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Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2001
Trasmissione all'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 1996 e 2000, dall'amministrazione della Camera dei deputati, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 relative ai periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 per i periodi di imposta 1998, 1999 e 2000.

IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei
percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti
negli anni 1996 e 2000 dall'amministrazione della Camera dei
deputati.
1.1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette
all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai
quali sono stati corrisposti negli anni 1996 e 2000 somme e valori
assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 1996 sono
registrati su supporti magnetici secondo le specifiche tecniche
indicate nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze 1
agosto 1997, concernente le caratteristiche tecniche per la consegna,
da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i
dati relativi alle dichiarazioni modello 770/97 e nell'allegato A al
presente provvedimento.
1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2000 sono
trasmessi in via telematica secondo le specifiche tecniche indicate
nell'allegato A al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo
2001, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione
modello 770/2001 e nell'allegato B al presente provvedimento.
2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle
dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia stata prestata
assistenza fiscale per i periodi di imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e
2000 dall'amministrazione della Camera dei deputati.
2.1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette
all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per
i periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, relative ai
soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni
1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.
2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 1996,
sono registrati su supporti magnetici, predisposti secondo le
caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato C al decreto del
Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, concernente l'approvazione
dei modelli 730/97 con le relative istruzioni, come modificato dal
decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997.
2.3. I dati di cui al punto 2.1 relativi ai periodi d'imposta 1997,
1998, 1999 e 2000 sono trasmessi in via telematica secondo le
specifiche tecniche stabilite rispettivamente:
per il periodo d'imposta 1997, nell'allegato C al decreto del
Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, concernente tra l'altro
l'approvazione dei modelli 730/98 e delle relative istruzioni;
per il periodo d'imposta 1998, nell'allegato A al decreto del
Ministero delle finanze 19 aprile 1999, concernente l'approvazione
delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nella dichiarazione modello 730/99, cosi' come modificato
dall'allegato A al decreto del Ministero delle finanze del 30 giugno
1999 e dall'allegato B al decreto del Ministero delle finanze 10
settembre 1999;
per il periodo d'imposta 1999, nell'allegato A al decreto del
Ministero delle finanze 14 marzo 2000, concernente l'approvazione
delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nella dichiarazione modello 730/2000;
per il periodo d'imposta 2000, nell'allegato A al provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo 2001, concernente
l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2001.
3. Consegna dei supporti magnetici.
3.1. I supporti magnetici di cui ai precedenti punti 1.2 e 2.2 sono
consegnati direttamente entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento, all'Agenzia delle entrate,
direzione centrale sistemi e processi - Settore sviluppo e
innovazione - Ufficio sistemi e processi tributari - via Mario
Carucci n. 85 - Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta, in
duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato C al
presente provvedimento.
4. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai
soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale per i periodi
d'imposta 1998, 1999 e 2000.
4.1. L'amministrazione della Camera dei deputati consegna le buste
contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali e' stata
prestata assistenza fiscale negli anni 1999, 2000 e 2001, relativi ai
periodi d'imposta 1998, 1999 e 2000, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento, al Centro di servizio
delle imposte dirette e indirette di Pescara, via Rio Sparto, 52/B -
65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice
esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato D al presente
provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su
ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i
dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma
6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 e successive modificazioni.
Il predetto art. 4, comma 6-bis, prevede sostanzialmente che i
soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta
alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi
elenchi i dati fiscali e previdenziali dei percipienti.
Il presente provvedimento si rende altresi' necessario per la
comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai
conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Il provvedimento in esame e' emanato previa intesa con la
presidenza della Camera dei deputati per la definizione del
contenuto, termini e modalita' delle comunicazioni, acquisita con
nota della Camera dei deputati del 29 settembre 2001, protocolo n.
2001/0038843.
Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento,
concernono gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a
ritenuta d'acconto corrisposte negli anni di imposta 1996 e 2000,
nonche' i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli
assistiti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale negli anni
1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.
Vengono, inoltre, disciplinate le modalita' di invio delle buste
contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali e' stata
prestata assistenza fiscale negli anni 1999, 2000 e 2001 da parte
dell'amministrazione della Camera dei deputati.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto (art. 4, comma 6-bis).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni: disposizioni all'anagrafe tributaria e al
codice fiscale.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante
la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale (art.
37).
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita'
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal
decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal
decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
Decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31
ottobre 1996: approvazione del modello 730/97 con le relative
istruzioni.
Decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997: modifiche ai
decreti ministeriali del 29 ottobre 1996 di approvazione dei modelli
101, 102 e 730/97.
Decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15
febbraio 1997: approvazione del modello 770/97 con relative
istruzioni.
Decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 191 del l8 agosto 1997: caratteristiche tecniche per la
consegna, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici
contenenti i dati relativi alle dichiarazioni del modello 770/97.
Decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19
gennaio 1998: approvazione tra l'altro del modello 730/98 e delle
relative istruzioni.
Decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo
1999: approvazione del modello 730/99 e delle relative istruzioni.
Decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27
aprile 1999: approvazione delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione
modello 730/99.
Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999:
regolamento recante norme per l'assistenza fiscale ai sensi dell'art.
40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Decreto del Ministero delle finanze 30 giugno 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1999: integrazione tra
l'altro delle caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni
dei redditi modello 730/99.
Decreto del Ministero delle finanze 10 settembre 1999, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 179 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4
ottobre 1999: integrazione tra l'altro delle specifiche tecniche per
la trasmissione dei dati contenuti nel modello 730/99.
Decreto del Ministero delle finanze 17 gennaio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. l8 del 24
gennaio 2000: approvazione del modello 730/2000 e relative
istruzioni.
Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24
marzo 2000: approvazione delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione
modello 730/2000.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 gennaio
2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2001: approvazione del modello
730/2001 e relative istruzioni.
Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 2001: approvazione del modello 770/2001 con
relative istruzioni.
Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 90 del l8 aprile 2001: approvazione delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 770/2001.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 marzo
2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2001: approvazione delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 730/2001.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore: Romano


Allegato A
CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI
PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 1996 DA TRASMETTERE
ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SU SUPPORTO MAGNETICO

Premessa.
Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da
trasmettere all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico,
riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonche' i dati
anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le
istruzioni per la compilazione dei modelli 770 approvate con il
decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1997 (Gazzetta
Ufficiale n. 38 - serie generale - del 15 febbraio 1997).
Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle
comunicazioni sono riportate nell'allegato A al decreto del Ministro
delle finanze del 1 agosto 1997, concernente le caratteristiche
tecniche per la consegna da parte dei sostituti d'imposta dei
supporti magnetici relativi al modello 770/97.
Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di
seguito esposte.
Caratteristiche tecniche della fornitura.
Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle
previste nel citato allegato A.
I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i
nastri magnetici a cartuccia. Nel caso di utilizzo di dischetti
magnetici il nome da assegnare al file del dischetto e' DEP1997 e
deve essere l'unico file contenuto nel dischetto. Su ciascun volume
(dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a
cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna
che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il
codice fiscale, la denominazione e la sede dell'amministrazione
mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti "Elenchi
percipienti compensi erogati da amministrazione Camera dei deputati
anno corresponsione emolumenti 1996".
La confezione del plico contenente i supporti deve presentare
all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione
mittente e l'oggetto sopra descritti.
Contenuto della fornitura su supporto magnetico.
Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone
dei seguenti record fissi lunghi 630 caratteri:
un record di testa (tipo record "AA") del volume, relativo al
mittente;
un record (tipo record "AB") contenente i dati anagrafici
dell'amministrazione;
piu' record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti
somme e valori.
In particolare tali record si suddividono in:
F record di tipo "AP" contenente i dati relativi ai
percipienti reddito di lavoro dipendente e assimilati;
F record di tipo "AQ" contenente i dati relativi alle
operazioni di conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1996
in conseguenza dell'assistenza fiscale;
F record di tipo "AT" contenente i dati relativi
all'assistenza fiscale prestata nell'anno 1996 e nell'anno 1997;
F record di tipo "BB" contenente i dati relativi alle
indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente;
F record di tipo "CC" contenente i dati relativi ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente;
F record di tipo "DD" contenente i dati relativi ai redditi di
lavoro autonomo ed altri redditi non soggetti al contributo del dieci
per cento;
F record di tipo "DE" contenente i dati relativi alle
provvigioni non soggette al contributo del dieci per cento;
F record di tipo "DF" contenente i dati relativi ai redditi di
lavoro autonomo e alle provvigioni soggetti al contributo del dieci
per cento;
F record di tipo "EE" contenente i dati relativi ai redditi di
capitale e ai contributi degli enti pubblici;
F record di tipo "FG" contenente i dati relativi alle somme
corrisposte a titolo di indennita' di esproprio o ad altro titolo nel
corso del procedimento espropriativo;
e un record di coda (tipo record "ZZ") del volume.
Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto
informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto
magnetico, gia' dettagliato nell'allegato A al decreto del Ministro
delle finanze del 1 agosto 1997 sopra citato.
1. Record di tipo "AA".
Il campo 3 "Codice della fornitura" vale DEP97
2. Record di tipo "CC".
Il campo 14 "Causale" assume, oltre ai valori gia' previsti
nell'allegato A al decreto ministeriale gia' citato, gli ulteriori
valori:
"16" - indennita' a deputato in carica;
"17" - assegno vitalizio diretto o di reversibilita';
"18" - indennita' e assegno vitalizio a deputato cessato dal
mandato in corso d'anno.
3. Record di tipo "ZZ".
Il campo 3 "Codice della fornitura" vale DEP97.


Allegato B
CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEGLI ELENCHI DEI
PERCIPIENTI RELATIVI ALL'ANNO 2000 DA TRASMETTERE
ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA

Premessa.
Le comunicazioni, relative agli elenchi dei percipienti da
trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica,
riportano i dati anagrafici dell'amministrazione, nonche' i dati
anagrafici e contabili dei percipienti somme e valori, secondo le
istruzioni per la compilazione dei modelli 770/2001 approvate con il
provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, concernente
l'approvazione del modello 770/2001.
Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle
comunicazioni sono riportate nel provvedimento dell'Agenzia delle
entrate del 26 marzo 2001, concernente l'approvazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti
nella dichiarazione del modello 770/2001.
Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di
seguito esposte.
Contenuto della fornitura.
Ciascun record presente nella fornitura e' contraddistinto da uno
specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina
l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura delle dichiarazioni modello
770/2001 sono:
record di tipo "A": e' il record di testa della fornitura e
contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto
responsabile dell'invio telematico (fornitore);
record di tipo "B": e' il record contenente i dati anagrafici
del contribuente e gli altri dati del modello base;
record di tipo "E": e' il record contenente i dati relativi ai
quadri del modello 770/2001;
record di tipo "Z": e' il record di coda della fornitura e
contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.
Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto
informativo dei record inseriti nella fornitura.
Quadro SA.
Il campo 12 "Qualifica" assume, oltre ai valori gia' previsti nel
citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, gli
ulteriori valori:
T1 - indennita' a deputato in carica;
T2 - assegno vitalizio diretto o di reversibilita';
T3 - indennita' e assegno vitalizio a deputato cessato dal
mandato in corso d'anno.

 


Allegato C


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato