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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
Esaminata la deliberazione in data 2 ottobre 2001 con cui il
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato per
l'anno 2002 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per
le spese del suo funzionamento, nonche' quella del limite massimo
delle quote annuali per il biennio 2002-2003 dovute ai rispettivi
consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi
dell'albo, nel registro dei praticanti e nell'elenco speciale;
Considerato che entrambe le misure possono ritenersi congrue;
Visto l'art. 20 (commi f e g) della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;
Decreta:
E' approvata la deliberazione in data 2 ottobre 2001, con cui il
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in
euro 50 (96.814) le quote annuali dovute per l'anno 2002 al Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti per le spese del suo
funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro
dei praticanti e negli elenchi speciali; nonche' in euro 50 (96.814)
il limite massimo delle quote annuali dovute, per il biennio
2002-2003, ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli
iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli
elenchi speciali; ed ha altresi' disposto che le quote suddette, a
norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla meta' per gli
iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidita' a
carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno
maturato il diritto alla pensione intera.
Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31
gennaio di ciascun anno e' dovuta una indennita' per il ritardato
pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art.
29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n.
115, e successive modificazioni).
Roma, 20 novembre 2001
Il capo del Dipartimento: Tatozzi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato