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Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 6 dicembre 2001, n. 94
Modalita' per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2001/2002.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie ed internazionali
- Divisione VI - IX - FEOGA -
Ispettorato centrale repressione frodi
Agli assessorati dell'agricoltura delle
regioni
All'Istituto regionale della vite e del
vino
Al Ministero delle finanze - D.G.
Dogane e I. I. - Comando generale
G.d.F. - Ufficio operativo
Alla Corte dei conti - Ufficio di
controllo presso l'AGEA
Al Collegio dei revisori dei conti
All'Ufficio 14 esecuzioni pagamenti
Al Comando carabinieri per la sanita'
Al Comando carabinieri T.N.C.A.
Alla rappresentanza permanente italiana
presso le Comunita' europee
Alla Commissione U.E. - D.G.
Agricoltura - Div. vino
Alle organizzazioni di categoria
Con Regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e' stata
disposta la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e
mosti di cui all'art. 24 del Regolamento (CE) del Consiglio n.
1493/99 per la campagna 2001/2002, autorizzandosi la conclusione dei
relativi contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2001 al
15 febbraio 2002.
In proposito con la presente circolare si forniscono i necessari
chiarimenti e istruzioni per la corretta applicazione della misura.
L'importo dell'aiuto e' stato fissato per giorno e per ettolitro:
euro 0,01544 pari a L. 29,896 per vini da tavola;
euro 0,01837 pari a L. 35,569 per i mosti;
euro 0,06152 pari a L. 119,119 per i mosti di uve concentrati;
euro 0,06152 pari a L. 119,119 per i mosti di uve concentrati
rettificati.
1. I produttori, singoli o associati, che intendono concludere
contratti di magazzinaggio a lunga durata per determinati
quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro proprieta',
devono presentare al competente organo di controllo specifica domanda
in quattro esemplari, redatta sul modello informatizzato (mod. B1)
fornito dall'AGEA gratuitamente presso la propria sede di Roma, via
Palestro n. 81 e, presso le sedi degli uffici periferici degli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura e delle organizzazioni
professionali di categoria.
Per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica ovvero
ogni associazione di tali persone che trasformi o faccia trasformare:
uve fresche in mosto di uve;
mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato rettificato;
uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato
in vino da tavola.
Pertanto i contratti di magazzinaggio possono essere conclusi
esclusivamente da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti
dai medesimi ottenuti nella Comunita' mediante trasformazione di
materia prima di produzione propria o acquistata, proveniente
esclusivamente da viti classificate come varieta' di uve da vino,
conformemente all'art. 19 del Regolamento (CE) del Consiglio n.
1493/99.
2. I quantitativi minimi che possono formare oggetto di un
contratto sono:
50 ettolitri per i vini da tavola;
30 ettolitri per i mosti di uve;
10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e concentrati
rettificati.
Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, puo' concludere:
due contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;
due contratti di vino da tavola rosso e/o rosato che si trovano
nella stessa cantina;
due contratti di mosto;
due contratti di mosto concentrato;
due contratti di mosto concentrato rettificato.
Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore
conclude contratti di magazzinaggio, non deve essere superiore a
quello indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di
produzione presentata in conformita' con l'art. 18, paragrafo 1, del
Regolamento (CEE) n. 1493/99, maggiorato dei quantitativi che il
produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di
presentazione della suddetta dichiarazione e che risultano dai
registri di cui all'art. 70 del Regolamento (CE) del Consiglio n.
1493/99 del 17 maggio 1999.
I produttori, che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato
dopo la data del 30 novembre e che tale prodotto non risulta nella
dichiarazione di produzione, devono trasmettere, allegato al
contratto di magazzinaggio, un elenco da cui risultino i fornitori
del mosto o del mosto parzialmente fermentato acquistato con
l'indicazione del codice fiscale o partita IVA e denominazione.
3. La domanda per la conclusione del contratto deve essere
corredata, per ciascun recipiente in cui il quantitativo di prodotto
e' condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato
in data non anteriore ai trenta giorni che precedono la conclusione
del contratto, da un istituto o laboratorio di analisi autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e dal relativo
verbale di prelevamento campione redatto da un pubblico ufficiale
(funzionario I.P.A., Vigili urbani, Vigili sanitari, ASL, ecc.).
Nel certificato o bollettino di analisi devono figurare i dati
relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e
quantita' del prodotto, il recipiente al quale il campione si
riferisce, nonche' le caratteristiche chimico-fisiche e
organolettiche nei limiti appresso indicati:
Per il vino:
colore;
titolo alcolometrico volumico totale;
titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;
tenore di acidita' totale espresso in grammi di acido tartarico o
in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;
tenore di acidita' volatile espresso in grammi di acido acetico
per litro o in milliequivalenti per litro - massimo 9
millequivalenti, per i bianchi e massimo 11 millequivalenti per i
rossi;
tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;
stabilita' all'aria per un periodo di 24 ore;
assenza di cattivo sapore;
tenore in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per
i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi;
alcol metilico;
assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati);
i vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini
rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo e'
quello fissato per i vini bianchi.
Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:
massa volumica a 20oC 1,055 minima, densita' a 20oC 1,056 minima,
titolo alcometrico volumico effettivo massimo 1% vol., zuccheri
riduttori g/l senza limite, grado rifrattometrico a 20oC (per il
mosto concentrato) colore, assenza di ibridi per i mosti rossi e
rosati.
Per i mosti di uva concentrati rettificati:
ph non superiore a 5, per un valore di 25o Brix densita' ottica a
425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100, tenore di
saccarosio non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6
per un valore di 25o Brix, acidita' totale non superiore a 15
milliequivalenti/Kg di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa
non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali
non superiore a 8 milliequivalenti/Kg di zuccheri totali,
conduttivita' non superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20oC e 25o
Brix, presenza di mesoinositolo, massa volumica, e grado
rifrattometrico non inferiore a 61,7%, tenore di
idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali.
Ottenuto da mosti di uve avente almeno il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve
sono state raccolte;
per il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e
concentrato rettificato e' ammesso un titolo alcometrico effettivo
pari o inferiore a 1% vol.;
la concessione dell'aiuto e' subordinata alla conclusione di un
contratto di magazzinaggio con l'AGEA per il periodo del 16 dicembre
al 15 febbraio successivo;
il primo giorno del periodo di magazzinaggio e' il giorno
successivo a quello della stipulazione del contratto;
tuttavia un contratto puo' essere concluso per un periodo di
magazzinaggio che abbia inizio il giorno successivo a quello della
stipulazione;
tale inizio comunque non puo' essere posteriore al 16 febbraio,
ed e' subordinato alla condizione che il produttore con una propria
dichiarazione indichi il giorno di effettivo inizio del contratto
medesimo;
i contratti di magazzinaggio di lunga durata sono tutti conclusi
per un periodo con scadenza al 30 novembre successivo alla loro
conclusione. Il produttore puo' dopo la conclusione del contratto
fissare:
a partire dal 1 agosto fino al 30 novembre il termine di
scadenza per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di
mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
a partire dal 1 settembre fino al 30 novembre il termine di
scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.
Ai fini della determinazione della data di scadenza, il produttore
trasmette all'AGEA e agli organi periferici di controllo, una
dichiarazione nella quale precisa l'ultimo giorno di validita' del
contratto.
Tale dichiarazione deve essere spedita all'AGEA e agli organismi di
controllo almeno quindici giorni prima della data in cui si vuole
porre termine al contratto.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la
data di scadenza del contratto e' fissata al 30 novembre.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000,
qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura
rilevante la media volumica delle ultime tre campagne, esso puo'
essere ridotto di una percentuale da determinare da parte della
Commissione, secondo la procedura di cui all'art. 75 del Regolamento
(CE) n. 1493/1999.
Tale riduzione non puo' portare i quantitativi immagazzinati al
disotto dei livelli minimi fissati all'art. 28, paragrafo 2.
In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto e' versato
integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.
Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:
a) copia della dichiarazione di produzione per la campagna
2001/2002;
b) copia delle pagine del registro di carico e scarico da cui
risultino l'acquisto, la trasformazione o la concentrazione di
prodotti avvenuti successivamente alla data di presentazione della
denuncia di produzione, dai quali e' stato ottenuto il prodotto
oggetto della domanda di magazzinaggio;
c) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi;
d) dichiarazione con la quale il produttore certifichi di aver
adempiuto gli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento
(CE) 1493/1999.
4. L'organismo di controllo, che ha ricevuto l'istanza di cui
sopra, provvede tempestivamente a verificare la corretta tenuta delle
scritture contabili e la corrispondenza di tutti i dati dichiarati
nell'istanza in particolare le generalita' e la qualita' del
dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, la quantita'
(espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto
immagazzinato, la capacita' e il contenuto di ciascun recipiente in
cui il prodotto e' conservato, il relativo numero distintivo,
nonche', per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il
primo travaso e non sia un prodotto a denominazione di origine
controllata.
In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo di
controllo redige in calce all'istanza l'apposita dichiarazione di
approvazione che ha eseguito il controllo, la data e il timbro
dell'ufficio.
Due copie dell'istanza devono essere trasmesse all'AGEA, da parte
dell'organismo di controllo, unitamente ai documenti allegati, entro
il termine di quindici giorni dalla data di approvazione.
Delle altre due copie una sara' consegnata al produttore e l'altra
sara' trattenuta dall'organismo di controllo.
5. All'atto della conclusione del contratto, il produttore dovra'
annotare sul registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto
sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi vinai cui il
prodotto medesimo e' conservato.
Analoga annotazione dovra' essere effettuata in caso di travaso o
trasferimento in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato
della data in cui vengono eseguite le relative operazioni.
In ogni caso l'inizio di tali operazioni deve essere comunicato
all'AGEA e all'organismo di controllo almeno tre giorni prima,
mediante telegramma o fax.
Fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione di cui
sopra, il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del
contratto in un magazzino situato in un'altra localita' o in un altro
deposito, deve ottenere specifica autorizzazione dall'AGEA pena la
sanzione prevista al successivo punto 8 della circolare.
6. Per i produttori, che concludono un contratto di magazzinaggio a
lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, e'
prevista la possibilita', durante il periodo di validita' dello
stesso, di trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto
di uve concentrato o in mosto di uve rettificato.
In ogni caso, i produttori che intendono procedere alle predette
trasformazioni sono tenuti a comunicare mediante lettera raccomandata
a.r. all'AGEA, all'Ispettorato centrale repressione frodi ed agli
Ispettorati dell'agricoltura competenti per territorio, la data
d'inizio delle predette operazioni, lo stabilimento in cui saranno
effettuate, il luogo e il tipo di condizionamento.
Tale comunicazione deve pervenire agli uffici sopra menzionati
almeno quindici giorni prima della data dell'inizio delle operazioni
di trasformazione.
Nel mese successivo alla fine di dette operazioni, i produttori
trasmettono all'AGEA, tramite il competente ufficio periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, i seguenti documenti:
1) certificato d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il
relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la
massa volumica i dati richiesti all'art. 22 del Regolamento (CE) n.
1623/2000;
2) attestazione rilasciata dall'Ispettorato centrale repressione
frodi, comprovante le quantita' di prodotto trasformate, le relative
quantita' di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati
ottenute e le date d'inizio e di completamento delle operazioni di
trasformazione.
E' concessa inoltre la possibilita' di commercializzare i mosti e i
mosti concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione
di succo d'uva, dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio, a
condizione che il produttore titolare del contratto non abbia
presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.
In tal caso la destinazione del prodotto alla trasformazione in
succo o all'esportazione deve essere comprovata da un certificato
dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
I produttori che intendono avvalersi di tale facolta' devono
comunicare al predetto ufficio, all'Ispettorato dell'agricoltura e
all'AGEA mediante lettera raccomandata a.r., con almeno quindici
giorni di anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.
7. Gli organismi di controllo, per accertare e attestate che il
prodotto oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o altrimenti
commercializzato fino alla scadenza del periodo di magazzinaggio,
devono effettuare i prescritti controlli fisici in data non anteriore
al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio.
Per verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, possono
prelevare, a sondaggio e in contraddittorio con il produttore, da una
delle vasche contenente il prodotto oggetto di stoccaggio, un
campione che dovra' essere sigillato e trasmesso al laboratorio di
analisi prescelto, a spese del produttore.
Di tali operazioni dovra' essere redatto un verbale, che sara'
sottoscritto anche dal produttore.
Le risultanze del controllo finale devono essere verbalizzate
utilizzando l'apposito modello informatizzato, che verra' fornito
direttamente da questa Agenzia.
Il verbale di controllo dovra' essere trasmesso all'AGEA al massimo
entro quindici giorni dalla scadenza del magazzinaggio, onde
consentire all'Agenzia di effettuare i pagamenti dell'aiuto ai
produttori nei termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi
dalla scadenza del contratto).
8. I produttori sono obbligati a consentire agli organismi di
controllo, in qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle
disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento,
in particolare l'identita' e il volume del prodotto oggetto dello
stoccaggio.
La violazione del predetto obbligo e di quello previsto dall'art.
34 del Regolamento (CE) n. 1623/2000 comporta il disconoscimento del
diritto al pagamento dell'aiuto.
Analoga sanzione e' prevista per la violazione degli obblighi
stabiliti per la trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati,
stabiliti all'art. 34 del predetto Regolamento (CE).
In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma
del citato regolamento e del contratto, diversi da quelli sopra
indicati, l'aiuto spettante e' diminuito di un importo compreso tra
il 5 e il 10%, a seconda della gravita' della infrazione commessa.
9. Ai fini del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono
trasmettere all'AGEA nel periodo compreso tra il terzo e il secondo
mese antecedente a quello di scadenza del contratto, la seguente
documentazione:
a) attestato assolvimento obblighi di cui agli articoli 27 e 28
del Regolamento (CE) n. 1493/99 per la campagna 2000/2001;
b) dichiarazione di giacenza relativa alla campagna 2001/2002;
c) certificato di iscrizione al registro delle imprese;
d) copia della richiesta della certificazione antimafia
presentata alla prefettura ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, per le domande di aiuto di importo
superiore ai 300 milioni di lire.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del 26 luglio 2000, la
presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al
comma 1, costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di
mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui ai
regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/99.
Si richiama l'attenzione dei produttori sull'esigenza che il
predetto termine venga scrupolosamente rispettato, atteso che il
ritardo nella trasmissione dei documenti richiesti potrebbe
determinare la perdita del diritto all'aiuto, qualora a causa del
ritardo medesimo questa Agenzia non sia in grado di procedere al
pagamento entro il termine perentorio stabilito dalla
regolamentazione comunitaria, la cui osservanza e' condizione
essenziale perche' l'aiuto venga assunto a carico del bilancio
comunitario.
Ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1623/2000, i
produttori possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto,
previa costituzione di una fideiussione conforme al modello allegato,
in triplice copia, pari al 120% dell'importo richiesto.
Il pagamento verra' effettuato entro tre mesi dalla presentazione
della fideiussione stessa e dei documenti indicati alla lettera c) e,
se del caso, alla lettera d).
La fideiussione sara' svincolata successivamente alla scadenza del
periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli
obblighi da parte del produttore.
Si invitano gli enti e le organizzazioni in indirizzo a dare la
massima divulgazione alla presente circolare, in modo che gli
organismi e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e
correttamente della misura in questione sin dal 16 dicembre prossimo
venturo.
Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore dell'area
organismo pagatore
Migliorini



Allegato
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'AIUTO AL
MAGAZZINAGGIO DI PRODOTTI VINOSI

Premesso:
a) che la ditta ..... con sede in ..... codice fiscale n.
....., partita I.V.A. ..... (in seguito ""denominata ""contraente")
ha stipulato con l'AGEA contratto per il magazzinaggio di ..... a
lunga durata ai sensi del "Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio
e successive modificazioni ed integrazioni, per ottenere un
contributo di L. ..... (lire .....);
b) che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e
nazionali per la corresponsione dell'aiuto comunitario, la ditta
richiedente deve prestare cauzione, anche mediante polizza
fidejussoria pari al 120% della somma richiesta a garanzia della
somma da anticipare;
c) che la ditta ha chiesto con la domanda in data .... la
corresponsione dell'anticipo sull'aiuto totale ammontante a L. .....
(lire .....) pari al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto;
d) che la suddetta cauzione e' intesa a garantire che la ditta
rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla citata
normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio
dell'aiuto comunitario in oggetto;
e) che qualora risulti accertato l'insussistenza totale o
parziale del diritto del produttore a richiedere l'aiuto, l'AGEA deve
procedere all'incameramento della cauzione nei limiti e con le
modalita' stabilite dal Regolamento (CEE) n. 2220/85.
Cio' premesso
La Societa/Banca ..... P. I.V.A. ....................... con sede
in ..... iscritta nel registro delle imprese di ..... al numero .....
(di seguito indicata come fidejussore), in persona del legale
rappresentante pro tempore/procuratore speciale ..... nato a ..... il
....................... dichiara di costituirsi, come in effetti si
costituisce, fidejussore (oppure, nel caso di impresa assicuratrice
P. I.V.A. ..... con sede/residente in ..... via ..... in persona del
..... nella sua qualita' di agente ..... autorizzata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad esercitare le
assicurazioni del ramo cauzione ed inclusa nell'elenco dell'art. 1,
lettera c) della legge n. 384 del 10 giugno 1982 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. .......... del .................... a cura
dell'ISVAP) nell'interesse di ..... P. I.V.A./Cod. Fiscale ..... con
"sede/residente in ..... iscritta nel registro delle imprese di .....
al n. ................... (di seguito indicata come contraente), a
favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito
indicata come AGEA), dichiarandosi con il contraente solidalmente
tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle
somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa,
automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel
periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso,
oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA
in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate,
fino a concorrenza della sonnna massima di
L. .............................. (pari all'importo di cui al
precedente punto b).
1. Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici
giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per
conoscenza al fidejussore, a rimborsare ad AGEA - quanto richiesto,
la garanzia potra' essere escussa, anche parzialmente, facendone
richiesta al fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto ad AGEA sara' effettuato
dal fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo
automatico ed incondizionato, entro e non oltre trenta giorni dalla
ricezione di questa, senza possibilita' per il fidejussore di opporre
ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualita' di opposizione
proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed
anche nel caso che nel contraente nel frattempo sia stato dichiarato
fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in
liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di
rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice
civile, e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice
civile, volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in
solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito,
nonche' con espressa rinuncia ad oppone eccezioni ai sensi degli
articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti
certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque
titolo, maturato nei confronti di AGEA.
4. la presente garanzia avra' durata di dodici mesi dalla data di
emissione della polizza, con successiva automatica rinnovazione di
quattro periodi semestrali piu' un ulteriore periodo di sei mesi a
richiesta dell'AGEA, a meno che nel frattempo l'AGEA stessa, con
apposita dichiarazione scritta e comunicata alla societa', la
svincoli.
5. in caso di controversie fra AGEA e il fidejussore, il foro
competente sara' esclusivamente quello di Roma.
Il contraente
............................................
La societa'
............................................


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato