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CCNL per il personale delle Scuole Italiane all'Estero
Vista l'ipotesi di accordo relativa al personale delle Scuole
Italiane all'Estero sottoscritta in data 5 luglio 2001.
Visto il parere favorevole del Consiglio dei Ministri sulla
predetta ipotesi di accordo espresso in data 9 agosto 2001,
condizionato alla soppressione dell'art. 8 ( contratto individuale di
lavoro) del testo.
Vista l'ipotesi di Accordo sottoscritta in data 3 settembre 2001
in accoglimento della condizione espressa dal Governo.
Vista la certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in
data 12 settembre 2001 sull'attendibilita' dei costi quantificati per
il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno 14 settembre alle ore 9,30 ha
avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni f.to
Fantoni............................................
e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali:
CGIL......firmato..........................
CISL......firmato...........................
UIL.........firmato..........................
CONFSAL...firmato.......................
e delle Organizzazioni Sindacali:
CGIL/SNS......firmato.............................
CISL/Scuola......firmato............................
UIL/Scuola.........firmato...........................
CONFSAL//SNALS...firmato........................
GILDA/UNAMS.........non firmato.....................
Al termine le parti sottoscrivono il seguente CCNL per il
personale delle Scuole Italiane all'Estero.
PERSONALE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
ART. 1
Mobilita' professionale verso le istituzioni scolastiche all'estero.
1. La destinazione all'estero del personale docente ed ATA ai
posti di contingente di cui all'art. 639 del TU 16-4-1994, n.297,
costituisce mobilita' professionale ed e' regolata, ai sensi del D.L.
n. 165\2001, dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme del presente accordo mirano alla concreta attuazione
dei criteri di selettivita' professionale e del principio
dell'alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in
territorio metropolitano tra un incarico e l'altro.
ART. 2
Iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione
all'estero.
1. La destinazione all'estero del personale docente e ATA avviene
sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere
inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento
della conoscenza di una o piu' lingue straniere tra quelle relative
alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e
spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con
provvedimento del MAE d'intesa con il MPI, puo' partecipare, a
domanda, il personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che, dopo l'anno di prova, abbia prestato almeno un
anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed
appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.
3. Nella domanda di partecipazione alla prova di accertamento
linguistico i candidati dovranno contestualmente richiedere, in caso
di superamento della prova, la valutazione dei titoli, che vanno
allegati alla predetta domanda, e l'inserimento nella graduatoria
permanente.
ART. 3
Modalita' di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza
della lingua.
1 L'accertamento di cui al precedente articolo 2 e' effettuato
sulla base di prove strutturate.
A tal fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna
delle seguenti categorie di candidati:
docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle
scuole europee (la prova dovra' verificare la adeguata conoscenza
della lingua o delle lingue straniere);
docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova
dovra' verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle
lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico
contesto educativo e plurilingue);
docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le
universita' straniere (per i quali la prova dovra' verificare se il
grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la
piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);
personale ATA.
Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle
precedenti lettere a), b) e c), nonche' per il personale ATA saranno
predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese,
tedesca e spagnola.
2 Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 ciascun docente
puo' chiedere di sostenere la prova per piu' tipologie di istituzioni
e per piu' aree linguistiche. Analogamente il personale ATA puo'
partecipare per piu' aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano all'estero puo' essere
destinato soltanto il personale dello stato in possesso di specifici
requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno titolo
a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di
italiano presso le Universita' straniere i candidati appartenenti
alle seguenti categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo
grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o
secondo grado, che abbiano superato, nell'ambito di corsi
universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana,
secondo la tabella di omogeneita' del MPI allegata ai bandi di
concorsi per titoli ed esami emanati con DD.MM. 31-3-1999 ed
1-4-1999.
4. Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente
comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE puo' avvalersi di
apposita Agenzia specializzata in materia di prove strutturate.
ART. 4
Valutazione della prova di accertamento linguistico.
1 La valutazione della prova di accertamento della conoscenza
della lingua straniera e' effettuata in ottantesimi. Supera tale
prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.
2 Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove
strutturate l'apposita commissione, nominata dal Direttore Generale
per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col
MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con
l'indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le
prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi
elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti
per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le
scuole europee e per lettorati.
3 Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il
titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua
straniera che conserva la validita' per i successivi nove anni
scolastici.
4 Contestualmente all'avviso di indizione delle prove di
accertamento linguistico, il Ministero degli Affari Esteri
pubblichera' un elenco del personale che aveva superato le selezioni
indette negli anni 1993, 1995 e 1997 ed e' tuttora in possesso del
relativo titolo professionale valido anch'esso per nove anni
scolastici.
ART. 5
Costituzione, riformulazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti.
1 Sulla base degli elenchi di cui ai commi 2 e 4 del precedente
articolo 4 il MAE procede alla formazione delle graduatorie
permanenti distinte per codici funzione, per ogni area linguistica,
per le scuole europee e per i lettorati.
2 Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il
punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza
della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o
rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha
luogo sulla base della tabella di valutazione allegata , che prevede
un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i
titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parita' di
punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria sara' determinato
sulla base dei titoli di preferenza previsti dal DPR 9-5-1994, n.487
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di formazione delle graduatorie permanenti con le
modalita' indicate i precedenti commi, il MAE procede,
contestualmente, al loro aggiornamento secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di
accertamento linguistico conserva la validita', come indicato
all'art.4, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere
l'aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli
conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui
risulti gia' inserito e considerati valutabili dalla tabella allegata
al presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui
titolo di accertamento, che ha dato luogo all'inclusione nella
graduatoria, non conserva la validita' nei termini sopra indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un
provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia
ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato
restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilita' ovvero ai
sensi dell'art.8 dell'accordo successivo 11-12-1996 per il personale
in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero;
e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia gia'
prestato all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un
periodo di servizio di durata complessivamente superiore ai dieci
anni, salvo quanto previsto dall'art.9;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del
personale che abbia gia' prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, formate ed aggiornate con le
modalita' e i criteri indicati nei commi precedenti, sono affisse
all'albo del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per
la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV - e rimangono
esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha
facolta' di prenderne visione entro il termine anzidetto e puo',
entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od
omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e la
Cooperazione Culturale, Uff.IV, che, esaminanti i reclami, puo'
rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che le
hanno supportate, e' data comunicazione agli interessati ed ai
controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio
anzidetto.
5. Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei
requisiti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore
Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale approva le
graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE, DGPCC, Uff. IV,
mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento e'
ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di
affissione. La decisione dell'ufficio va assunta entro 10 giorni dal
ricevimento del reclamo.
Art. 6
Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero.
1 Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti
riservati al personale gia' in servizio all'estero, i posti di
contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le
operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle
graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di
ciascun anno le sedi disponibili.
2 Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa
attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il
numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni
di trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso
all'albo del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e
periferici del Ministero della Pubblica istruzione.
3 Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi di' cui sopra il
Ministero degli affari esteri attiva le procedure di destinazione del
personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.
4 A tal fine il Ministero degli affari esteri trasmette al
personale cosi' individuato il telegramma di preavviso della
destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo
ad indicare le proprie preferenze.
5 II personale una volta accettata la destinazione all'estero e'
depennato dalla graduatoria per la quale e' stato nominato. Detto
personale, al compimento del proprio mandato, potra' chiedere di
essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro
aggiornamento.
6 Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo
l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le
graduatorie e potra' esservi, a domanda, reinserito soltanto al
momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.
Art. 7
Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie
1 Nei casi di sopravvenuta urgente necessita' di assegnare
personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante
ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o
per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso
aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali e' prevista
a seguito del D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione 10.8.1998,
n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998, n. 488,
una corrispondenza automatica, l'Amministrazione, nel rispetto delle
norme contenute nel presente accordo, ha facolta' di attingere alle
graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso
dell'interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.
2 Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al
precedente comma, potranno essere indette prove straordinarie di
accertamento linguistico prima della scadenza del triennio,
limitatamente ai codici funzione richiesti. L'indizione di prove
straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo
slittamento di quelle ordinarie triennali.
3 In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati
nominabili per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di
precedente rinuncia erano stati esclusi dalle nomine per i successivi
tre anni.
4 Allo scopo di garantire il regolare funzionamento delle sezioni
italiane presso le Scuole Europee, assicurando la presenza di
titolari di cattedra sin dall'inizio delle attivita' didattica,
l'Amministrazione, in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti, assegnera' i posti vacanti per l'anno scolastico
2001/2002 al personale scolastico appartenente, nell'ambito della
stessa area linguistica, a classi di concorso del medesimo ambito
disciplinare.
Art. 8
Durata del servizio all'estero.
1 Il personale destinatario del presente contratto puo' prestare
servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee
per non piu' di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni
scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da
un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di
almeno tre anni.
2 Presso le Scuole Europee puo' essere prestato un solo periodo di
servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga
di un anno a seguito di delibera del Consiglio Superiore della
suddetta scuola.
3 In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le
Scuole Europee, in caso di nomina a Direttore aggiunto di una scuola
europea conferita dal Consiglio superiore della predetta scuola, puo'
svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con
eventuale proroga di un anno
4. Il personale che abbia prestato all'estero un solo periodo di
servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole
europee e presso i lettorati di italiano puo' essere destinato alle
scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di
selezione ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato
tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro
che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono
definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la
destinazione all'estero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso
le scuole europee puo' cumulare a tale servizio solamente un periodo
di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole
europee, e presso i lettorati di italiano, purche' utilmente
collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro
dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in
territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due
periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle
selezioni per la destinazione all'estero.
Art. 9
Disposizioni transitorie
1. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 restano valide le
graduatorie permanenti formate sulla base delle disposizioni del D.M.
16 maggio 1997. Tali graduatorie comprendono tutto il personale che
vi era iscritto per il triennio 1997/2000, con la sola esclusione del
personale depennato ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'accordo
successivo 11-12-1996 sul personale delle Scuole italiane all'estero,
e di quello che abbia gia' prestato un periodo di servizio all'estero
di durata superiore ai quattordici anni.
2. Tenuto conto di tali graduatorie, ed in relazione ai posti
disponibili alla data del 1 settembre 2001, l'Amministrazione
provvedera', in via prioritaria, allo scorrimento delle stesse. Nel
procedere a tali operazioni l'Amministrazione dara' precedenza al
personale rientrato in territorio metropolitano alla fine dell'anno
scolastico 1999-2000 ed a quello inserito nelle graduatorie
permanenti del 1997 che aspirava alla destinazione all'estero per
l'anno scolastico 2000-2001 ai sensi del disposto dell'art.5, commi 6
e 7, dell'accordo 11-12-1996.
3. Sulle destinazioni all'estero disposte in base alle graduatorie
permanenti riformulate, aggiornate o costituite come previsto dal
presente accordo, opera il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7
dell'accordo successivo 11.12.96 sul personale delle scuole italiane
all'estero relativamente al personale in servizio all'estero a tale
data, che sia utilmente collocato in graduatoria ed il cui titolo di
accesso alle graduatorie permanenti sia ancora valido. Nel caso in
cui la disponibilita' relativa alle singole graduatorie risulti pari
all'unita' o ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato
comma 7 dell'art. 5 e' calcolato per difetto ed arrotondato
all'unita' inferiore. Il limite del 50% non e' applicabile qualora,
nell'anno di riferimento, il personale utilmente collocato in
graduatoria risulti pari o inferiore ai posti disponibili. Il
disposto dell'art.5, commi 6 e 7, dell'accordo successivo 11-12-1996
sul personale delle scuole italiane all'estero non si applica al
personale che abbia gia' compiuto un periodo di servizio all'estero
superiore ai quattordici anni ne' a quello che non possa assicurare,
per motivi di eta', un quinquennio di servizio all'estero.
Art. 10
Interruzione del servizio all'estero.
br;1. Il servizio all'estero puo' essere interrotto sulla base
delle esigenze del sistema scolastico nazionale o per accertata
incompatibilita' o per inidoneita' del personale interessato.
Art. 11
Calcolo degli anni di servizio all'estero
1. Anche per le scuole italiane all'estero e le Scuole Europee,
gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1
settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
Art. 12
Disposizioni finali
1 Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti adottati
dall'Amministrazione con riferimento al personale che si trovava in
servizio all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge n.
147/2000, e a quello che, inserito sulla graduatorie permanenti dal
1997, aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico
2000/2001.
Art. 13
Disapplicazioni
1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di selezione
e destinazione all'estero del personale docente e A.T.A. della scuola
che siano in contrasto con le norme del presente contratto.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)
Non e' valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto
attualmente ricoperto, ne' quello di grado inferiore.
1 per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale
conseguito in Italia o all'estero punti 5
2 per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di
musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4
3 per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale
conseguito in Italia o all'estero punti 2
4 per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conseguito in Italia o all'estero punti 5
5 per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella
delle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola,
rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o
stranieri, a seguito di corsi di durata
almeno biennale punti 2
6 per ogni libera docenza punti 5
7 per ogni dottorato di ricerca punti 5
8 per ogni attestato finale di corso di perfezionamento
post-lauream conseguito presso universita' italiane o straniere, se
di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2
9 per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream
rilasciato da una universita' italiana o straniera di durata
pluriennale punti 5
B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)
1 per ogni abilitazione o idoneita' o inclusione in graduatorie
dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami per classi
diverse da quella della disciplina d'insegnamento punti 3
2 per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico
concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza
punti 3
3 per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale
Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso livello o di livello
superiore
al ruolo di appartenenza punti 3
4 per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di
handicap di durata biennale conseguiti ai sensi dell'art.325 del
D.Lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2
5 per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento
della dispersione scolastica, all'educazione alla multiculturalita'
deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con DM del
MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2
6 per l'attivita' di direzione o di coordinamento nei corsi di
aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'estero, previsti
dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o
deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un
massimo di punti 4
7 per l'attivita' di docenza nei corsi di
aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'Estero previsti
dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o
deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente all'area
disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso
non attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza
punti 1 fino ad un massimo di punti 4.
8 per il personale ATA per la partecipazione a corsi di
aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o
ammodernamento dei servizi, promossi dall'amministrazione o approvati
dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di
punti 2
9 per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di
selezione all'estero indetta ai sensi dell'art. 1 della legge n.
604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1
10 per la scuola elementare, per la frequenza del corso di
aggiornamento - formazione linguistica e glottodidattica compreso nel
piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei Provveditori
agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca
punti 1
C) Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
1. per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella
classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola materna
ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a tempo
indeterminato punti 2
DICHIARAZIONE DELLE OO.SS CGIL CISL UIL SCUOLA E SNALS
Le OO.SS. CGIL, CISL, UIL scuola e SNALS giudicano positivi i
contenuti dell'Accordo siglato in data odierna che riconducono a
materia pattizia le procedure relative alla destinazione all'estero
del personale docente e ATA della scuola. In particolare, con
l'intesa raggiunta sono stati ridefiniti strumenti piu' idonei a
garantire la trasparenza e l'oggettivita' delle prove di accertamento
linguistico e delle successive procedure di invio all'estero, in
coerenza con la precedente disciplina contrattuale. Le proposte
avanzate dalla parte pubblica, in relazione ai periodi di permanenza
all'estero, hanno reso possibile il superamento delle divergenze
emerse nel corso della lunga trattativa, consentendo la definizione
di soluzioni utili a garantire effettivamente l'alternanza del
personale e a porre le premesse per il necessario processo di riforma
del settore.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato