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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2001
Criteri per l'integrazione della riserva per frazioni di premi del ramo cauzione e metodi
particolari per la valutazione della riserva
sinistri dei rami cauzione e credito. (Provvedimento n. 1978-G).
Dispone: Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma
della
vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, che ha introdotto il regolamento recante semplificazione dei
procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di
interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto in particolare, l'art. 80, comma 1, lettera a), del suddetto
decreto legislativo che ha sostituito l'art. 23 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nel quale e' previsto al comma 2,
tra l'altro, che le imprese che esercitano le assicurazioni delle
cauzioni sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva
per frazioni di premi in relazione alla natura particolare dei rischi
stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono
stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve
essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla
pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP
puo' altresi' stabilire metodi particolari per la valutazione della
riserva sinistri per le assicurazioni del ramo cauzione nonche' per
quelle del ramo credito;
Tenuto conto che si rende pertanto necessario stabilire i criteri
per l'integrazione della riserva per frazioni di premi del ramo
cauzione e metodi particolari per la valutazione della riserva
sinistri dei rami cauzione e credito;
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano,
relativamente al portafoglio del lavoro diretto italiano, alle
imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
autorizzate ad esercitare i rami cauzione e credito di cui ai numeri
15 e 14 del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano inoltre,
relativamente al portafoglio del lavoro diretto italiano, alle sedi
secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo rispetto
all'Unione europea autorizzate ad esercitare nel territorio della
Repubblica i rami cauzione e credito di cui ai numeri 15 e 14 del
punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Sezione II RAMO CAUZIONE
Art. 2.
Criteri per l'integrazione della riserva per frazioni di premi
l. La riserva per frazioni di premi, costituita dagli importi dei
premi lordi contabilizzati, come definiti all'art. 45 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di competenza degli esercizi
successivi, e' calcolata in linea di principio secondo il metodo
pro-rata temporis ai sensi dell'art. 32, comma 2, del medesimo
decreto legislativo ed e' integrata in base ai criteri stabiliti nei
commi successivi.
2. L'integrazione e' calcolata separatamente per le undici
tipologie di rischio di cui al modulo 33 del provvedimento ISVAP 4
dicembre 1998, n. 1059-G, e tenendo conto del valore assunto, per
ciascuna delle suddette tipologie di rischio, dal rapporto tra la
riserva per frazioni di premi prima dell'integrazione ed i premi
lordi contabilizzati dell'esercizio (RP/P%).
3. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 e' uguale o
inferiore al 35% l'integrazione e' pari all'importo complessivo
risultante dall'applicazione ai premi lordi contabilizzati
dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle seguenti
percentuali:
a) premi esercizio N, 35%;
b) premi esercizio N-1, 30%;
c) premi esercizio N-2, 25%;
d) premi esercizio N-3, 10%;
e) premi esercizio N-4, 5%.
4. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 e' superiore al
35% ed inferiore o uguale al 75% l'integrazione e' pari al prodotto
tra l'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al
comma 3 ed il coefficiente derivante dalla seguente formula:
1-0,5* (RP/P%-35%)/65%.
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 e' superiore al
75% ed inferiore al 100% l'integrazione e' pari all'importo
complessivo risultante dall'applicazione ai premi lordi
contabilizzati dell'esercizio e dei quattro esercizi precedenti delle
seguenti percentuali:
a) premi esercizio N, 100%-RP/P%;
b) premi esercizio N-1, 21%;
c) premi esercizio N-2, 17%;
d) premi esercizio N-3, 7%;
e) premi esercizio N-4, 3%.
6. Nel caso in cui il rapporto di cui al comma 2 e' uguale o
superiore al 100% nessuna integrazione e' effettuata alla riserva per
frazioni di premi.
7. In assenza di premi lordi contabilizzati dell'esercizio,
l'integrazione di cui al comma 2 deve essere comunque effettuata
mediante applicazione ai premi lordi contabilizzati dei quattro
esercizi precedenti delle percentuali di cui al comma 5. Qualora
tuttavia nell'esercizio precedente si sia verificato il caso di cui
al comma 6 nessuna integrazione e' effettuata alla riserva per
frazioni di premi.
8. Il calcolo della riserva per frazioni di premi puo' essere
effettuato in misura forfettaria, secondo i criteri e le modalita' di
cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173, soltanto qualora, verificata la sussistenza per tutte le
tipologie di rischio rientranti nel ramo delle condizioni generali di
sostanziale equivalenza stabilite nel predetto comma 2, lo
scostamento percentuale rispetto al metodo pro-rata temporis comporti
un accantonamento maggiore, comunque non superiore al 2% riferito a
ciascun sottorischio. All'importo risultante dal metodo forfettario
si aggiunge l'ammontare dell'integrazione calcolata secondo i criteri
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
9. Non e' consentito l'utilizzo contemporaneo dei due metodi di
calcolo della riserva per frazioni di premi in relazione alle diverse
tipologie di rischio rientranti nel ramo.
10. ln presenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 3, del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e' costituita anche la
riserva per rischi in corso.
Art. 3.
Moduli di vigilanza
1. Nel modulo 31 del ramo cauzione di cui al provvedimento ISVAP 4
dicembre 1998, n. 1059-G, recante i moduli di vigilanza da allegare
al bilancio di esercizio, sono indicati al punto 1.1.1 gli elementi
componenti la riserva per frazioni di premi e l'importo della riserva
stessa calcolata con il metodo pro-rata temporis. Qualora il calcolo
della suddetta riserva sia effettuato, ricorrendone le condizioni, in
misura forfettaria il relativo importo e' indicato al punto 1.1.2 del
medesimo modulo. L'ammontare dell'integrazione della riserva per
frazioni di premi di cui all'art. 2 del presente provvedimento e'
indicato al punto 1.1.3 del modulo 31. Nella nota (1) in calce al
predetto modulo e' soppresso il periodo "Per il ramo 15 (cauzione) il
punto 1.1.1 va compilato tenendo conto dei criteri dettati dall'art.
2 del decreto ministeriale 23 maggio 1981, mentre il punto 1.1.3 non
va compilato".
2. In allegato al citato modulo 31 del ramo cauzione le imprese
sono tenute a trasmettere all'ISVAP, con riferimento al portafoglio
del lavoro diretto italiano, i dati riportati nel prospetto 31/A
allegato al presente provvedimento che sostituisce ad ogni effetto
quello previsto all'art. 3, comma 2, del provvedimento 4 dicembre
1998, n. 1059-G.
Art. 4.
Metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri
1. Ferma restando l'applicazione dei criteri generali di cui
all'art. 33 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la
riserva sinistri deve essere costituita sia in caso di richiesta di
incameramento della cauzione sia comunque al verificarsi di atti o
fatti che configurino o possano obiettivamente configurare i
presupposti della prestazione della garanzia.
2. La riserva sinistri deve essere pari alla somma assicurata a
meno che documentati elementi oggettivi non consentano di ridurne
l'importo.
Sezione III RAMO CREDITO
Art. 5.
Metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri
1. Ferma restando l'applicazione dei criteri generali di cui
all'art. 33 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la
riserva sinistri deve essere in ogni caso costituita quando ricorra
una delle seguenti fattispecie:
A) Insolvenza di diritto del debitore per:
A.1. fallimento;
A.2. liquidazione coatta amministrativa;
A.3. concordato preventivo;
A.4. amministrazione controllata;
A.5. amministrazione straordinaria;
A.6. procedure equivalenti all'estero.
B) Insolvenza di fatto del debitore per:
B.1. procedura esecutiva;
B.2. scadenza dei termini, originari e di quelli ulteriori
(proroghe) eventualmente concordati in via consensuale tra creditore
e debitore purche' previsti in polizza, per l'esecuzione da parte del
debitore dei pagamenti totali o parziali;
B.3. concordato stragiudiziale;
B.4. concorde constatazione, tenuto conto della situazione del
debitore, della improbabilita' di pagamenti anche parziali del debito
e della previsione di risultati trascurabili delle azioni esecutive
in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;
B5. accertato inadempimento dell'obbligazione
nell'assicurazione dei rischi politici.
2. Nei casi di insolvenza di diritto del debitore la riserva
sinistri deve essere in ogni caso costituita a seguito della
comunicazione da parte dell'assicurato del verificarsi di tali eventi
o comunque di atti o fatti che lascino ragionevolmente presumere la
possibilita' degli eventi stessi.
3. Nei casi di insolvenza di fatto del debitore la riserva
sinistri, sulla base della comunicazione effettuata dall'assicurato,
deve essere in ogni caso costituita:
a) alla data dell'atto introduttivo della procedura esecutiva,
per il caso di cui alla lettera B.1;
b) alla data di scadenza dei termini per l'esecuzione da parte
del debitore dei pagamenti totali o parziali, per il caso di cui alla
lettera B.2;
c) alla data di perfezionamento dell'atto di concordato, per il
caso di cui alla lettera B.3;
d) alla data della concorde constatazione da parte
dell'assicuratore e del creditore, per il caso di cui alla lettera
B.4;
e) alla data dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento, per
il caso di cui alla lettera B.5.
4. La riserva sinistri deve essere pari alla somma assicurata
nell'importo massimo contrattualmente dovuto, a meno che documentati
elementi oggettivi non consentano di ridurne l'importo. Le eventuali
anticipazioni devono essere considerate come pagamenti parziali di
sinistri. Limitatamente alla fattispecie di insolvenza di fatto del
debitore di cui alla lettera B.2 del comma 1, nella valutazione della
riserva sinistri l'impresa puo' tenere conto dell'evoluzione dei
propri dati storici, riferiti alle singole categorie di rischio di
cui al modulo 32 del provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G,
alle loro caratteristiche specifiche e alle diverse generazioni di
sinistri, purche' affidabili, consolidati nel tempo e adeguatamente
documentati.
Sezione IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 6.
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a
partire dall'esercizio 2002.
2. Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel presente provvedimento non sono piu' applicabili alle imprese
autorizzate ad esercitare i rami credito e cauzione le disposizioni
di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1981, come modificato dal
decreto ministeriale 22 giugno 1982, ad eccezione di quelle relative
al ramo credito per la parte riguardante la riserva premi dei
contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991.
3. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2001
Il presidente: Manghetti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato