periodo e' soppresso.
6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 e' abrogato,
salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le
regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato e le
regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo.
Art. 10.
Norma finale
1. Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 6 e' dovuta proporzionalmente al valore del patrimonio
netto del fondo riferito al periodo intercorrente tra la data di
entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2001. Le
disposizioni dell'articolo 6, comma 1, si applicano ai redditi di
capitale divenuti esigibili dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato