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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 novembre 2001
Operazione di cartolarizzazione dei crediti e proventi appartenenti allo Stato derivanti
dai giochi del Lotto e dell'Enalotto.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 409,
(l'"art. 15") che autorizza il Ministero dell'economia e delle
finanze a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso
soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata con
capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo
la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei
crediti d'imposta e contributivi, nonche' dei crediti e proventi di
natura non tributaria appartenenti allo Stato;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 15, che prevede, tra
l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuate le caratteristiche delle operazioni di
cartolarizzazione effettuate ai sensi dell'art. 15;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che
stabilisce che l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita'
e di concorso pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa
di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il
pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che
stabilisce che l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di
giochi di abilita' e di concorsi pronostici sono affidate al
Ministero il quale puo' effettuarne la gestione direttamente o per
mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di
idoneita';
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1957, n. 16781, che ha
istituito il concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco
del Lotto (Enalotto);
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957, da ultimo modificato
con decreto ministeriale del 23 settembre 1999, recante il
regolamento dell'Enalotto;
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla legge
19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce che l'esercizio del gioco del
Lotto e' riservato allo Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 23 marzo 1994, n.
239, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560, recante il regolamento di applicazione ed esecuzione delle
leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85;
Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1993, n. 4832, e 8 novembre
1993, n. 8099, con i quali sono stati affidati a Lottomatica S.p.a.,
con concessione traslativa di pubblici poteri, l'organizzazione e la
gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato;
Vista la convezione stipulata in data 18 gennaio 1996 tra il
Ministero e la SISAL S.p.a. con la quale il Ministero ha affidato a
SISAL S.p.a. la gestione dell'Enalotto;
Considerato che la societa' di cartolarizzazione prevista dall'art.
15 e' stata costituita con la denominazione: "Societa' per la
cartolarizzazione dei crediti e dei proventi pubblici a
responsabilita' limitata";
Considerata la necessita' di individuare i crediti e proventi di
cui all'art. 15 e pertanto disporre la cessione dei medesimi alla
societa' di cartolarizzazione;
Considerata altresi' la necessita' di individuare le
caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, sono ceduti,
in massa e senza garanzia dell'importo che verra' effettivamente
incassato, alla societa' per la cartolarizzazione, i crediti e
proventi appartenenti allo Stato derivanti dal gioco del Lotto, per
le scommesse che verranno eseguite a partire dalla data del 3
dicembre 2001 a tutto il 9 dicembre 2006, nonche' per le vincite
relative a scommesse eseguite prima del 3 dicembre 2001 non reclamate
dai relativi vincitori e non ancora versate a tale data allo Stato
dal concessionario del gioco del Lotto, ivi compresi ogni e qualsiasi
diritto di credito, tutti gli interessi, le penali ed ogni altro
accessorio a qualsiasi titolo vantati nei confronti dei raccoglitori
e del concessionario del servizio del gioco del Lotto in forza dei
relativi atti di concessione, unitamente a qualsiasi provento possa
derivare dalla escussione delle garanzie rilasciate dai predetti
raccoglitori e dal predetto concessionario in esecuzione dei relativi
atti di concessione.
2. I crediti e proventi di cui al precedente comma sono ceduti al
netto:
dell'aggio dovuto ai raccoglitori;
delle somme relative al pagamento delle vincite eseguito dai
raccoglitori e dal concessionario con le somme delle scommesse;
dell'aggio dovuto al concessionario del servizio del gioco del
Lotto ai sensi del vigente atto di concessione;
delle ritenute operate sulle vincite;
della quota dei proventi riservata in favore del Ministero per i
beni culturali e ambientali; e
del compenso attribuito agli operatori di telecomunicazione per
la raccolta telefonica delle scommesse del Lotto, effettuate mediante
schede prepagate.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, sono altresi'
ceduti, in massa e senza garanzia dell'importo che verra'
effettivamente incassato, alla societa' per la cartolarizzazione, i
crediti e i proventi appartenenti allo Stato derivanti dalle giocate
del concorso pronostici abbinato al gioco del Lotto (Enalotto),
unitamente al diritto fisso previsto dall'art. 27 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, per le giocate che verranno eseguite a partire
dalla data del 3 dicembre 2001 a tutto il 9 dicembre 2006, nonche'
per le vincite relative a giocate eseguite prima del 3 dicembre 2001
non reclamate dai relativi vincitori e non ancora versate a tale data
allo Stato dal gestore dell'Enalotto, ivi compresi ogni e qualsiasi
diritto di credito, tutti gli interessi, le penali ed ogni altro
accessorio a qualsiasi titolo vantati nei confronti del gestore
dell'Enalotto ai sensi della vigente convenzione, unitamente a
qualsiasi provento possa derivare dalla escussione delle garanzie
rilasciate dal predetto gestore in esecuzione della predetta
convenzione.
4. I crediti e proventi di cui al precedente comma sono ceduti al
netto:
del compenso dovuto ai ricevitori;
dell'aggio dovuto al gestore dell'Enalotto ai sensi dell'attuale
convenzione;
delle somme che costituiscono il monte premi per le vincite;
della quota del 12,25% delle poste relative alle giocate
effettuate in Sicilia; e
del compenso che verra' attribuito agli operatori di
telecomunicazione per la raccolta telefonica delle giocate
dell'Enalotto, quando il servizio sara' operativo.
Art. 2.
1. La cessione dei crediti e proventi e' effettuata per un
corrispettivo iniziale a titolo definitivo irripetibile e non
soggetto a conguagli, non superiore ad euro 3.000.000.000. A tale
importo, pari a quello dei titoli all'uopo emessi dalla societa' di
cartolarizzazione, sono sottratte le commissioni e le spese relative
all'organizzazione della cartolarizzazione.
2. La societa' di cartolarizzazione versa altresi' un ulteriore
importo, da corrispondersi semestralmente secondo le modalita' e
l'ordine di priorita' dei pagamenti previsti nella convenzione tra
creditori da stipularsi anche dal Ministero, in conformita' alla
prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Il
Ministero potra' richiedere alla societa' di cartolarizzazione che
tale importo sia parzialmente anticipato, una o piu' volte, mediante
l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di finanziamenti a valere
sui crediti e proventi ceduti ai sensi del presente decreto e a
condizione che cio' sia disposto con apposito decreto e non comporti
una diminuzione del rating attribuito a titoli emessi dalla societa'
di cartolarizzazione per finanziare il pagamento del corrispettivo
iniziale.
Art. 3.
1. I termini della cessione dei crediti e proventi di cui al
presente decreto sono regolati da apposito contratto da stipularsi
tra il Ministero, la societa' di cartolarizzazione e il
rappresentante dei portatori dei titoli emessi dalla predetta
societa'.
2. Il Ministero assume i seguenti impegni accessori richiesti per
il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle
operazioni di cartolarizzazione:
assicurare che i giochi del Lotto e dell'Enalotto siano in ogni
caso gestiti secondo criteri di normalita' e senza interruzioni;
esercitare i poteri di controllo e vigilanza attribuiti ad esso
ovvero all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dalla
normativa vigente e dagli atti di concessione nei confronti del
concessionario del gioco del Lotto e dei raccoglitori;
esercitare i poteri di controllo e vigilanza attribuiti ad esso
ovvero all'Agenzia delle entrate dalla normativa vigente e dalla
convenzione nei confronti del gestore dell'Enalotto;
risarcire la societa' di cartolarizzazione per i danni derivanti
da inadempimento imputabile al concessionario del gioco del Lotto,
dei raccoglitori del gioco del Lotto e del gestore dell'Enalotto, per
dolo o colpa grave;
indennizzare la societa' di cartolarizzazione nel caso di aumento
delle commissioni, aggi e detrazioni indicate all'art. 1;
cedere i crediti e proventi relativi ad altri giochi, ovvero
riacquistare i crediti e proventi ceduti ai sensi del presente
decreto, qualora fossero introdotti nuovi giochi o modificate
sostanzialmente le caratteristiche o la vigente normativa di quelli
ceduti, ovvero di altri giochi, purche' si determini una notevole
riduzione degli incassi relativi ai crediti e proventi ceduti;
riacquisto dei crediti e proventi ceduti con il presente decreto
in caso di inosservanza delle pattuizioni previste nel contratto di
cessione, qualora sussista grave pregiudizio degli interessi dei
portatori dei titoli;
informare mensilmente la societa' di cartolarizzazione
dell'ammontare dei crediti e proventi incassati e delle somme
effettivamente versate;
rilascio di specifiche dichiarazioni, anche alle banche
sottoscrittrici dei titoli emessi dalla societa' di
cartolarizzazione, relative:
alla conclusione e all'esecuzione del contratto di cessione;
ai documenti e alle informazioni rese in relazione
all'operazione di cartolarizzazione, ivi comprese quelle necessarie
per la predisposizione del prospetto informativo;
ai crediti e proventi ceduti.
Art. 4.
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita, anche
nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla societa' di
cartolarizzazione, ogni potere di controllo e vigilanza previsti
dalla normativa vigente e dai relativi atti di concessione ad essa
spettanti nei confronti del concessionario del gioco del Lotto e dei
raccoglitori delle scommesse del gioco del Lotto, al fine di
assicurare il corretto svolgimento del gioco, il puntuale incasso dei
crediti e proventi ceduti e la revoca delle concessioni nei casi
dalle stesse previsti.
2. L'Agenzia delle entrate esercita, anche nell'interesse dei
portatori dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione, ogni
potere di controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente e
dalla convenzione ad essa spettanti nei confronti del gestore
dell'Enalotto, al fine di assicurare il corretto svolgimento del
gioco, il puntuale incasso dei crediti e proventi ceduti e la
risoluzione di detta convezione nei casi in essa previsti.
3. In considerazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, qualora le funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in relazione al gioco del Lotto ovvero le funzioni
esercitate dall'Agenzia delle entrate in relazione all'Enalotto
vengano attribuite, a seguito dell'emanazione di uno o piu' decreti
del Presidente della Repubblica ai sensi del summenzionato art. 12
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ad altra struttura, le attivita'
previste nei precedenti commi sono assolte dalla struttura cosi'
individuata.
Art. 5.
1. Le principali caratteristiche dei titoli da emettere da parte
della societa' di cartolarizzazione sono indicate nell'allegato 1 al
presente decreto. I titoli non sono assistiti da garanzia dello
Stato.
2. Il Ministero provvede alla copertura dei rischi connessi alla
variabilita' del tasso di interesse dei titoli di cui al precedente
comma al fine di consentire l'ottenimento e il mantenimento del
rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 1 al presente
decreto.
Art. 6.
1. La societa' di cartolarizzazione accende un conto corrente
presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate
direttamente dal concessionario del gioco del Lotto e dal gestore
dell'Enalotto le somme riscosse a fronte dei crediti e proventi
ceduti. Sulla giacenza media del conto e' corrisposto all'inizio di
ogni semestre un importo determinato sulla base di un tasso di
interesse pari a quello riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle
giacenze del conto disponibilita', ai sensi della legge 26 novembre
1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e' posto a carico
dell'unita' previsionale di base 7.1.4.1 "Interessi sul risparmio
postale ed altri conti di tesoreria", capitolo 4560, dello stato di
previsione della spesa del bilancio del Ministero.
2. La societa' di cartolarizzazione potra' utilizzare un conto
corrente diverso da quello di cui al precedente comma, da aprirsi
presso un primario istituto di credito, nel caso in cui
all'indebitamento a lungo termine, non garantito e non subordinato,
della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a AA
da Standard & Poor's, ovvero a Aa3 da Moody's Investors Service Ltd.
ovvero a AA- da Fitch Ratings Limited.
Art. 7.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale sui crediti e proventi acquistati dalla societa' di
cartolarizzazione, nonche' su ogni altro diritto acquistato dalla
stessa nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, non
sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai
portatori dei titoli emessi dalla societa' di cartolarizzazione.
Art. 8.
Il prof. Domenico Siniscalco, direttore generale del Tesoro, e in
caso di sua assenza o impedimento, la dott.ssa Maria Cannata,
dirigente generale del Ministero, sono delegati a firmare
disgiuntamente i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi
all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2001
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2001
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 208
Allegato 1
Serie 1
Importo: |fino a euro 1.000.000.000.
---------------------------------------------------------------------
|semestrali (giugno e dicembre),
|con prima cedola pagabile
|nel giugno 2002; le date di
|pagamento sono determinate in
Cedole: |prossimità del collocamento.
---------------------------------------------------------------------
|euribor 6 mesi, maggiorato di un
|margine da determinarsi in
Tasso d'interesse: |prossimità del collocamento.
---------------------------------------------------------------------
|titoli al portatore a ricorso
|limitato: l'obbligazione di
|pagamento sorge a carico della
|società emittente solo se, e nella
|misura in cui, la società
|emittente disponga delle somme
|necessarie per effettuare il
|relativo pagamento secondo un
|ordine di priorità dei pagamenti
|da concordarsi tra la società
|emittente ed i creditori della
|stessa, conformemente alla prassi
|finanziaria delle operazioni di
Natura dei titoli: |cartolarizzazione.
---------------------------------------------------------------------
|è previsto un ammortamento
|obbligatorio semestrale a partire
|dalla data di pagamento che cade
|nel dicembre 2002, per un importo
|pari all'intero importo capitale
|dei titoli, nei limiti del
|capitale disponibile secondo
|quanto previsto in uno specifico
|ordine di priorità dei pagamenti
|da concordarsi tra la società
|emittente ed i creditori della
|stessa, conformemente alla prassi
|finanziaria delle operazioni di
Rimborso: |cartolarizzazione.
---------------------------------------------------------------------
Scadenza stimata: |dicembre 2002.
---------------------------------------------------------------------
|data di pagamento che cade
|nel giugno 2003, fermo restando
|che qualora i titoli non fossero
|stati integralmente rimborsati
|entro la data di scadenza legale,
|essi continueranno ad essere
|rimborsati fino alla data da
|determinarsi in prossimità del
|collocamento, decorso il quale
|termine tutti i diritti relativi
|ai titoli saranno per ciò stesso
Scadenza legale: |perenti.
---------------------------------------------------------------------
|AAA da Standard & Poor's Rating
|Service; Aaa da Moody's Investor
|Service Limited, e AAA da Fitch
Rating atteso: |Ratings Ltd.
---------------------------------------------------------------------
|è prevista la quotazione dei
|titoli presso uno o più mercati
Quotazione: |regolamentati dell'Unione europea.
---------------------------------------------------------------------
|la società emittente ha la facoltà
|di rimborsare anticipatamente i
|titoli (per l'intero e non in
|parte) ad una qualunque delle date
|di pagamento qualora il capitale
|da rimborsare fosse inferiore al
|10% dell'importo iniziale dei
|titoli ovvero a partire dalla data
|da determinarsi in prossimità del
Rimboro facoltativo: |collocamento.
---------------------------------------------------------------------
|a seguito di una modifica
|dell'attuale regime fiscale
|relativo al patrimonio separato,
|ovvero a seguito di una modifica
|dell'attuale regime fiscale
|relativo ai titoli emessi ovvero
|ai flussi monetari ricevuti
|dall'emittente, l'emittente deve
|rimborsare anticipatamente i
|titoli se così richiesto da una
|assemblea straordinaria dei
|portatori dei titoli ancora da
|rimborsare. Qualora il Ministero
|procedesse al riacquisto dei
|crediti e proventi ceduti secondo
|quanto previsto per i casi di
|risoluzione del contratto di
|cessione, l'emittente dovrà
|rimborsare i titoli in via
|immediata secondo quanto previsto
|in un ordine di priorità dei
|pagamenti da concordarsi tra
|l'emittente e i creditori della
|stessa conformemente alla prassi
|finanziaria delle operazioni di
Scadenza anticipata: |cartolarizzazione.
---------------------------------------------------------------------
|Citicorp Trustee Company Limited,
|nominato dai sottoscrittori dei
|titoli. I portatori dei titoli
|potranno avere azione diretta nei
|confronti della società emittente
|esclusivamente nel caso in cui il
|rappresentante dei portatori dei
|titoli ometta di tutelare i loro
|interessi. I titoli conterranno
|altresì una specifica disciplina
|vincolante per i portatori dei
|titoli in merito alle formalità di
|convocazione ed alle modalità di
|funzionamento e decisione
Rappresentante dei portatori dei |dell'assemblea dei portatori dei
titoli: |titoli.
---------------------------------------------------------------------
Legge regolatrice: |legge italiana.
---------------------------------------------------------------------
|competenza esclusiva del tribunale
Foro competente: |di Roma.
Serie 2
Importo: |fino a euro 1.000.000.000.
---------------------------------------------------------------------
|semestrali (nel giugno e
|dicembre), con prima cedola
|pagabile nel giugno 2002; le date
|di pagamento sono determinate in
Cedole: |prossimità del collocamento.
---------------------------------------------------------------------
|euribor 6 mesi, maggiorato di un
|margine da determinarsi in
Tasso d'interesse: |prossimità del collocamento.
---------------------------------------------------------------------
|titoli al portatore a ricorso
|limitato: l'obbligazione di
|pagamento sorge a carico della
|società emittente solo se, e nella
|misura in cui, la società
|emittente disponga delle somme
|necessarie per effettuare il
|relativo pagamento secondo un
|ordine di priorità dei pagamenti
|che dovrà essere concordato tra la
|società emittente ed i creditori
|della stessa, conformemente alla
|prassi finanziaria delle
Natura dei titoli: |operazioni di cartolarizzazione.
---------------------------------------------------------------------
|è previsto un ammortamento
|obbligatorio semestrale a partire
|dalla data di pagamento che cade
|nel dicembre 2003, per un importo
|pari al capitale disponibile
|secondo quanto previsto in uno
|specifico ordine di priorità dei
|pagamenti da concordarsi tra la
|società emittente ed i creditori
|della stessa, conformemente alla
|prassi finanziaria delle
Rimborso: |operazioni di cartolarizzazione.
---------------------------------------------------------------------
Scadenza stimata: |dicembre 2003.
---------------------------------------------------------------------
|data di pagamento che cade
|nel giugno 2004, fermo restando
|che qualora i titoli non fossero
|stati integralmente rimborsati
|entro la data di scadenza legale,
|essi continueranno ad essere
|rimborsati fino alla data da
|determinarsi in prossimità del
|collocamento, decorso il quale
|termine tutti i diritti relativi
|ai titoli saranno per ciò stesso
Scadenza legale: |perenti.
---------------------------------------------------------------------
|AAA da Standard & Poor's Rating
|Service; Aaa da Moody's Investor
|Service Limited, e AAA da Fitch
Rating atteso: |Ratings Ltd.
---------------------------------------------------------------------
|è prevista la quotazione dei
|titoli presso uno o più mercati
Quotazione: |regolamentati dell'Unione europea.
---------------------------------------------------------------------
|la società emittente ha la facoltà
|di rimborsare anticipatamente i
|titoli (per l'intero e non in
|parte) ad una qualunque delle date
|di pagamento qualora il capitale
|da rimborsare fosse inferiore al
|10% dell'importo iniziale dei
|titoli ovvero a partire dalla data
|da determinarsi in prossimità del
Rimborso facoltativo: |collocamento.
---------------------------------------------------------------------
|a seguito di una modifica
|dell'attuale regime fiscale
|relativo al patrimonio separato,
|ovvero a seguito di una modifica
|dell'attuale regime fiscale
|relativo ai titoli emessi ovvero
|ai flussi monetari ricevuti
|dall'emittente, l'emittente deve
|rimborsare anticipatamente i
|titoli se così richiesto da una
|assemblea straordinaria dei
|portatori dei titoli ancora da
|rimborsare. Qualora il Ministero
|procedesse al riacquisto dei
|crediti e proventi ceduti secondo
|quanto previsto nei casi di
|risoluzione del contratto di
|cessione, l'emittente dovrà
|rimborsare i titoli in via
|immediata secondo quanto previsto
|in un ordine di priorità dei
|pagamenti che dovrà essere
|concordato tra l'emittente e i
|creditori della stessa
|conformemente alla prassi
|finanziaria delle operazioni di
Scadenza anticipata: |cartolarizzazione.
---------------------------------------------------------------------
|Citicorp Trustee Company Limited.
|I portatori dei titoli potranno
|avere azione diretta nei confronti
|della società emittente
|esclusivamente nel caso in cui il
|rappresentante dei portatori dei
|titoli ometta di tutelare i loro
|interessi. I titoli conterranno
|altresì una specifica disciplina
|vincolante per i portatori dei
|titoli in merito alle formalità di
|convocazione ed alle modalità di
|funzionamento e decisione
Rappresentante dei portatori dei |dell'assemblea dei portatori dei
titoli: |titoli.
---------------------------------------------------------------------
Legge regolatrice: |legge italiana.
---------------------------------------------------------------------
|competenza esclusiva del tribunale
Foro competente: |di Roma.
Serie 3
Importo: |fino a euro 1.000.000.000.
---------------------------------------------------------------------
|semestrali (nel giugno e
|dicembre), con prima cedola
|pagabile nel 6 giugno 2002; le
|date di pagamento sono determinate
Cedole: |in prossimità del collocamento.
---------------------------------------------------------------------
|euribor 6 mesi, maggiorato di un
|margine da determinarsi in
Tasso d'interesse: |prossimità del collocamento.
---------------------------------------------------------------------
|titoli al portatore a ricorso
|limitato: l'obbligazione di
|pagamento sorge a carico della
|società emittente solo se, e nella
|misura in cui, la società
|emittente disponga delle somme
|necessarie per effettuare il
|relativo pagamento secondo un
|ordine di priorità dei pagamenti
|da concordarsi tra la società
|emittente ed i creditori della
|stessa, conformemente alla prassi
|finanziaria delle operazioni di
Natura dei titoli: |cartolarizzazione.
---------------------------------------------------------------------
|è previsto un ammortamento
|obbligatorio semestrale a partire
|dalla data di pagamento che cade
|nel dicembre 2004, per un importo
|pari al capitale disponibile
|secondo quanto previsto in uno
|specifico ordine di priorità dei
|pagamenti da concordarsi tra la
|società emittente ed i creditori
|della stessa, conformemente alla
|prassi finanziaria delle
Rimborso: |operazioni di cartolarizzazione.
---------------------------------------------------------------------
Scadenza stimata: |dicembre 2004.
---------------------------------------------------------------------
|data di pagamento che cade
|nel giugno 2005, fermo restando
|che qualora i titoli non fossero
|stati integralmente rimborsati
|entro la data di scadenza legale,
|essi continueranno ad essere
|rimborsati fino alla data da
|determinarsi in prossimità del
|collocamento, decorso il quale
|termine tutti i diritti relativi
|ai titoli saranno per ciò stesso
Scadenza legale: |perenti.
---------------------------------------------------------------------
|AAA da Standard & Poor's Rating
|Service; Aaa da Moody's Investor
|Service Limited, e AAA da Fitch
Rating atteso: |Ratings Ltd.
---------------------------------------------------------------------
|è prevista la quotazione dei
|titoli presso uno o più mercati
Quotazione: |regolamentati dell'Unione europea.
---------------------------------------------------------------------
|la società emittente ha la facoltà
|di rimborsare anticipatamente i
|titoli (per l'intero e non in
|parte) ad una qualunque delle date
|di pagamento qualora il capitale
|da rimborsare fosse inferiore al
|10% dell'importo iniziale dei
|titoli ovvero a partire dalla data
|da determinarsi in prossimità del
Rimborso facoltativo: |collocamento.
---------------------------------------------------------------------
|a seguito di una modifica
|dell'attuale regime fiscale
|relativo al patrimonio separato,
|ovvero a seguito di una modifica
|dell'attuale regime fiscale
|relativo ai titoli emessi ovvero
|ai flussi monetari ricevuti
|dall'emittente, l'emittente deve
|rimborsare anticipatamente i
|titoli se così richiesto da una
|assemblea straordinaria dei
|portatori dei titoli ancora da
|rimborsare. Qualora il Ministero
|procedesse al riacquisto dei
|crediti e proventi ceduti secondo
|quanto previsto nei casi di
|risoluzione del contratto di
|cessione, l'emittente dovrà
|rimborsare i titoli in via
|immediata secondo quanto previsto
|in un ordine di priorità dei
|pagamenti che dovrà essere
|concordato tra l'emittente e i
|creditori della stessa
|conformemente alla prassi
|finanziaria delle operazioni di
Scadenza anticipata: |cartolarizzazione.
---------------------------------------------------------------------
|Citicorp Trustee Company Limited.
|I portatori dei titoli potranno
|avere azione diretta nei confronti
|della società emittente
|esclusivamente nel caso in cui il
|rappresentante dei portatori dei
|titoli ometta di tutelare i loro
|interessi. I titoli conterranno
|altresì una specifica disciplina
|vincolante per i portatori dei
|titoli in merito alle formalità di
|convocazione ed alle modalità di
|funzionamento e decisione
Rappresentante dei portatori dei |dell'assemblea dei portatori dei
titoli: |titoli.
---------------------------------------------------------------------
Legge regolatrice: |legge italiana.
---------------------------------------------------------------------
|competenza esclusiva del tribunale
Foro competente: |di Roma.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato