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Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 settembre 2001
Procedure per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999 e, in particolare, l'allegato V che prevede che qualora le
condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita' lo
richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare
l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dalle varieta' di
viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, atti a diventare vino da
tavola;
Vista, in particolare, la lettera h), punto 4, del citato allegato
V del regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede che ogni Stato
membro puo' autorizzare, per le regioni e per le varieta' per le
quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel
luogo di elaborazione dei vini spumanti;
Vista, in particolare, la lettera f), punto 2, dell'allegato VI,
del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede che, qualora le
condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati
possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale delle uve fresche, del mosto di uve parzialmente fermentato,
del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare
vini di qualita' prodotti in una regione determinata;
Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24
luglio 2000, che fissa talune modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999 ed istituisce un codice comunitario
delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini, in particolare
l'art. 8, comma 3, e l'art. 10, comma 6, secondo i quali il
riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione o la
modifica dei relativi disciplinari di produzione vengono effettuati
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 73 del 23 marzo 1965, recante norme per la repressione delle frodi
nella preparazione dei mosti, vini e aceti;
Visto il proprio decreto 8 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 21 giugno 1995,
recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), del proprio decreto 16 giugno
1998, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 188 del 13 agosto 1998, con il quale e' stato adottato il
regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul
funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del
servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini;
Considerata la necessita' che venga accertata, in conformita'
all'intervenuta normativa comunitaria, nelle zone viticole
interessate, l'esistenza delle condizioni climatiche che giustificano
l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale dei prodotti della vendemmia;
Considerata la necessita' che vengano stabilite disposizioni volte
a garantire il rispetto della normativa comunitaria vigente e a
consentire lo svolgimento di adeguati controlli;
Visto il parere della Conferenza Stato-Regioni;

Decreta:
Art. 1.
Vini da tavola

1. A seguito dell'accertamento delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano della sussistenza di condizioni
climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale dei prodotti della vendemmia, in una determinata campagna
vitivinicola, e' autorizzato, con decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali, l'aumento del titolo alcolometrico
medesimo, entro trenta giorni dalla data di ricezione della
richiesta, presentata al Dipartimento delle politiche di mercato,
Direzione generale delle politiche agroalimentari, da parte delle
regioni e province autonome interessate, a decorrere dal 20 luglio di
ciascuna campagna vitivinicola.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
stabiliscono le modalita' attraverso cui vengono accertate le
condizioni climatiche, di cui al comma 1, mantenendo la relativa
documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e
nazionali.
3. Ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico delle partite per
l'elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualita', le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono ai
sensi dell'allegato V, lettera h), del regolamento (CE) n. 1493/1999,
l'elenco delle varieta' per le quali l'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale e' richiesto, dal punto di vista
tecnico, e le condizioni in base alle quali concederlo.
4. Ai sensi della normativa comunitaria, i provvedimenti
autorizzativi contengono:
a) il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire
l'aumento del titolo alcolometrico;
b) il riferimento al numero dei gradi che possono essere
aggiunti.



Art. 2.
Vini di qualita' prodotti in una regione determinata

1. Fatte salve le misure piu' restrittive degli specifici
disciplinari di produzione e fermo restando quanto stabilito alla
lettera n), comma 1, art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 1998,
n. 280, per i vini a denominazione di origine e a denominazione di
origine controllata e garantita, di seguito denominati vini D.O.C. e
D.O.C.G., l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale dei prodotti della vendemmia, atti a diventare vini
D.O.C. e D.O.C.G. nella relativa campagna vitivinicola, nonche'
l'autorizzazione di cui all'allegato V, lettera h), punto 4 del
regolamento (CE) n. 1493/1999, relativa all'arricchimento delle
partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualita'
prodotti in una regione determinata, di seguito denominati
V.S.Q.P.R.D., sono concesse con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
2. Fatta eccezione per i V.S.Q.P.R.D., le richieste di aumento del
titolo alcolometrico sono presentate dalle competenti regioni e
province autonome al Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei
prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, per ogni
campagna vitivinicola, a decorrere dal 10 luglio, ai fini
dell'emanazione, entro venti giorni dalla data di ricezione delle
richieste stesse, del decreto di cui al comma 1, sulla base delle
condizioni e degli accertamenti previsti all'art. 1, commi 1 e 2.
3. Ai fini della concessione delle relative autorizzazioni, le
richieste per le specifiche D.O.C. e D.O.C.G. contengono i seguenti
elementi:
a) riferimento alla eventuale sottodenominazione o menzione
geografica aggiuntiva o tipologia della denominazione di origine per
la quale si chiede l'arricchimento;
b) riferimento al numero dei gradi che possono essere aggiunti ed
ai prodotti che si intendono utilizzare per l'arricchimento stesso;
c) per i V.S.Q.P.R.D., l'indicazione della varieta' o delle
varieta' di viti per le quali si ritiene giustificato
l'arricchimento.
4. Qualora l'autorizzazione all'arricchimento venga richiesta per
specifiche D.O.C. e D.O.C.G., ovvero eventuali sottodenominazioni,
menzioni aggiuntive o tipologie, la cui zona di produzione ricada in
due o piu' regioni o province autonome, l'autorizzazione stessa e'
concessa dal Ministero previa presentazione della richiesta, ai sensi
del comma 2, da parte di tutte le regioni o province autonome
competenti.
Art. 3.

Abrogazioni e applicazione

1. Il decreto ministeriale 8 giugno 1995, citato in premessa, e'
abrogato.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai prodotti
relativi alla campagne di produzione decorrenti dal 1 agosto 2002, ai
sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.
Roma, 3 settembre 2001
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 208


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato