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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
DECRETO 28 novembre 2001
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco.
Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 1o quadrimestre dell'anno 2002.
IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione autotrasporto persone e cose
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
Visto il Trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della
Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre
1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
Visto il Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21
dicembre 1994 come modificato dal Regolamento (CE) n. 1524/96
riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito
attraverso l'Austria;
Visto il Regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21
marzo 2000;
Visto il Regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21
settembre 2000;
Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto
dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto
dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000; il
decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001,
il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12
novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16
novembre 2001;
Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote
quadrimestrali;
Considerato che la Commissione europea conteggia, al fine del
superamento del limite del 108% previsto dal protocollo n. 9
dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea, anche i
transiti non esenti effettuati senza versamento di ecopunti, (c.d.
"transiti in nero");
Considerata l'esigenza, in relazione al fatto che e' attualmente
prevista la vigenza del sistema ecopunti fino al 31 dicembre 2003, di
distribuire una quota pari al 2% degli ecopunti del quadrimestre
anche ad imprese che non ne sono in possesso, in previsione di una
possibile liberalizzazione del sistema a partire dal 1 gennaio 2004;
Considerato opportuno prevedere che le "nuove" imprese abbiano
effettuato attivita' meritevole di considerazione quali il trasporto
combinato accompagnato o che abbiano effettuato attivita' con Paesi
per i quali il transito attraverso il territorio austriaco e'
connaturale;
Considerata l'opportunita' di assicurare alle "vecchie" imprese
un'assegnazione minima di 50 ecopunti al fine di garantire loro
un'attivita' di trasporto attraverso il territorio austriaco che non
sia meramente marginale;
Decreta:
Art. 1.
1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane
interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il
1o quadrimestre 2002, pari a 1.133.895.
2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi,
che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, e'
riservata, per il 1o quadrimestre 2002, una quota pari a 1.077.200
ecopunti (95% dell'assegnazione quadrimestrale).
3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio
e' riservata, per il 1o quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016
ecopunti (3% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce
nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.
4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi
che non hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001
e' riservata, per il 1o quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679
ecopunti (2% dell'assegnazione quadrimestrale).
5. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,
per il 1o quadrimestre 2001, una quota pari a 2.000 ecopunti.
Art. 2.
1. Il fondo nazionale ecopunti conto terzi attivato con il decreto
dirigenziale 12 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267 del 16 novembre 2001 rimane attivo fino al suo esaurimento e
comunque non oltre il 31 gennaio 2002.
Autotrasporto di merci in conto terzi (c.d. imprese vecchie)
Art. 3.
Criteri di calcolo dell'assegnazione
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento
del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di
merci in conto terzi indicate all'articolo 1, comma 2 del presente
decreto, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa, per il 1o
quadrimestre dell'anno 2002, sommando il numero dei transiti
effettuati dall'impresa interessata nel 1o quadrimestre dell'anno
2000 e dell'anno 2001; la cifra cosi' ottenuta viene divisa per due e
moltiplicata per 6,61.
2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini
di quanto previsto dal precedente comma 1, verranno considerati tutti
i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei
periodi indicati con esclusione:
a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il
versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;
b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il
posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si
trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);
3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai
precedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degli
ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati
dall'impresa nel 1o quadrimestre dell'anno 2000 e nel 1o quadrimestre
dell'anno 2001. La riduzione non potra', comunque, essere superiore
al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei
transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1o quadrimestre dell'anno
2000 e nel 1o quadrimestre dell'anno 2001 sono quelli registrati nel
sistema informativo della Kapsch.
5. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche
sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di
scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.
Art. 4.
1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di
ecopunti alle imprese indicate all'articolo 1, comma 2, del presente
decreto superi, per il 1o quadrimestre dell'anno 2002, il numero
totale degli ecopunti riservati, la quota di ecopunti spettante a
ciascuna impresa per il 1o quadrimestre dell'anno 2002, calcolata in
base ai criteri esposti nel precedente articolo 3, viene ridotta di
un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale
delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti
riservati.
2. Le imprese che in base ai criteri esposti nell'articolo 3, e nel
comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto dovrebbero ottenere una
quota inferiore a 50 ecopunti, si vedranno attribuire, in caso di
presentazione della domanda ai sensi del successivo articolo 5, una
quota di ecopunti pari a 50 secondo le modalita' di rilascio indicate
all'articolo 6.
3. Le imprese che usufruiscono di quanto indicato al comma
precedente potranno utilizzare esclusivamente veicoli aventi un
Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 7
e nella domanda di cui all'articolo successivo dovranno autorizzare
la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i
veicoli registrati a proprio nome aventi un Cop-dokument che attesta
un consumo di ecopunti superiore a 7. In mancanza della
autorizzazione di cui sopra non sara' possibile godere dei benefici
di quanto indicato al comma 2.
Art. 5.
Modalita' di richiesta
1. Le imprese indicate dall'articolo 1 comma 2 del presente decreto
interessate ad ottenere l'assegnazione della quota di ecopunti loro
spettante per il 1o quadrimestre 2002, secondo le modalita' indicate
al successivo articolo 6, debbono, a tal fine, presentare apposita
domanda entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto e
corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000
(Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere
inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3,
via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
3. Il termine per la presentazione delle domande e' perentorio. La
mancata presentazione della domanda entro tale termine e secondo le
forme indicate nei commi precedenti comportera' l'impossibilita' di
ottenere ecopunti per il 1o quadrimestre 2002.
Art. 6.
Modalita' di rilascio
1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti
negli articoli 3 e 4 del presente decreto, attribuita per il 1o
quadrimestre 2002 alle imprese che hanno presentato una domanda ai
sensi del precedente articolo 5, sara' rilasciata in due parti, la
prima per una quantita' pari al 40% della prima assegnazione ottenuta
dalla stessa impresa nel corso dell'anno 2001, la seconda, a saldo,
al momento del raggiungimento da parte dell'impresa interessata di
una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati
e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per
l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.
2. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione della prima e
seconda parte dell'assegnazione spettante a ciascuna impresa per il
primo quadrimestre 2002 verra' comunicata a ciascuna impresa.
Art. 7.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione
necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che
effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000
(Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento
di L. 10.000 (Euro 5,16) sul c.c.p.. 9001 (diritti) per ogni veicolo
di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a
quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli
in propria disponibilita' da parte delle imprese che rientrano tra
quelle indicate all'articolo 1 comma 2 del presente decreto, e'
possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che
attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio
austriaco, non superiore a 6 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-document attesta un
consumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'articolo 1
comma 2 del presente decreto, che per il 1o quadrimestre dell'anno
2002 hanno titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a
250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di
registrazione.
5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente,
nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa
cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli
in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.
6. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al
sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
7. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione,
secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata
all'impresa interessata.
Autotrasporto di merci in conto proprio
Art. 8.
Modalita' di richiesta e di rilascio
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,
interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono
presentare domanda, in qualunque periodo dell'anno, per accedere al
fondo nazionale ecopunti conto proprio.
2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato
2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento
di L. 20.000 (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve
essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3,
via Caraci, 36 - 00157 Roma.
3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti comma
del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente
l'autorizzazione ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto
proprio fino al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza del
fondo indicati, per quanto riguarda il 1o quadrimestre 2002,
all'articolo 1 comma 3 del presente decreto.
4. Le imprese che non sono mai state registrate nel sistema
informativo della Kapsch devono presentare, contestualmente alla
richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i
certificati di registrazione necessari per l'installazione
dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi del
successivo articolo 9 comma 1 e conforme a quanto indicato al comma 2
dello stesso articolo.
Art. 9.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione
necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che
effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000
(Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento
di L. 10.000 (Euro 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni
veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere
conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli
in propria disponibilita' da parte delle imprese che effettuano
trasporto di merci in conto proprio e' possibile, unicamente per
veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni
transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6
ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-document attesta un
consumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al
sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione,
secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata
all'impresa interessata.
Autotrasporto di merci in conto terzi (c.d. imprese nuove)
Art. 10.
Modalita' di richiesta e requisiti
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che
rientrano tra quelle indicate all'articolo 1 comma 4 del presente
decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per
il 1o quadrimestre 2002 debbono presentare apposita domanda entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:
a) licenza comunitaria;
b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di
almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 5
(EURO3);
c) aver effettuato nel corso dei primi dieci mesi dell'anno 2001
viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il
sistema del trasporto combinato accompagnato e/o viaggi, mediante
autorizzazioni a viaggio, per trasporti a destinazione o di transito
verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.
3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta
secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione
di un versamento di L. 20.000 (E 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta
di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione
APC - APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
4. L'effettuazione del trasporto combinato accompagnato di cui al
punto c) del comma 2 del presente decreto deve essere dimostrata, per
un massimo di 10 viaggi, allegando alla domanda la documentazione
dell'effettuazione dei viaggi comprovata dal soggetto erogatore del
servizio in questione.
5. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al
precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i
certificati di registrazione necessari per l'installazione
dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4
al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di
L. 20.000 (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un
versamento di L. 10.000 (Euro 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per
ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda potra'
riguardare un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument
attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 5.
Art. 11.
Criteri di attribuzione degli ecopunti
1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e
5 del precedente articolo 10 e che sono in possesso dei requisiti
indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 1o
quadrimestre 2002 una quota di ecopunti pari al rapporto tra il
numero di ecopunti riservati a queste imprese ai sensi
dell'articolo 1 comma 4 del presente decreto e il numero delle
domande regolari con un massimo di 50 ed un minimo di 30 ecopunti.
2. Qualora la quota risultante dall'operazione effettuata ai sensi
del precedente comma fosse inferiore al valore minimo di 30 ecopunti,
si procedera' all'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di 30
ecopunti fino ad esaurimento della quota riservata e secondo l'ordine
di protocollazione delle domande.
3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione
nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa
l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, di quanto
previsto al comma precedente.
Art. 12.
Modalita' di rilascio
1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente
articolo 11 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai
sensi dell'articolo 10 verra' rilasciata in un'unica soluzione e
sara' disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla
data di scadenza della presentazione delle domande.
2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti
verra' comunicata alle imprese interessate insieme alla trasmissione
dei certificati di registrazione dei veicoli per i quali e' stata
presentata domanda ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del presente
decreto.
Art. 13.
Certificati di registrazione
1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli
articoli 10, 11 e 12 del presente decreto non possono essere titolari
di piu' di due certificati di registrazione.
2. E' consentita per le imprese di cui al comma precedente,
nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 5 ecopunti, previa
cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in
disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.
Trasporti eccezionali
Art. 14.
1. Le imprese che hanno necessita' di effettuare trasporti
eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno
ottenuto una quota di ecopunti per il 1o quadrimestre 2002 o che,
avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda,
redatta secondo l'allegato 5 del presente decreto.
2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in
territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto
eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di
L. 20.000 (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve
essere inviata, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione
del transito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3,
via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
3. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un
veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione,
l'impresa interessata dovra' provvedere, contemporaneamente alla
domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il
rilascio del certificato di registrazione necessario per
l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al
presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di
L. 20.000 (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un
versamento di L. 10.000 (Euro 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (diritti).
4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2,
l'ufficio competente dell'Unita' operativa APC3 provvedera'
all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di
ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il
territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata
con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione
del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi
alla data indicata nella richiesta, dopo di che vengono tolti anche
se non utilizzati. L'impresa interessata ricevera' comunicazione
dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo
presentato domanda ai sensi del precedente comma 3, il certificato di
registrazione del veicolo.
5. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del
trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni
dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'Unita'
operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del
trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto
eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal
concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.
6. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal
precedente comma, l'impresa in questione si vedra' rifiutata ogni
altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per
l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio
austriaco.
Norme generali
Art. 15.
Infrazioni
1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti
costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione
dell'autotrasporto internazionale di merci che puo' comportare
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 7 del decreto
ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare
anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate
conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha
effettuato i transiti irregolari.
Art. 16.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18
aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del
Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte
nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le
domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al
presente decreto, verranno archiviate.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' disponibile anche sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo:
www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito e' disponibile anche la
circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione
autotrasporto persone e cose (APC) riguardante i certificati di
registrazione.
Roma, 28 novembre 2001
Il direttore: Ricozzi
Allegato 1
IMPRESA CONTO TERZI
Al Dipartimento trasporti terrestri
- Unita' di gestione APC -
Autotrasporto internazionale di
merci (APC3) Via Caraci n. 36 -
00157 Roma
Numero albo trasportatori ...................
Codice Austria...................
La sottoscritta impresa................... sede legale
in................... chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti
l'anno 2002.
Ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti
dell'assegnazione per il 1o quadrimestre 2002, prevista per le
imprese che avrebbero titolo ad una quantita' inferiore di ecopunti,
l'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che
non interessa) la cancellazione dal sistema elettronico di
rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 7
che risultano in disponibilita' dell'impresa stessa.
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
.......................................
Il sottoscritto................... ha incaricato per la
trattazione della presente domanda la ................... che
accetta.
Firma
(per accettazione)
...................
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
........................................
Allegato 2
IMPRESA CONTO PROPRIO
Al Dipartimento trasporti terrestri
- Unita' di gestione APC -
Autotrasporto internazionale di
merci (APC3) Via Caraci n. 36 -
00157 Roma
Numero trasportatori conto proprio ...................
Codice Austria ...................
La sottoscritta impresa ................... sede legale in
................... chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo
nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002.
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
..................................
Il sottoscritto ................... ha incaricato per la
trattazione della presente domanda la ................... che
accetta.
Firma
(per accettazione)
...................
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
....................................
Allegato 3
NUOVA IMPRESA
Al Dipartimento trasporti terrestri
- Unita' di gestione APC -
Autotrasporto internazionale di
merci (APC3) Via Caraci n. 36 -
00157 Roma
Numero albo trasportatori ...................
Il sottoscritto ................... quale legale rappresentante
dell'impresa ................... sede legale in ...................
chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 1o quadrimestre
dell'anno 2002.
A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument
attestante un consumo pari o inferiore a 5 ecopunti (EURO3);
c) di aver effettuato nei primi 10 mesi dell'anno 2001 viaggi
di transito attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del
trasporto combinato accompagnato (documentazione allegata) e/o
viaggi, mediante autorizzazioni a viaggio, per trasporti a
destinazione o di transito verso o attraverso i seguenti Paesi:
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un
totale complessivo di 10.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di
essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
....................................
Il sottoscritto ................... ha incaricato per la
trattazione della presente domanda la ................... che
accetta.
Firma
(per accettazione)
...................
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
......................................
Allegato 4
CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE
Al Dipartimento trasporti terrestri
- Unita' di gestione APC -
Autotrasporto internazionale di
merci (APC3) Via Caraci n. 36 -
00157 Roma
numero albo trasportatori...................
Codice Austria............................
(se impresa gia' registrata)
La sottoscritta impresa................... sede legale
in................... chiede il rilascio dei certificati di
registrazione necessari per l'inizializzazione delle ecopiastrine per
i seguenti veicoli: (1) (2)
Targa................... Targa...................
Targa................... Targa...................
Targa................... Targa...................
Targa................... Targa...................
Targa................... Targa...................
Targa................... Targa...................
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
......................................
Il sottoscritto................... ha incaricato per la
trattazione della presente domanda la................... che accetta.
Firma
(per accettazione)
...................
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
......................................
--------------
(1) Il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da
richiedersi presso l'ex Ufficio provinciale della M.C.T.C. competente
per territorio.
(2) Allegare alla pratica copia del foglio di via del veicolo ove
questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione.
Allegato 5
TRASPORTI ECCEZIONALI
Al Dipartimento trasporti terrestri
- Unita' di gestione APC -
Autotrasporto internazionale di
merci (APC3) Via Caraci n. 36 -
00157 Roma
Numero albo trasportatori ...................
Codice Austria ...................
(se impresa gia' registrata)
La sottoscritta impresa ................... sede legale in
................... chiede l'assegnazione degli ecopunti necessari
per l'effettuazione di un trasporto eccezionale in transito
attraverso il territorio austriaco.
A tal fine dichiara:
a) che la targa del veicolo con cui verra' effettuato il
trasporto e' la seguente: ...................;
b) che la data di entrata in territorio austriaco sara' la
seguente:...................
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
......................................
Il sottoscritto ................... ha incaricato per la
trattazione della presente domanda la ................... che
accetta.
Firma
(per accettazione)
...................
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
......................................
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato