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Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2001
Modalita' di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ai sensi
dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1) Modifiche al decreto 31 luglio 1998.
1.1. Al decreto 31 luglio 1998, recante modalita' tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di
esecuzione telematica dei versamenti, sono apportate le modifiche di
cui ai punti successivi.
1.2. Il titolo del capo III e' sostituito dal seguente:
"Modalita' tecniche di registrazione telematica dei contratti di
locazione e di affitto di beni immobili".
1.3. L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Utenti) - 1. Si definiscono utenti del servizio
dell'Agenzia delle entrate, che consente la registrazione dei
contratti di locazione e di affitto di beni immobili e il versamento
delle relative imposte per via telematica, i soggetti obbligati alla
registrazione ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle
disposizioni concernenti limposta di registro approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.".
1.4. L'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Modalita' di registrazione) - 1. Gli utenti di cui
all'art. 14 possono procedere alla registrazione telematica dei
contratti di locazione e di affitto di beni immobili con le modalita'
di seguito indicate:
a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o
Internet in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per
la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta sulle attivita' produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto e dei sostituti d'imposta;
b) tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
c) tramite le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni
nazionali stipulate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
d) tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei
ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di Commercio, Industria,
Agricoltura ed Artigianato;
e) tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o
federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata
capacita' tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.".
1.5. L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Costituzione e autenticazione dei file). - 1. I dati dei
contratti per i quali si richiede la registrazione telematica devono
essere contenuti in file. Ciascun file puo' contenere i dati relativi
ad uno o piu' contratti che si riferiscono ad un solo utente che
richiede la registrazione telematica.
2. I file possono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate solo
se corredati del codice di autenticazione per il servizio Entratel o
del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le
modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato
tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al presente
decreto.".
1.6. L'art. 17 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Abilitazione). - 1. Gli utenti che procedono direttamente
alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto
devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet in
relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle
proprie dichiarazioni.
2. Gli incaricati, le organizzazioni, le agenzie e i soggetti di
cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono tenuti a
richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, e devono
operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
3. Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione gli utenti
di cui all'art. 14 gia' abilitati per la trasmissione telematica
delle proprie dichiarazioni. Analogamente, i soggetti di cui all'art.
15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), che gia' hanno ottenuto
l'abilitazione al servizio telematico Entratel non sono tenuti a
richiedere una nuova abilitazione.
4. Gli utenti che intendono avvalersi dei soggetti di cui all'art.
15, comma 1, lettera e), sono tenuti a darne comunicazione alla
direzione regionale o agli uffici dell'Agenzia delle entrate
territorialmente competenti in base al proprio domicilio fiscale.
5. La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i seguenti
dati identificativi sia dell'utente sia del soggetto che esso intende
delegare:
a) codice fiscale;
b) cognome e nome, per le persone fisiche;
c) denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del
rappresentante legale o negoziale per i soggetti diversi dalle
persone fisiche;
d) domicilio fiscale.
Analoga comunicazione deve essere effettuata nel caso di revoca
della delega.".
1.7. L'art. 18 e' abrogato.
1.8. L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Revoche). - 1. L'abilitazione al servizio telematico
Entratel o Internet puo' essere revocata a fronte delle seguenti
circostanze:
a) estinzione del soggetto abilitato;
b) gravi irregolarita' nella trasmissione dei dati relativi ai
contratti o delle informazioni necessarie per effettuare i versamenti
mediante addebito automatico su conto corrente convenzionato, di cui
al successivo art. 21.
2. L'ufficio che adotta il provvedimento di revoca ne da
comunicazione all'interessato.".
1.9. L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Esecuzione della registrazione telematica). - 1. La
registrazione avviene mediante la trasmissione telematica dei dati
del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma
scritta, entro il termine previsto per la registrazione, secondo le
specifiche riportate nell'allegato tecnico bis, senza ulteriori
adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 23.
2. La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati
sono correttamente ricevuti dall'Agenzia delle entrate.
3. L'Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di cui
all'art. 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attesta la registrazione di ogni
singolo contratto mediante apposite ricevute, di cui all'art. 22,
comma 4, valide a tutti gli effetti di legge.".
1.10. L'art. 21 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Modalita' di versamento telematico). - 1. Il versamento
delle imposte di registro, di bollo nonche' degli eventuali interessi
e sanzioni dovuti per la registrazione deve essere effettuato, con le
modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per
via telematica, includendo nel file contenente i contratti
alternativamente:
a) le coordinate del conto corrente degli utenti di cui all'art.
14, se questi ultimi procedono direttamente alla registrazione
telematica dei contratti di locazione e di affitto oppure si
avvalgono dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), c),
d) o e), e comunicano formalmente agli stessi il proprio consenso
all'uso delle predette coordinate all'atto dell'incarico di
provvedere alla registrazione telematica;
b) le coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all'art.
15, comma 1, lettera b), c), d) o e), se questi ultimi eseguono la
registrazione dei contratti di locazione e di affitto per conto degli
utenti di cui all'art. 14.
2. Il conto corrente da utilizzare per effettuare il versamento di
cui al comma 1 deve essere intrattenuto presso un istituto di credito
convenzionato con l'Agenzia delle entrate.
3. Gli uffici controllano la regolarita' dei versamenti effettuati
ai sensi del comma 1 e richiedono, in caso di omesso o insufficiente
versamento, la maggiore imposta, gli eventuali interessi e le
sanzioni.".
1.11. L'art. 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Ricevute di ricezione del file, di attestazione della
registrazione e di avvenuto versamento). - 1. L'Agenzia delle entrate
attesta l'avvenuta ricezione dei file contenenti i dati dei
contratti, per i quali si richiede la registrazione telematica, e le
informazioni riguardanti i relativi versamenti mediante apposite
ricevute nelle quali sono indicati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente o da uno dei
soggetti di cui all'art. 15, comma 1, let tere b), c), d) o e);
c) il protocollo attribuito al file dall'Agenzia delle entrate
all'atto di ricezione dello stesso;
d) il numero dei contratti contenuti nel file;
e) gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione
non e' stata effettuata ai sensi del successivo comma 4.
Per ognuno di tali contratti e' evidenziato il motivo dello scarto.
2. La ricevuta di cui al comma 1 non e' prodotta se il file cui si
riferisce e' scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il
servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet,
in base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2
dell'allegato tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter del
presente decreto;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di
riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di un invio
dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente,
per i file inviati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere
b), c), d) o e);
d) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo distribuito dal l'Agenzia delle entrate.
3. Nei casi previsti dal comma 2 lo scarto del file e' comunicato,
tramite il servizio telematico, al soggetto che ha effettuato la
trasmissione del file. Tutti i contratti, i cui dati sono contenuti
nel file scartato, sono respinti.
4. L'Agenzia delle entrate attesta la registrazione di ogni singolo
contratto mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
a) i dati trasmessi dall'utente o da uno dei soggetti elencati
all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) o e);
b) la data e gli estremi di registrazione.
5. Con successiva ricevuta l'Agenzia delle entrate comunica l'esito
dell'addebito eseguito dall'istituto di credito in relazione al
versamento delle imposte di registro, di bollo e degli eventuali
interessi e sanzioni dovuti per la registrazione.
6. La ricevute di cui al comma 4 non sono prodotte per omessa o
errata indicazione dei dati richiesti per la registrazione telematica
di cui all'art. 20, comma 1, e all'art. 21.
7. Le ricevute, munite del codice di autenticazione per il servizio
Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, sono
rese disponibili per via telematica al soggetto che ha apposto il
proprio codice di autenticazione o di riscontro al file di contratti
cui si riferiscono le ricevute medesime.
8. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute di cui al comma 4
sono rese disponibili per l'acquisizione per via telematica entro
cinque giorni lavorativi dal corretto invio del file e per un periodo
non inferiore a trenta giorni lavorativi.
9. Le ricevute di cui al comma 4, che attestano la registrazione
dei singoli contratti, sono comunque rese disponibili per i
contraenti nell'ufficio presso cui il contratto e' stato registrato
non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio del
file.".
1.12. L'art. 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Adempimenti a carico dei soggetti che effettuano la
registrazione telematica). - 1. Gli utenti devono consegnare alla
parte contraente copia della ricevuta che attesta la registrazione di
cui all'art. 22, comma 4.
2. I soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed
e), sono tenuti a rilasciare agli utenti che hanno conferito loro
l'incarico di provvedere alla registrazione telematica:
a) una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione;
b) due copie della ricevuta di cui all'art. 22, comma 4;
c) una copia della ricevuta di cui all'art. 22, comma 5.
3. Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall'art.
18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, i contratti unitamente alle ricevute di cui
all'art. 22, commi 4 e 5, anche al fine di consentire i controlli da
parte dell'Agenzia delle entrate.".
2) Specifiche tecniche.
2.1. L'allegato tecnico bis e' sostituito dalle specifiche tecniche
allegate al presente provvedimento.
3) Norme finali e transitorie.
3.1. Le norme contenute nel presente provvedimento si applicano dal
1 gennaio 2002. La lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto
31 luglio 1998, come modificato del presente provvedimento, si
applica a partire dal 1 febbraio 2002.
Motivazioni.
L'Agenzia delle entrate ha l'obiettivo di ampliare l'offerta di
servizi fruibili per via telematica.
L'Agenzia con il presente provvedimento disciplina, ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2001, n. 404, le modalita' tecniche di registrazione telematica dei
contratti di locazione e affitto, divenuta obbligatoria per i
possessori di almeno cento unita' immobiliari e facoltativa per tutti
gli altri soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.
Viene, quindi, attuato l'allargamento della platea di soggetti che
possono effettuare, direttamente o tramite soggetti incaricati o
delegati, la registrazione telematica dei contratti di locazione,
estendendo, di conseguenza, anche agli utenti del servizio telematico
Internet cio' che era gia' disponibile per gli utenti del servizio
Entratel. Parallelamente, viene ampliato anche il novero di soggetti
che svolgono il ruolo di intermediari telematici tra gli utenti e
l'Agenzia delle entrate comprendendo tra essi anche le organizzazioni
della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; le
agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori
tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed
artigianato; altri soggetti, anche organizzati in forma associativa o
federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata
capacita' tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.
E' mutata, inoltre, la modalita' di versamento dell'imposta di
registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni, che
dovranno essere versate non piu' mediante RID ma, sempre per via
telematica, con le modalita' previste dal decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998.
Legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 1997, concernente la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, come
integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, recante
disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte
di soggetti pubblici.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998,
recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto 31 luglio 1998 del direttore generale del dipartimento
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12
agosto 1998, concernente modalita' tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni.
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 15 dicembre 1998, sulla disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001,
recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di
collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la
presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2001
Il direttore: Romano



SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE
DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO
DI BENI IMMOBILI E AL VERSAMENTO
DELLE RELATIVE IMPOSTE PER VIA TELEMATICA.

1. Caratteristiche generali dei servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate
Le caratteristiche generali del servizio telematico Entratel sono
descritte nell'allegato tecnico, paragrafo 1; quelle del servizio
telematico Internet sono descritte nell'allegato tecnico ter,
paragrafi 1 e 2.
2. Codici di autenticazione e di riscontro
La registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni
immobili e il versamento delle relative imposte per via telematica
comporta la necessita' di adottare un meccanismo che permetta
all'Agenzia delle entrate di verificare:
a) l'identita' dell'utente;
b) l'integrita' dei dati ricevuti, cioe' l'impossibilita' che
il file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
Analogamente i soggetti che ricevono un file che contiene le
ricevute di cui all'art. 22, hanno necessita' di disporre di
strumenti che permettano di verificare che la ricevuta sia stata
prodotta dall'Agenzia delle entrate esattamente nella forma e nel
contenuto rilevabile dal file elettronico.
Per consentire le verifiche sopra descritte, i file trasmessi e
ricevuti tramite il servizio Entratel devono essere corredati di un
codice di autenticazione, secondo quanto riportato nell'allegato
tecnico, paragrafo 2 e i file trasmessi e ricevuti dall'utente
tramite il servizio Internet devono essere corredati di un codice di
riscontro, secondo quanto riportato nell'allegato tecnico ter,
paragrafo 3.
2.1. Costituzione del file di contratti.
Il file oggetto della trasmissione telematica deve essere
conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0
(raccomandazione W3C 10 febbraio 1998). Il file DTD (Document Type
Definition) contiene le definizioni dei tipi di informazioni da
trasmettere per ogni file di contratti.
Al fine di una corretta gestione dei documenti, il file XML deve
essere scritto utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e
codificato con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per i sistemi
operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO
8859-1 Latin 1.
Per esigenze di ottimizzazione, i file in formato compresso da
trasmettere tramite il servizio telematico Entratel non devono
superare la dimensione equivalente ad un floppy da 3,5 pollici (1,38
MB); i file XML in formato espanso da trasmettere tramite il servizio
Internet non devono superare la dimensione di 3 MB.
Prima di procedere alla trasmissione del file contenente i
contratti, il soggetto che effettua la trasmissione telematica e'
tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle
entrate che provvede a:
sottoporre il file contenente i dati dei contratti e dei
relativi versamenti ad una funzione che controlla la correttezza
formale dei dati;
includere nel file le coordinate del conto corrente sul quale
addebitare il versamento delle imposte di registro, di bollo nonche'
degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione;
cifrare il file con la chiave privata del soggetto che effettua
la trasmissione, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione
che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce, se si
utilizza il servizio Entratel; sottoporre il file ad una funzione che
calcola un riassunto del file stesso e cifrare il riassunto del file
con il PINCODE dell'utente se si utilizza il servizio Internet.
2.2. Ricezione del file di contratti, predisposizione ed
elaborazione delle ricevute.
Le modalita' di ricezione del file, di predisposizione ed
elaborazione delle ricevute sono analoghe a quelle previste per i
file di dichiarazioni, descritte nell'allegato tecnico, paragrafi
2.2, 2.3 e 2.4 per il servizio Entratel e nell'allegato tecnico ter,
paragrafi 3.2 e 3.3 per il servizio Internet.
3. Corretta impostazione dei dati dei contratti
Dati generali del file
Codice fiscale del fornitore
Indicare il codice fiscale del soggetto obbligato alla
registrazione che si avvale del servizio telematico direttamente o
tramite i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed
e).
Codice fiscale conto
Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto
corrente convenzionato su cui vengono addebitate le somme dovute.
Codice ufficio
Indicare il codice dell'ufficio locale o del registro presso cui
i soggetti obbligati richiedono la registrazione (art. 9 - decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).
Valuta del prelievo
Il pagamento delle somme dovute puo' avvenire esclusivamente in
euro.
Con la valuta indicata devono essere espressi tutti gli importi
dovuti.
Gli importi devono essere arrotondati ai centesimi di euro.
Dati generali del contratto
Tipo contratto
Indicare "S" se il contratto e' scritto o "V" se il contratto e'
verbale.
Identificativo del contratto
Indicare il codice, numerico o alfanumerico, con il quale le
parti contraenti individuano il contratto.
Data di inizio e fine del contratto, data di stipula e data di
nascita delle persone fisiche
Le date devono essere fornite nel formato GG/MM/AAAA oppure
GG-MM-AAAA.
Soggetto ad IVA e/o esente e/o agevolato
Le indicazioni di contratto "soggetto ad IVA" e/o "esente" e/o
"agevolato" (legge 9 dicembre 1998, n. 431), vanno fornite soltanto
nel caso in cui ricorra l'ipotesi indicata.
Oggetto della locazione
Per l'oggetto della locazione, utilizzare i codici riportati
nella tabella A.

Tabella A


Codice Oggetto della locazione Aliquota da applicare
-- -- --
01 fondi rustici 0,50%
02 immobili urbani 2%
03 altri immobili (*) 2%
(* ) terreni edificabili, costruzioni commerciali, ecc.

Tipo pagamento
Indicare "P" se l'importo calcolato per la registrazione si
riferisce alla prima annualita' o "T" se si riferisce all'intera
durata del contratto.
Imposta di registro
Per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti
indicazioni.
Per l'affitto di fondi rustici (codice "01") si dovra' applicare
l'aliquota dello 0,50% al corrispettivo annuo moltiplicato per il
numero di annualita'.
Per le sole locazioni di immobili urbani (codice "02") di durata
pluriennale, anche arredati, l'imposta puo' essere assolta:
1) per la prima annualita' nella misura del 2% sull'importo del
canone annuo; per le annualita' successive alla prima l'imposta deve
essere determinata sul canone annuo aggiornato o adeguato;
2) per l'intera durata del contratto nella misura del 2% del
canone pattuito per tutte le annualita' del contratto con una
detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del
vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle
annualita' (vedi Tabella B). In questo caso non hanno effetto gli
eventuali adeguamenti e aggiornamenti del canone.
N.B. La base imponibile nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 e'
ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 8 della legge
9 dicembre 1998, n. 431.

Tabella B


Durata del contratto Metà del tasso Detrazione
espressa in anni d'interesse legale (3,5%) percentuale
-- -- --
2 1,75% 3,5%.
3 1,75% 5,25%
4 1,75% 7%

Per tutti gli altri immobili, diversi dagli urbani e dai fondi
rustici (codice "03") l'imposta deve essere rapportata all'intera
durata del contratto, applicando l'aliquota del 2% al corrispettivo
annuo per tutte le annualita'.
Nel caso in cui l'imposta calcolata per la registrazione del
contratto risulti inferiore a euro 51,65 e' comunque dovuta l'imposta
nella misura fissa di euro 51,65.
Qualora oggetto di registrazione sia un contratto relativo ad un
immobile il cui corrispettivo e' assoggettato all'imposta sul valore
aggiunto, si applica l'imposta di registro nella misura fissa euro
51,65.
Attenzione: qualora l'importo indicato risulti inferiore
all'imposta di registro dovuta, la registrazione non verra' eseguita.
Imposta di bollo
L'imposta di bollo e' dovuta sui contratti scritti nella misura
di euro 10,33 per ogni foglio (4 facciate per un totale di 100 linee)
o frazione.
Sanzioni relative all'imposta di registro
Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta
di registro dovuta per tardiva registrazione.
Sanzioni relative all'imposta di bollo
Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta
di bollo dovuta.
Interessi
Rappresenta l'importo di eventuali interessi.
Numero di pagine
Indicare il numero di pagine che costituiscono il contratto; la
pagina e' costituita da una facciata.
Canone
L'indicazione del canone pattuito deve comprendere il tipo
canone: mensile, annuo, intera durata, ed il corrispettivo.
Nel caso di locazione di immobili urbani devono seguirsi le
seguenti istruzioni:
1) contratti la cui durata e' inferiore all'annualita', ad
esempio contratto di durata di 3 mesi: deve essere indicato il tipo
canone uguale I "canone intera durata" e l'importo da indicare e'
quello del corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto;
2) contratti la cui durata coincide con una o piu' annualita'
complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4 anni:
canone annuo costante (si intende costante anche il canone
suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato il
tipo canone uguale A "canone annuo" e l'importo da indicare e' quello
del canone annuo;
canone annuo variabile (si intende variabile il canone
determinato con importi diversi per le varie annualita): deve essere
indicato, per ogni annualita', il relativo canone;
3) contratti la cui durata non coincide con annualita' complete
a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40 mesi
(s'intende costante anche il canone suscettibile di adeguamenti o
aggiornamenti): deve essere indicato il tipo canone M "canone
mensile" e l'importo da indicare e' quello del canone mensile.
Dati dell'immobile
Vanno indicati i dati relativi all'ubicazione dell'immobile:
comune, provincia, indirizzo ed i dati catastali (categoria e rendita
catastale). Qualora il fabbricato non sia ancora censito, indicare la
rendita proposta ovvero quella attribuita a fabbricati simili gia'
censiti (presunta).
Dati dei soggetti
Vanno indicati i soggetti destinatari del contratto, cioe' coloro
che concedono in locazione o affitto l'immobile (locatori) e coloro
che ricevono in locazione o affitto l'immobile (conduttori).
I dati richiesti vanno forniti tenendo conto delle seguenti
indicazioni.
Per le donne coniugate indicare il cognome da nubile. Il nome va
riportato senza abbreviazioni (es. Giancarlo o Gian Carlo e non
G.Carlo).
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata
la denominazione, la ragione sociale o la ditta.
Per il sesso deve essere indicato M o F per le persone fisiche, S
per le persone non fisiche.
Per la provincia cui appartiene il comune di nascita deve essere
indicata la sigla automobilistica (ROMA = RM, stato estero = EE).
Il codice fiscale va sempre indicato.
Il domicilio fiscale deve essere riportato specificando il
comune, la provincia, la via e il numero civico; in mancanza del
domicilio fiscale indicare la residenza.
4. Aggiornamenti
Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche
descritte nel presente allegato e, in generale, le novita' piu'
rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'Agenzia delle
entrate attraverso un servizio di informativa agli utenti,
disponibile all'interno del servizio telematico.
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato