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LEGGE 28 novembre 2001, n.424
Rifinanziamento della legge 1 marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi
mondiali silenziosi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1
marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo
svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'argomento della legge 1 marzo 2001, n. 39, e'
riportato nella nota all'art. 1.
Nota all'art. 1
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 1 marzo
2001, n. 39, (Contributo straordinario per lo svolgimento
dei XIX Giochi mondiali silenziosi), e' il seguente:
"1. E' attribuito al comitato organizzatore locale dei
Giochi mondiali silenziosi un contributo di lire 3 miliardi
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento
delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi
mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1
agosto 2001.".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 634):
Presentato dal sen. Asciutti ed altri il 19 settembre
2001.
Assegnato alla 7a commissione (Cultura), in sede
deliberante, il 20 settembre 2001 con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 7a commissione ed approvato il 25
settembre 2001 in un testo unificato con atto n. 635 (sen.
Pagano).
Camera dei deputati (atto n. 1653):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, l'8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I
e V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
10 e 16 ottobre 2001.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, l'8 novembre 2001 con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 13 novembre 2001 e approvato il 14 novembre 2001.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato