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IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
Visto il capo I Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che
disciplina l'imposta comunale sulla pubblicita' ed il diritto sulle
pubbliche affissioni;
Visto l'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507 del 1993,
in forza del quale l'imposta comunale sulla pubblicita' deve essere
corrisposta mediante versamento a mezzo di conto corrente postale
intestato al comune o al soggetto a cui e' affidata la riscossione
del tributo;
Visto l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo n. 507 del
1993, in base al quale il pagamento del diritto sulle pubbliche
affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del
servizio secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del Decreto
Legislativo n. 507 del 1993;
Visto l'articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il
pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando
dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno;
Visto il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno
1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
Visto il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998,
relativo all'introduzione dell'euro;
Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente le
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del richiamato
Decreto Legislativo n. 507 del 1993, sono determinate con decreto le
caratteristiche del modello di versamento;
Ritenuta la necessita' di approvare il modello di bollettino di conto
corrente postale per il pagamento in euro dell'imposta comunale sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Considerato che, ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni
tributo deve essere dedicato, per ogni ente beneficiario, un apposito
numero di conto corrente postale;
Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n.144;
Visti gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'articolo 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono
agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, dello
stesso Decreto Legislativo, si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai dirigenti;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
Sentita la societa' Poste Italiane S.p.a;
Decreta:
Art. 1
Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale
1. E' approvato il modello di bollettino di conto corrente postale,
allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche
tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n.
115 del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni a favore del comune ovvero del soggetto a cui e' affidata
la riscossione dei tributi.
2. Il modello di cui al comma 1 deve essere utilizzato anche
nell'ipotesi in cui il comune si avvalga dei servizi accessori al
conto corrente postale.
3. I caratteri e le caselle del bollettino di cui al comma 1 sia
nella parte anteriore che in quella posteriore devono essere di
colore " warm red ", ad eccezione delle virgole poste nei campi
contenenti i decimali e del simbolo dell'euro che devono essere di
colore nero; nel caso in cui il comune si avvalga dei servizi
accessori al conto corrente postale, i caratteri e le caselle devono
essere di colore grigio chiaro.
4. Il contribuente puo' effettuare il versamento dell'imposta tramite
servizio telematico gestito da Poste italiane s.p.a.; in tal caso,
riceve la conferma dell'avvenuta operazione mediante comunicazione
presso la propria casella postale elettronica contenente l'immagine
virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1.
5. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 9,
comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il
contribuente deve allegare alla dichiarazione di inizio di
pubblicita' fotocopia della ricevuta di versamento.
Art. 2
Trasmissione dei certificati di accredito dei bollettini postali
1. La societa' Poste italiane s.p.a. trasmette al titolare del conto
corrente le immagini dei bollettini postali tramite canale telematico
ovvero su apposito CD Rom o strumento equipollente e puo' distruggere
i certificati di accredito dei bollettini postali. In ogni caso la
societa' Poste italiane s.p.a. deve conservare le immagini dei
bollettini di versamento su appositi microfilm o strumenti
equipollenti.
2. Ove il comune comunichi di non essere attrezzato per ricevere i
dati secondo le modalita' previste nel comma 1, la societa' Poste
italiane s.p.a. deve fornire al comune stesso le ricevute di
accredito.
Art. 3
Intestazione del conto corrente postale
1. Nel caso di riscossione diretta dell'imposta comunale sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni il bollettino di
cui all'articolo 1 del presente decreto deve essere intestato al
comune.
2. Nel caso in cui la riscossione sia effettuata dal soggetto
affidatario del servizio, il bollettino di cui all'articolo 1 del
presente decreto deve essere intestato a quest'ultimo.
Art. 4
Bollettini di versamento prestampati
1. Il comune ed il soggetto a cui e' affidata la riscossione dei
tributi, possono integrare i bollettini di conto corrente postale
prestampando, oltre al numero del conto corrente postale ed alla
relativa intestazione, anche i dati identificativi del versante,
trascrivendo il relativo "codice cliente" .
Art. 5
Disponibilita' gratuita dei bollettini
1. Il comune ed il soggetto a cui e' affidata la riscossione dei
tributi devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo
numero di bollettini, assicurandone la disponibilita' gratuita presso
i propri uffici, nonche' presso gli uffici postali compresi nel
proprio territorio.
Art. 6
Efficacia delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal
1 gennaio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, li' 4 dicembre 2001
Il capo del Dipartimento: TINI
ALLEGATO
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pag. 23
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato