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A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio dei
Ministri in data 9 agosto 2001 sull'ipotesi di Accordo relativa al
personale di Accademie e Conservatori, in applicazione dell'art. 18,
comma 2, del CCNL del 15 marzo 2001 relativo al secondo biennio
economico 2000\2001, per il comparto Scuola,nonche' della
certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 15
ottobre 2001, sulla attendibilita' dei costi per il medesimo Accordo
e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 18 ottobre 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo
l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni
e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:
CGIL...firmato.............................
CISL...firmato..............................
UIL...firmato................................
CONFSAL firmato..........................
e delle Organizzazioni Sindacali:
CGIL/SNS firmato...................................
CISL/Scuola firmato..................................
UIL/Scuola firmato....................................
CONFSAL//SNALS firmato...........................
GILDA/UNAMS firmato..............................
Al termine le parti sottoscrivono l'allegato Accordo
PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
ART. 1
Destinatari
La presente sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti e
i non docenti delle Accademie di Belle Arti, degli ISIA,
dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte
Drammatica e dei Conservatori di Musica, istituzioni che negli
articoli seguenti sono nominate Istituzioni di Alta Cultura.
Per quanto disposto dalla Legge 124/1999, la presente sequenza
contrattuale ha come destinatari, altresi', i modelli viventi delle
Accademie di Belle Arti.
Capo I
Relazioni sindacali
ART. 2
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilita'
dell'amministrazione e dei sindacati, persegue l'obiettivo di
contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di
incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla
collettivita'.
Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti
modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo
nazionale e a livello di singola istituzione di alta cultura;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione e
della concertazione;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui
all'art.2 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, per quanto concerne
i riflessi applicativi sul settore dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
ART. 3
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa e' finalizzata ad
incrementare la qualita' del servizio, sostenendo i processi
innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalita' coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i
criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale
utilizzato - delle risorse disponibili, nonche' i criteri generali di
verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi
programmati.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso
il Ministero, sono disciplinati i criteri generali per:
a) la mobilita' interna al comparto ed intercompartimentale;
b) procedure e criteri di utilizzazione del personale tenuto conto
delle specificita' culturali e professionali anche ai fini delle
prestazioni aggiuntive;
c) i criteri per l'attribuzione dell'indennita' di amministrazione
ai direttori amministrativi ed ai direttori dei servizi generali ed
amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attivita' di formazione in
servizio, per l'aggiornamento e per l'eventuale riconversione del
personale anche in caso di applicazione dell'art.35 del D.Lgs.29/1993
nonche' i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle
modalita' di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute
nell'ambiente di lavoro;
f) le indennita' di turno notturno, notturno - festivo e festivo
spettanti al personale delle istituzioni di alta cultura di cui
all'art.1.
3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti
dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio
dell'anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30
luglio.
ART. 4
PARTECIPAZIONE
1. Il Ministero fornisce informazioni e, ove necessaria, la
relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti
identificati all'articolo 7 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale, con riferimento a quanto previsto, dal decreto
legislativo n. 29/ 1993 e dalla L.508/1999;
b) operativita' di nuovi sistemi informativi o di modifica dei
sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di
supporto dell'attivita' accademica;
c) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di
utilizzazione del personale.
2. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui
all'articolo 7 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di
concertazione su:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di
tutto il personale con riferimento a quanto previsto, dal decreto
legislativo n. 29/1993 e dalla L.508/1999.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro
10 giorni dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le
parti verificano la possibilita' di un accordo mediante un confronto
che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione.
Dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino
le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la
concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto della stessa.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio
dell'anno accademico la concertazione deve concludersi entro il 30
luglio.
ART. 5
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
1. Ciascuna istituzione accademica e' sede di contrattazione
integrativa.
2. Il direttore fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo
7 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione,
sulle seguenti materie:
a) proposte di organizzazione didattica e di determinazione degli
organici;
b) criteri generali per l' utilizzazione del personale in rapporto
alla programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalita' e criteri di applicazione dei diritti sindacali,
nonche' i contingenti di personale previsti dall'articolo 2
dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro;
f) attivita' e i progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con
altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del
personale impegnato nello svolgimento delle attivita' aggiuntive;
h) criteri generali per le politiche dell'orario e
dell'organizzazione del lavoro
i) criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario
del personale non docente alle esigenze delle singole istituzioni di
alta cultura e per l'individuazione del personale non docente da
utilizzare nelle attivita' retribuite con il fondo di istituto;
j) criteri generali per la fruizione dei permessi per
l'aggiornamento;
k) criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto
allo studio;
l) criteri generali di individuazione e modalita' di utilizzazione
del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni
legislative, nonche' da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione accademica con altri enti e
istituzioni.
m) linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di
aggiornamento e formazione del personale non docente e criteri
generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani;
3. L' informazione e' successiva relativamente a:
- unita' di personale utilizzato nelle attivita' e progetti
retribuiti con il fondo di istituto;
L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare
tra le parti.
4. Ricevute le informazioni, sulle materie indicate nei predetti
punti c), d), e), g), i), ed m, si svolge la contrattazione
integrativa.
5. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle
trattative, riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente
implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento
economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline
fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta
giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri,
comunque funzionale alla piu' sollecita e positiva conclusione delle
trattative.
ART. 6
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le
parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni
dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le
parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della
stessa.
ART. 7
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici
direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente accordo.
II -A LIVELLO DI ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA
a) Per la parte pubblica: dal direttore;
b) Per le organizzazioni sindacali:
dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente accordo.
2. Il Ministero puo' avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO II
Rapporto di lavoro
ART. 8
Valutazione del direttore delle istituzioni di alta cultura.
In attesa dell'apertura dello specifico comparto previsto
dall'art.2, comma 6, della L.508/1999, il procedimento di cui
all'art.20 del CCNL 26-5-1999 si conclude, per i direttori delle
istituzioni di alta cultura, ivi compresi quelli incaricati, con una
valutazione espressa, tenuto conto della specificita' delle funzioni
esercitate, da un nucleo nazionale istituito presso il Ministero.
ART. 9
Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Ai sensi dell'art.34, IIo comma, del CCNL 26-5-1999 del comparto
scuola il responsabile amministrativo che abbia superato l'apposito
corso modulare di formazione con valutazione finale e' inquadrato
direttore dei servizi generali ed amministrativi. Le relative
attivita' sono coordinate in via generale dal direttore
amministrativo.
L'inquadramento avviene secondo quanto disposto dall'art.8 del
CCNL 15-3-2001 del comparto scuola, secondo biennio.
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi puo' essere
incaricato, nei casi di assenza o impedimento, superiore a quindici
giorni, di entrambi i direttori amministrativi, di svolgere funzione
vicaria di questi ultimi dal direttore che, se non ritiene di
conferire le funzioni vicarie, lo segnala al Ministero, con le
relative motivazioni.
ART.10
Norme transitorie sulla mobilita' del personale ATA.
Entro l'anno Accademico 2001-2002 i direttori dei servizi generali
ed amministrativi e tutto il personale non docente di Accademie e
Conservatori mantengono titolo a transitare a domanda, nei ruoli
provinciali delle istituzioni scolastiche, secondo i criteri e le
modalita' previsti dalla disciplina della mobilita' relativa al
personale ATA del comparto scuola.
Gli anzidetti passaggi dovranno essere disciplinati in maniera
tale da garantire la funzionalita' dello svolgimento dell'anno
scolastico delle istituzioni scolastiche e dell'anno accademico delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
ART.11
Direttori amministrativi.
L'assegno ad personam di cui all'art.3, comma 3, del CCNL 1-8-1996
del secondo biennio scuola 1996-97 non e' riassorbibile con
l'indennita' di amministrazione prevista dall'art.35 del CCNL
26-5-1999 del comparto scuola, quadriennio 1998-2001, e dall'art.34
del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola.
ART.12
Modelli viventi.
Le problematiche inerenti il rapporto di lavoro dei modelli
viventi saranno oggetto di contrattazione integrativa da effettuarsi
presso il Ministero, con particolare riguardo ai criteri di
assunzione e organizzazione del lavoro.
ART.13
Norma di rinvio e disapplicazioni.
Sino a quando non sara' sottoscritto il CCNL relativo ad Accademie
e Conservatori per il quadriennio 2002-2005, continuano ad
applicarsi, ove compatibili con le disposizioni del presente accordo,
le disposizioni dell'accordo successivo 1/8/1996, della sequenza
contrattuale 24/2/2000, del CCNL 26-5-1999, quadriennio normativo e
primo biennio economico e del CCNL 15-3-2001, secondo biennio
economico del comparto scuola.
Allegato A
Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle
Accademie e nei Conservatori
Svolge attivita' lavorativa di rilevante complessita' ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attivita',
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti. Ha
autonomia operativa e responsabilita' diretta nella definizione e
nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di
ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza
anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
L'espletamento delle funzioni sara' volto ad assicurare
l'unitarieta' della gestione dei servizi amministrativi e generali
dell'istituzione in coerenza e strumentalmente rispetto alle
finalita' ed obiettivi della stessa, in particolare della
programmazione didattica.
Puo' svolgere attivita' di studio e di elaborazione di piani e
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Puo'
svolgere incarichi di attivita' tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati
incarichi ispettivi.
E' consegnatario dei beni mobili e gestisce il fondo delle minute
spese.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato