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Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 7, seconda colonna, art. 4, comma 1, al
secondo rigo dove e' scritto: "articoli 18, 21 e 23 della legge
23 agosto 1988, n. 400 ...", leggasi "articoli 18, 21 e 28 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 ...".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato