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Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 dicembre 2001, n. 434
Regolamento concernente la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, da adottare ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo
9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione
di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle
somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
Visto il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che
prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione
tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso
nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai
concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di
versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia
di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;
Visto l'articolo 57, comma 1, del predetto decreto legislativo n.
112 del 1999, concernente la titolarita' dei rapporti concessori, che
stabilisce, tra l'altro, che il servizio nazionale di riscossione
resta affidato, nei singoli ambiti, fatte salve le ipotesi di
recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004, ai soggetti che,
alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n.
112 del 1999, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari
governativi;
Considerato che la dizione "i concessionari della riscossione",
di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va
intesa oggettivamente nel senso di "servizio della riscossione
nell'ambito territoriale provinciale" a prescindere dalla posizione
dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto
sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio
della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente
la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4
prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari
del servizio di riscossione a decorrere dal 1 gennaio 1998;
Visto il decreto del Ministero delle finanze in data 31 marzo
2000, che ha esteso l'applicazione del sistema del versamento
unitario con compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ad entrate in precedenza affidate in riscossione ai
concessionari ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, con il quale sono state devolute al
Ministero dell'economia e delle finanze le competenze precedentemente
attribuite ai Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione
economica e delle finanze;
Considerato che per il calcolo dell'ammontare dell'anticipazione
cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati
alla riscossione, da versarsi entro il 15 dicembre 2001, deve tenersi
conto del 20 per cento delle entrate erariali riscosse nell'anno 2000
ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997;
Considerato che la compensazione dell'acconto versato dovra'
effettuarsi con le riscossioni delle entrate erariali conseguite, ai
sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997, a decorrere dal 1
gennaio 2002, fino a concorrenza del complessivo ammontare
anticipato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la nota n. 3-15286 del 6 dicembre 2001 con la quale e'
stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'acconto di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, che i concessionari ed i commissari governativi
del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo versano entro
il 15 dicembre dell'anno 2001, pari al 20 per cento dell'ammontare
delle entrate erariali riscosse nell'anno 2000, e' determinato, per
ciascun ambito territoriale, nella misura indicata nella tabella in
allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammimstrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca misure urgenti per
il riequilibrio della finanza pubblica.
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge n. 79 sopra
citato e' il seguente:
"Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei
concessionari della riscossione). - 1. I concessionari
della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno,
versano il 20% delle somme riscosse nell'anno precedente
per effetto delle disposizioni attuative della delega
legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina
dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a
titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo
gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite la ripartizione tra i concessionari
dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno
precedente dai servizi autonomi di cassa o dai
concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le
modalita' di versamento nonche' ogni altra disposizione
attuativa del presente articolo.
3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel
termine previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi
all'espropriazione della cauzione, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma
1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo
che complessivamente garantisca maggiori entrate per il
bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno
1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
all'art. 57, comma 1, regola la titolarita' dei rapporti
concessori.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca
norme che concernono la modifica della disciplina in
materia di servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari.
- Il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237, e' riportato in nota all'art. 3.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, vedi note alle premesse.



Art. 2.
1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate al capitolo 1246
dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2001.



Art. 3.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 i concessionari ed i commissari
governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle
somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con
i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle
riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237.


Nota all'art. 3:
- Il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Ai soli effetti del presente decreto, per
entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori
e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti
dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del
patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza
titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Tesoro e delle altre
amministrazioni dello Stato per le quali singole
disposizioni ne' prevedono il versamento ad un ufficio
finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e
diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie
ed amministrative;
h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata
a testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10,
comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del
citato decreto-legge n. 323 del 1996;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse
dagli uffici finanziari di cui all'art. 1.".
"Art. 4. - 1. Le entrate sono riscosse dal
concessionario del servizio di riscossione dei tributi
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario
competente e dagli istituti di credito secondo le modalita'
di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente
l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i
compensi alle aziende di credito si applicano le
disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n.
567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano
le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli
automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale
dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le
entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni.
3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad
ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende
di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13
del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale
emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567.
4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il
giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna
operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici
relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata
dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti
effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari
inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del
mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione
eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai
singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di
tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.
5. Con decreto dirigenziale sono determinate le
modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei
dati.".



Art. 4.
1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarita' del
rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli
contemplati dall'articolo 57, commi 2 e 3 del decreto legislativo n.
112 del 1999, non sia possibile per il concessionario o commissario
governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto
versato, il soggetto subentrante e' autorizzato ad effettuare la
compensazione di cui all'articolo 3 per la parte residua ed e'
tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al
riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.



Art. 5.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 12 dicembre 2001
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Economia e finanze, foglio n. 324


TABELLA
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato