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Il consiglio regionale ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui
all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive), ed in attuazione dell'art. 4, comma 3-bis, della legge
16 novembre 2001, n. 405 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria), e' fissata nella misura
dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini
dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di
tale imposta.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai redditi
determinati ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a lire 20 milioni
(euro 10.329,14).
Art. 2.
1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano
per usi civili, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47
(Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo
sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina),
limitatamente all'anno 2002 e' fissata in misura non superiore a lire
30 (euro 0,015) per metro cubo di gas erogato.
Art. 3.
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45
dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione
nel bollettino ufficiale della regione Piemonte.
La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
Torino, 13 dicembre 2001
p. Il presidente: Casoni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato