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Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24-10-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383
Primi interventi per il rilancio dell'economia.

CAPO I
NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


ART. 1.
(Dichiarazione di emersione).

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo
emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare
entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali
e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo
2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e per i due
periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di
accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1,
si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente
incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al
periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere
con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con
tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in
ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di
imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20
per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo
periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle
eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul
maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro
emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si
applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di
un'aliquota dell'8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento
per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di
emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro
redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva
dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo
anno.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione
di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e
previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi,
ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o
di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara,
per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare
utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si
perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,
dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei
contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per
cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi
periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il
concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti
fiscali relativi all'attivita' di impresa e previdenziali, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il
pagamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato in unica
soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro
rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di
interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti di cui
agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il
delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nonche' i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e
civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative
all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono
sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente
comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di
emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per
ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il
pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000
per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il pagamento e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al
comma 3. E' precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui
redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a
domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione
pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque
anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino
al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui
all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle
risorse disponibili presso il predetto fondo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con
riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati
all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi
connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del
lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e' definito un
piano straordinario di accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002,
mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce
priorita' di intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed
e' basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei
dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi
di pubblica utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni
mobili registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle
contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' determinata la quota del predetto
fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto
emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la
quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto
delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale
dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi
del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri
concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione
previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4
del presente articolo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata
la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale
relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di
emersione, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il
fondo, nonche' la quota del trattamento previdenziale relativa ai
medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3
dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante "Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999,
n. 205", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000,
n. 76:
"Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi.".
"Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.".
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge
24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema
penale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, supplemento ordinario:
"Art. 37 (Omissione o falsita' di registrazione o
denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non
versare in tutto o in parte contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie,
omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o in
parte non conformi al vero, e' punito con la reclusione
fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento
di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza
e assistenza obbligatorie per un importo mensile non
inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e
il cinquanta per cento dei contributi complessivamente
dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora
l'evasione accertata formi oggetto di ricorso
amministrativo o giudiziario il procedimento penale e'
sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura
penale, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a
dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta
regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o
giudiziario.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario,
cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Emersione di basi imponibili e riduzione del
carico tributario sui redditi d'impresa). - 1. Le maggiori
entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili
dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto
dell'applicazione delle disposizioni per favorire
l'emersione, di cui all'art. 116 della presente legge, sono
destinate ad un fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica finalizzato, con appositi
provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La
riduzione e' effettuata con priorita' temporale nelle aree
e nei territori di cui al comma 10 dell'art. 7.
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).".
- Si riporta il testo dell'art. 62, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). 1. -
1-quater. (Omissis).
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti,
nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione
non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
3-4. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, recante "Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231,
e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1996, n. 281, supplemento ordinario):
"Art. 5 (Disposizioni in materia di contratti di
riallineamento retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare
i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione
retributiva e contributiva per le imprese operanti nei
territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori
disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali,
delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, e'
sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare
retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a), b) e
c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di
quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli
accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati
dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni
sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente
collegate con le associazioni ed organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e
tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento
dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali
di lavoro. Ai predetti accordi e' riconosciuta validita'
pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali
di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione
a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e
comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione,
l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di
recepimento con le stesse parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono concessi
dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali
e quelli aziendali di recepimento da depositare
rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali
di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia
integralmente assolto gli obblighi previsti dalle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente
organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore
a dodici mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza
mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi
tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della
gravita' del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta
regolarizzazione; dei risultati della verifica e' data
comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione
alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione
era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo,
all'autorita' che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui
al comma 2-bis estingue i reati contravvenzionali e le
sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione
degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella
della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo
periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o
proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi
relativi a tali reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai
commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con
esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento
della somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo
decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la
regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque
congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la
pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la
violazione degli obblighi sono ridotte alla meta' .
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere
effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il
mancato rispetto del programma graduale di riallineamento
dei trattamenti economici contenuto nell'accordo
territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo
provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di
fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni
a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi,
per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il
termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato
l'apposito verbale aziendale di recepimento. I
provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e
grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento.
L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da
leggi speciali in materia di contributi e di premi e le
obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio. Qualora al momento dell'avvenuto
riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a
quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di
cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono
subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza
fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta
nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori
cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per
riduzione dell'attivita' attestata dalle parti che hanno
stipulato l'accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi
pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento
della parita' di trattamento retributivo.
3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di
cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione
di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori
ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino
alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al
comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente
dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota
percentuale della base imponibile contributiva di cui al
comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute
devono essere versate negli stessi termini e con le stesse
modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da
effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti
soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun
periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle
ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il
contenuto, i termini e le modalita' di presentazione delle
dichiarazioni integrative, nonche' le modalita' di
pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al
comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude
la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle
integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione
di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa
sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza
a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i
percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento
tributario e nei loro confronti non e' esercitabile
l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione
finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per
la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni
eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli
altri effetti tributari .
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a
3-quater e al presente comma si applicano anche se le
violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme
le somme pagate anteriormente alla presentazione delle
dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le
controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al
termine finale per la presentazione delle dichiarazioni,
concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte
mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da
parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo
del contenzioso tributario presso il quale pende la
controversia, di copia, anche fotostatica, della
documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo
provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare,
in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di
recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i
rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di
recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti
che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa
adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori
interessati in quel momento in forza all'azienda,
l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi
contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento
in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre
solare successivo al contratto di recepimento,
con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei
contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica
del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione
della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra
sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento
degli obblighi contributivi per i periodi pregressi,
l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce
l'accordo provinciale di riallineamento puo' utilizzare,
anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle
dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il
calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di
cui al comma 2, e' quella fissata dagli accordi di
riallineamento e non inferiori al 25 per cento del minimale
e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare,
entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di
retribuzione giornaliera, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La
presente disposizione deve intendersi come interpretazione
autentica delle norme relative alla corresponsione
retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al
combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6,
commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra
la retribuzione di riferimento per il versamento dei
predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui
al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere
accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e
della misura della pensione, con onere a carico del Fondo
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse
preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e
modalita' per il riconoscimento dei predetti accrediti di
contributi figurativi. Restano comunque salvi e conservano
la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di
riallineamento contributivo, compresi quelli gia'
stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali
fissati dagli accordi provinciali, purche' tale modifica
sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti
eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle
valutazioni effettuate al momento della stipulazione
dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di
aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che
hanno stipulato il primitivo accordo.
5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di
riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono
esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici
nei territori diversi da quelli nei quali possono essere
stipulati gli accordi medesimi, fino al completo
riallineamento.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel
programmare l'attivita' ispettiva di concerto con gli
istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente
istituite a livello provinciale delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di
contrastare le forme di lavoro irregolare.
6-bis. (Comma abrogato).".
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 78 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302,
supplemento ordinario:
"Art. 75 (Modifiche alle disposizioni in materia di
contratti di riallineamento retributivo). - 1. All'art. 5
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come
modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "per le
imprese operanti nei territori individuati dall'art. 1
della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono sostituite dalle
seguenti: "per le imprese operanti nei territori di cui
alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, ad eccezione
di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato
CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche,
automobilistico e dell'edilizia, ;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In caso di recepimento degli accordi
provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non
abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente
organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore
a dodici mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza
mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi
tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della
gravita' del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta
regolarizzazione; dei risultati della verifica e' data
comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione
alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione
era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo,
all'autorita' che procede.
2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui
al comma 2-bis estingue i reati contravvenzionali e le
sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione
degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella
della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo
periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o
proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi
relativi a tali reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai
commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con
esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento
della somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo
decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la
regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque
congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la
pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la
violazione degli obblighi sono ridotte alla meta' ;
c) al comma 3, dopo il quarto periodo, e' inserito il
seguente: "Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento
il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello
dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al
comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al
pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale
retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del
programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo
che la diminuzione sia avvenuta per riduzione
dell'attivita' attestata dalle parti che hanno stipulato
l'accordo provinciale ;
d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai
seguenti:
"3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di
cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione
di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori
ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino
alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al
comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente
dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota
percentuale della base imponibile contributiva di cui al
comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute
devono essere versate negli stessi termini e con le stesse
modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da
effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti
soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun
periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle
ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il
contenuto, i termini e le modalita' di presentazione delle
dichiarazioni integrative, nonche' le modalita' di
pagamento delle somme dovute.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al
comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude
la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle
integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione
di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa
sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza
a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i
percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento
tributario e nei loro confronti non e' esercitabile
l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione
finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per
la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni
eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli
altri effetti tributari.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a
3-quater e al presente comma si applicano anche se le
violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme
le somme pagate anteriormente alla presentazione delle
dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le
controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al
termine finale per la presentazione delle dichiarazioni,
concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte
mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da
parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo
del contenzioso tributario presso il quale pende la
controversia, di copia, anche fotostatica, della
documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo
provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare,
in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di
recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i
rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di
recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti
che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa
adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori
interessati in quel momento in forza all'azienda,
l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi
contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento
in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre
solare successivo al contratto di recepimento,
con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le
relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei
contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica
del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione
della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra
sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento
degli obblighi contributivi per i periodi pregressi,
l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce
l'accordo provinciale di riallineamento puo' utilizzare,
anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle
dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS ;
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di
riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono
esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici
nei territori diversi da quelli nei quali possono essere
stipulati gli accordi medesimi, fino al completo
riallineamento. ;
f) Il comma 6-bis e' abrogato.
2. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e' abrogato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la
stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali
di recepimento di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come
modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
secondo le modalita' e nei termini ivi previsti. Sono
fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di
recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di
entrata in vigore della presente legge.
4. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo
e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della
Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli articoli
92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.".
"Art. 78 (Misure organizzative a favore dei processi di
emersione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del
lavoro non regolare con funzioni di analisi e di
coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato,
che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei
Ministri cui risponde e riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a
conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,
anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di
informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle
scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle attivita'
degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di emersione
istruite dalle commissioni locali per la successiva
trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema
statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono
tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi
di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in
loro possesso.
3. Il Comitato e' composto da dieci membri nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio
dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal
Ministro per le politiche agricole, dal presidente
dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dal presidente dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
componente designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne
il funzionamento, presso il Comitato puo' essere comandato
o distaccato, nel numero massimo di 20 unita', personale
tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e
degli enti pubblici economici. Il personale di cui al
presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di
appartenenza. Per il funzionamento del Comitato e'
autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere
dall'anno 2001.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite,
presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro
irregolare a livello territoriale, di promozione di
collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle
imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito
agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di
aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
retributivo anche attraverso la presenza di un apposito
tutore. A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi', a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3 . Le commissioni sono composte
da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di
presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche
aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera
paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni,
nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro,
tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, della
legge 22 luglio 1961, n. 628 e dell'art. 3 del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge non siano state istituite le predette
commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
dal Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da
consentire alla commissione di espletare le sue funzioni.
Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento,
puo' essere comandato personale della pubblica
amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari,
restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza.
5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di
cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti
sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri
determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.".
- Si riporta il testo dell'art. 63 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 63 (Disposizioni in materia di politiche per
l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare). - 1.
In attesa della revisione delle misure di inserimento al
lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'art.
45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n.
144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di
cui all'art. 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite
complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'art. 15,
comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non
superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario
contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'art. 66,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10
miliardi sono sostituite dalle seguenti: "110 miliardi .
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per
l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del
lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. (Comma abrogato).
4. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al
comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge non siano state istituite le predette
commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
dal Ministro .".
- Si riporta il testo dell'art. 116 della citata legge
23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - 1. Alle imprese che recepiscono, entro un
anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle
Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n.
236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e
alle condizioni dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e'
concesso, per la durata del programma di riallineamento e,
comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno
sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i
lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al
comma 3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510
del 1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1,
determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato
nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80
per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il
terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20
per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti
previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento
di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non
denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla
meta' delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in
corso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
il programma di riallineamento ai sensi dell'art. 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, secondo le seguenti modalita':
a) per il periodo successivo secondo le annualita' e
con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento
antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di
conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i
lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di
cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi'
determinato, usufruibile entro il termine del periodo di
riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione
dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo
le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere
anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma
3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del
1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
6. All'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
comma 3 e' abrogato.
7. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove e' sostituita dalla
seguente: "dieci , dopo le parole: "della programmazione
economica, e' inserita la seguente: "due ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per il funzionamento del
Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a
decorrere dall'anno 2001 ;
b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non superiore a quindici mesi,
rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a
quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che
provvede, altresi' a verificare e valutare periodicamente
l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti
determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003; qualora la commissione non sia costituita od
operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di
ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3 ;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di
cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti
sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri
determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale .
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano
interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e negli enti locali il dirigente responsabile e'
sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al
pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi
8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di
contributi o premi o dalle quali comunque derivi
l'omissione totale o parziale del versamento di contributi
o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni
di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del
presente articolo e di cui alla previgente normativa in
materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli
interessi previsti dall'art. 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali
obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi
e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti
impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, fissano criteri e modalita' per
la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino
alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi
orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o
amministrativa in relazione alla particolare rilevanza
delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla
inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo
denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo
comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati
adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto
1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore, comprovati dalla
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del
lavoro territorialmente competente, e, comunque, per
periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti
dall'art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi
aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi
consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita'
di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo
quanto stabilito dall'art. 3, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1997, n. 166, e
successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto
stabilito dall'art. 1, commi 220 e 221, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle
ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o
ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti
non economici e di enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il
pagamento rateale di cui all'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
criteri di eccezionalita' ivi previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre
2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le
modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra
quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in
base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente
articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti
dell'ente previdenziale che potra' essere posto a
conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto
delle scadenze temporali previste per il pagamento dei
contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita'
operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19. L'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Omissione o falsita' di registrazione o
denuncia obbligatoria). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non
versare in tutto o in parte contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie,
omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o,
in, parte, non conformi al vero, e' punito con la
reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso
versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile
non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni
mensili e il cinquanta per cento dei contributi
complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora
l'evasione accertata formi oggetto di ricorso
amministrativo o giudiziario il procedimento penale e'
sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura
penale, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a
dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta
regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o
giudiziario .
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,
effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti
del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto
il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme
incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare
della contribuzione.".



ART. 2.
(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione -
Delega al Governo in materia di tutela ambientale).

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di
cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti
produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle
violazioni amministrative e penali in materia ambientale che
determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono
caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene
protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di
qualsiasi genere su beni culturali nonche' ambientali e
paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli
articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, o in difformita' dalle medesime
autorizzazioni.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di
introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in
connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione,
consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione
pecuniaria amministrativa non inferiore alla meta' del massimo di
quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine
di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto
della normativa ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento,
per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo,
consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le
violazioni.
3. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni
connotate da danno ambientale cosi' come accertato da autorita'
pubblica competente;
b) semplicita' e rapidita' delle procedure volte alla verifica
dell'adempimento agli ordini di fare;
c) automaticita' dell'estinzione delle violazioni amministrative
in caso di ravvedimento operoso.
4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di
emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di
coordinamento e incentivazione delle attivita' delle autonomie locali
finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati
ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione
degli insediamenti produttivi esistenti.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante
"Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
1995, n. 21, supplemento ordinario:
"Art. 20 (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al
contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la
regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
a richiesta del contravventore, per la particolare
complessita' o per l'oggettiva difficolta'
dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei
mesi . Tuttavia, quando specifiche circostanze non
imputabili al contravventore determinano un ritardo nella
regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere
prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato
immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo'
imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo
per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di
procedura penale.".
"Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la
violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento
alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della
predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico
ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.".
"Art. 24 (Estinzione del reato). - 1. La
contravvenzione si estingue se il contravventore adempie
alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel
termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto
dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello
indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta
congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero
l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate
dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini
dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In
tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa.".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 12 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997,
n. 119):
"Art. 12 (Disposizioni in materia di sicurezza nei
cantieri). - 1. Sino al 31 dicembre 1997, per le
contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e' raddoppiato il termine di cui al terzo
periodo del comma 1 dell'art. 20, del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, ed e' ridotta della meta' la
somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 758 del 1994.".
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 163 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 352", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 21 (Obblighi di conservazione). (Legge 1 giugno
1939, n. 1089, articoli 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12,
comma 1; decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, articoli 38, lettera g) e 42,
comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a). - 1. I beni
culturali non possono essere demoliti o modificati senza
l'autorizzazione del Ministero.
2. Essi non possono essere adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico od artistico
oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o
integrita'.
3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo,
essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma
1.
4. Gli archivi non possono essere smembrati, a
qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro
organicita'. Il trasferimento di complessi organici di
documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti
diversi dal proprietario, possessore o detentore e'
subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti
pubblici e degli archivi privati di notevole interesse
storico e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente
archivistico.".
"Art. 163 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione
o in difformita' da essa). (Legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 20; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito
con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art.
1-sexies). - 1. Chiunque, senza la prescritta
autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di
qualsiasi genere su beni ambientali e' punito con le pene
previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione
ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la
violazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".



ART. 3.
(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e
contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e
degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire
l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso
di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonche' le
modalita' di pagamento delle imposte e delle contribuzioni
sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso
decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di presentazione
delle dichiarazioni predette e sulle attivita' amministrative idonee
a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni
sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione
dell'economia sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo
1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono
deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o
contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili
degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali,
conseguenti all'attuazione del presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori
si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di
lavoro autonomo.


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 14 (Credito di imposta per gli utili distribuiti
da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma
e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al
contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al
56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,
dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso
trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105.
1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1,
relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti
dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il
credito di imposta e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in
pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa',
associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di
imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti
nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta,
l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento
del reddito complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta, deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili
sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione
degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella
dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del
credito di imposta in aumento del reddito complessivo,
l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione
anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base
alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili
percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16;
in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento
degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata
a norma dell'art. 18.
6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti
non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione
e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai
soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di
cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale
variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle
societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 87 del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai
dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle
spettanti in base ai contratti di associazione in
partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, ne' per i compensi
per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di
partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario
allorche' la costituzione o la cessione del diritto di
usufrutto sono state poste in essere da soggetti non
residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile
organizzazione.".
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si rimanda alle note all'art. 2.




CAPO II
INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

ART. 4.
(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo
reinvestito).

1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro
autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni
strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e
nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla
media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta
precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il
periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi,
utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini
di eta' inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si
aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attivita' di
formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del
volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in
ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettivita' delle
spese sostenute e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle
imprese e ai lavoratori autonomi in attivita' alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche se con un'attivita' d'impresa o di
lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media
degli investimenti da considerare e' quella risultante dagli
investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo, con facolta' di escludere dal calcolo della media il
periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio
dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese,
l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti
esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante
contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e'
limitato ai beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attivita' industriali a rischio di
incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di
cui ai commi 1 e 2 solo se e' documentato l'adempimento degli
obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore o il
lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli
investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa o
all'attivita' di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta
successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta
successivo in caso di beni immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto
dell'IRPEF e dell'IRPEG e' calcolato, in base alle disposizioni della
legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
8. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per
il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 489.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74, e convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140 (Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123):
"Art. 13 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione
nelle imprese industriali). - 1. (Omissis).
2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine
cronologico di presentazione della dichiarazione prevista
al presente comma e non e' cumulabile con altre
agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme
dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa e dal responsabile del progetto di
innovazione, alla quale sono allegati la relativa
certificazione sottoscritta dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o
da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei
conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori
commercialisti, in quello dei ragionieri e periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche'
la perizia giurata di un professionista competente in
materia, iscritto al relativo albo professionale,
attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle
tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi.
3 - 7. (Omissis).".
- Il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334,
recante "Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, supplemento
ordinario
- La legge 23 marzo 1977, n. 97, recante "Disposizioni
in materia di riscossione delle imposte sui redditi", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
10 giugno 1994, n. 357, recante "Disposizioni tributarie
urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e
dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a
carico del contribuente", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1994, n. 135, e convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
(Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1994, n. 186):
"Art. 3 (Detassazione del reddito d'impresa
reinvestito). - 1. E' escluso dall'imposizione del reddito
d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti
realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed in quello
successivo in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla predetta data.
L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di
assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e per
il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere
assunto al netto delle cessioni di beni strumentali
effettuate nel medesimo periodo d'imposta .
1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si
applica anche alle imprese attive alla data di entrata in
vigore del presente decreto anche se con un'attivita'
d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la
media degli investimenti da considerare e' quella
risultante dagli investimenti effettuati nei periodi
d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto o a quello successivo .
2. Per investimento si intende la realizzazione nel
territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento
di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione,
l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni
strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione
finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni
strumentali per natura.
2-bis. I fabbricanti, titolari di attivita' industriali
a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli
4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni
tributarie di cui al comma 1 solo se e' documentato
l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al
citato decreto.".



ART. 5.
(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).

1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella allegata alla
presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:
a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30
giugno 2001 abbiano gia' realizzato investimenti ed eseguito
conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva
assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,
possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in
alternativa, optare per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1,
della presente legge. Il cumulo degli incentivi e' comunque
consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del
personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano gia'
eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire
dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a
questi fini da parte di persone fisiche, societa' in nome collettivo
e societa' in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non puo' eccedere quello
risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti
possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare
ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui
all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque
consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento
del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso,
quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10 per
cento dell'imponibile totale.
2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo
8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e
per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici
optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4,
comma 1. Il cumulo degli incentivi e' comunque consentito per le
spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai
sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti
delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13
maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini
della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili
distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi da 8 a 13,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1999, n. 113, supplemento ordinario:
"Art. 2 (Modifiche alla disciplina dei redditi di
impresa). - 1. - 7-bis. (Omissis).
8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e per i due
successivi, il reddito complessivo netto dichiarato dalle
societa' e dagli enti commerciali indicati nell'art. 87,
comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con
l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al
minore tra l'ammontare degli investimenti in beni
strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato
testo unico, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei
conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di
utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia,
per il secondo dei predetti periodi sono computati anche
gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli
investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di
utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato
ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto
periodo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al
citato art. 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del
presente comma si applicano relativamente alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.
9. Agli effetti del comma 8:
a) gli investimenti devono riguardare beni destinati
a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano,
in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le
cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono
esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le
dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui
all'art. 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso
pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli
impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie
catastali D/1, D/2, D/3 e D/198 utilizzati esclusivamente
dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso
di costruzione, destinati a tale utilizzo;
b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a
riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta,
secondo i criteri previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano
per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma
5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli
enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera d),
del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo
di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.
10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di
cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del
reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e
della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia,
agli effetti della determinazione dell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi
di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a
tal fine si considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto
reddito.
11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili
per i periodi di imposta 1999 e 2000, anche ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito
d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in
regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti soggetti
sono in regime di contabilita' semplificata, le
disposizioni stesse si applicano con riferimento
esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati
nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano
non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei
parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui
all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.
11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al
comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci
o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo
periodo d'imposta successivo a quello in cui gli
investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto
e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli
accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono
eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione
dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo:
a) l'importo degli investimenti ridotto della
differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei
beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo
d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al
comma 8;
b) l'ammontare dei conferimenti e degli
accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le
predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in
denaro, computati secondo i criteri previsti dall'art. 1,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso
periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i
beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed
e' versata nel termine per il versamento a saldo delle
imposte dovute per tale periodo.
12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il
successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della
legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni,
assumendo come imposta del periodo precedente e come
imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella
che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei
commi da 8 a 11.
13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle
disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a l.000
miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri
si provvede mediante utilizzo della proiezione per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure
agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non
risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati
complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte
pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si
provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui
all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono
utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al
reperimento delle medesime somme si provveda secondo le
procedure previste dall'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in
assenza di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al
comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.".
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
recante "Riordino delle imposte personali sul reddito al
fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma
dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1, 2 e 3,
della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree
svantaggiate). - 1. Ai soggetti titolari di reddito
d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi
investimenti nelle aree territoriali individuate dalla
Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli
aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209, e' attribuito un credito d'imposta entro la misura
massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di
intensita' di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione.
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono
agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se
successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da
parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito
d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a
finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad
oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito
d'imposta.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella
approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle
finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i
"coefficienti di ammortamento", destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni
effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel periodo
d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa
struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei
beni che formano oggetto dell'investimento agevolato
effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono
agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelli delle
regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli
ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni
del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti
a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da
parte della Commissione delle Comunita' europee.
4 - 8. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177:
"Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2-3. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 105, commi 1 e 4, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
"Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
- 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
all'art. 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare
distintamente nella dichiarazione dei redditi:
a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato
ai sensi dei commi 2 e 3;
b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato
ai sensi del comma 4.
2-3. (Omissis).
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 53,85 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, corrispondente ai
proventi che in base agli altri articoli del presente testo
unico o di leggi speciali non concorrono a formare il
reddito della societa' o dell'ente e per i quali e'
consentito computare detta imposta fra quelle del presente
comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il
credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le
disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
5-8. (Omissis).".




CAPO III
INNOVAZIONE

ART. 6.
(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale
sociale).

1. La sottoscrizione del capitale delle societa' per azioni, delle
societa' in accomandita per azioni e delle societa' a responsabilita'
limitata puo' essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula
di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le
forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale
sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sono esclusi da questa facolta' le banche e gli altri enti e societa'
finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonche' le imprese
di assicurazione.


Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante "Attuazione
della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli
obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
tale Stato membro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario:
"Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge
23 marzo 1983, n. 77;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi
bancari iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario
previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art.
25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche'
alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie
indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso
testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti
previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di
esclusione dall'applicazione del presente decreto con
particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di
carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai
soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla
composizione finanziaria o meno del portafoglio
partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche
di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del
bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di
assunzione di partecipazioni al fine di successivi
smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita'
finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti
previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e
finanziari.
5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio
1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono
attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina
della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB).".



ART. 7.
(Nuove regole sulla titolarita' dei diritti brevettuali
per invenzioni industriali).

1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, primo comma, le parole: "o
dell'Amministrazione pubblica" sono soppresse;
b) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
"ART. 24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto
e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto
di lavoro intercorre con una universita' o con una pubblica
amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalita' di
ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu'
autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni
predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti
derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne
da' comunicazione all'amministrazione.
2. Le universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone,
relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla
stessa universita' o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati
finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei
rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per
cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel
caso in cui le universita' o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,
qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause
indipendenti dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui
l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli
sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore".
2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29
giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.


Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127, recante "Testo delle disposizioni
legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
1939, n. 189, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 24 (art. 23, comma primo, secondo e terzo, del
regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602.). - Qualora non
ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e
si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo
di attivita' dell'azienda privata a cui e' addetto
l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di
prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo,
dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonche' per
la facolta' di chiedere, od acquistare, per la medesima
invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del
canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque
ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.
Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di
prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del
conseguito brevetto.
I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione
di cui al presente art. si risolvono di diritto ove non
venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo
dovuto.".




CAPO IV
SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

ART. 8.
(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura
di alcuni libri contabili obbligatori).

1. L'articolo 2215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 2215. - (Modalita' di tenuta delle scritture contabili). - I
libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo
della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo
le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il
notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei
fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere
numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a
vidimazione".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, e' sostituito dal
seguente:
"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari
di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo
2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in
esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo
modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, e' sostituito dal
seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro
giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i
libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14,
devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e
numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle
scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre
sessanta giorni".
4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente
la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del
codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono
in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la
bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo
23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di lire 20.000";
b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o
bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono
aggiunte le seguenti: "o nei modi di di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni".


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 39, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, supplemento ordinario, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere
tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita'
previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
a condizione che nei registri previsti da tali articoli
siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
della pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n.
1, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture
contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice
civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse
prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti
articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'art.
14, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 del codice
stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in
esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle
scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di
magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del
presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice
civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a
quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine
stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi
tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto
codice. Gli eventuali supporti me