logorete.gif (5085 byte)
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2001
Modalita' di riversamento all'erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto di dicembre 2001.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
Dispone:
1. Le somme versate ai concessionari del Servizio nazionale della
riscossione, alle banche ed alle agenzie postali a titolo di acconto
dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 20, 21 e 24 dicembre 2001
devono essere riversate in Banca d'Italia - Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano, sulla contabilita'
speciale denominata "fondi della riscossione", distintamente per
ciascuna giornata ovvero congiuntamente, entro le ore 16,30 del 28
dicembre 2001.
2. La predetta sezione di tesoreria e' autorizzata a prelevare,
dalla citata contabilita' speciale, le somme versate ai sensi del
punto 1 per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello
Stato (cap. 1203/1) entro la stessa data del 28 dicembre 2001, ad
eccezione di lire 140 miliardi, quale stima del gettito dell'acconto
dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione siciliana,
salvo successivo conguaglio.
3. La somma sopra indicata e spettante alla Regione siciliana,
verra' riversata, dalla stessa sezione di tesoreria provinciale,
direttamente alla Cassa regionale siciliana entro la data del 28
dicembre 2001.
4. I concessionari della riscossione, le banche e le Poste Italiane
S.p.a. trasmettono in via telematica, insieme o separatamente, a
seconda che abbiano o meno eseguito un bonifico unico, i dati
relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul
valore aggiunto nelle giornate 20, 21 e 24 dicembre all'Agenzia delle
entrate entro il 3 gennaio 2002.
5. Gli intermediari di cui al punto 4 possono riversare
cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di
acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 19, 20,
21 e 24 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le
quattro giornate, dovra' pervenire all'Agenzia delle entrate entro il
28 dicembre 2001.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Motivazioni.
I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta
sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, ad eseguire il pagamento dell'I.V.A.
dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.
Il versamento dell'imposta e' effettuato, ai sensi degli articoli
19, commi 1 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e art.
1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, mediante
delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali, o ai
concessionari del Servizio nazionale della riscossione. Il
riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi
avvenire, come disposto dall'art. 6, comma 5-bis, della citata legge
n. 405 del 1990, non oltre il successivo 31 dicembre.
L'art 2, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409, prevede, limitatamente
all'anno 2001, che i contribuenti versino le somme dovute entro il 24
dicembre, onde consentire ai concessionari del Servizio nazionale
della riscossione, alle banche e alle Poste Italiane S.p.a. di
riversare entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.
Con il presente atto, pertanto, si dispongono, come previsto
dall'art. 6 della predetta legge n. 405 del 1990, i tempi e le
modalita' per il riversamento all'erario, avendo acquisito sulle
esposte determinazioni, il parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato.
Riferimenti normativi dell'atto.
Ordinamento delle Agenzie.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1).
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
Disposizioni relative al versamento dell'acconto I.V.A.
Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (art. 6, comma 2, 5-bis, 5-ter).
Legge 23 novembre 2001, n. 409.
Roma, 17 dicembre 2001
Il direttore: Ferrara


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato