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Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 2001
Abolizione dei limiti al potere liberatorio delle monete metalliche per il ritiro dalla circolazione delle monete in lire.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 27 giugno 1957, che
limita il potere liberatorio delle monete da L. 5, L. 10, L. 20, L.
50, L. 100, rispettivamente in cinquanta pezzi per le L. 5, 10, 20 e
in cento pezzi per le L. 50 e 100;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto
1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 1 ottobre 1977,
che limita il potere liberatorio delle monete da L. 200 in cento
pezzi;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio
1982, che limita il potere liberatorio delle monete da L. 500 in
cento pezzi;
Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto 1997, che limita il
potere liberatorio delle monete da L. 1.000 in duecento pezzi;
Visto il paragrafo 2 dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 974/98
del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge
139/l dell'11 maggio 1998, in base al quale ogni Stato membro deve
adottare qualunque misura necessaria ad agevolare il ritiro delle
monete metalliche denominate nella propria unita' monetaria
nazionale;
Visto il primo comma dell'art. 155 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000,
che determina la cessazione del corso legale delle lire a decorrere
dal 1 marzo 2002;
Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto opportuno, al fine di favorire il ritiro dalla
circolazione delle monete metalliche denominate in lire, eliminare
gli attuali limiti al potere liberatorio delle stesse monete nelle
operazioni di versamento in conto ed in quelle di cambio presso le
banche, Poste Italiane S.p.a. e gli altri intermediari finanziari;
Considerato, comunque, necessario regolamentare le modalita' di
ritiro delle monete metalliche denominate in lire, ivi comprese
quelle relative alle quantita' ed al confezionamento, cui dovranno
attenersi tutti coloro che intendono portare al cambio le monete
metalliche;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, nelle
operazioni di versamento in conto nonche' nelle operazioni di cambio
presso le banche, le Poste Italiane S.p.a. e gli altri soggetti che
svolgono attivita' finanziaria, non si applicano i limiti al potere
liberatorio delle monete metalliche previsti dalle norme vigenti.
Con successivo provvedimento il Dipartimento del Tesoro, di intesa
con la Banca d'Italia, indichera' le modalita' e le procedure che
dovranno essere seguite per le suddette operazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001
Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato