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IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del
Tesoro;
Visto il proprio decreto del 22 novembre 2001, che ha disposto per
il 30 novembre 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a
centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di
collocamento;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto
il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni
ordinari del Tesoro del 30 novembre 2001;
Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 novembre 2001 e' indicato,
tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli
emessi;
Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento
supplementare riservato agli operatori "specialisti in titoli di
Stato" e' pari al prezzo medio ponderato d'asta;
Decreta:
Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2001,
il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni e'
risultato pari a 98,413.
La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo
pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo
collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle
finanze) per l'anno finanziario 2002, ammonta a L. 197.842.873.064
per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 maggio 2002.
A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni
e' risultato pari a 97,928.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2001
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato