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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la
disciplina delle attivita' di gioco, che riserva allo Stato
l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e dei concorsi
pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi
natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una
posta in denaro;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, che ha
riordinato l'imposta unica sui concorsi e sulle scommesse, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art.
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'organizzazione e
l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su
competizioni sportive organizzate dal CONI, emanato ai sensi
dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
Visti gli articoli 16 della convenzione tipo che accede alla
concessione per l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con
decreto ministeriale 7 aprile 1999, e 5 della convenzione tipo per
l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse
ippiche approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 che
prevedono il pagamento da parte dei concessionari del minimo annuo
garantito, in base al quale e' stata aggiudicata la concessione;
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione e economica, il potere di
sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2001, che ha
sospeso, fino al 15 dicembre 2001, i termini relativi al versamento
dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000;
Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Ministro delle finanze 28 maggio 2001, alla disciplina delle
modalita' della ripresa della riscossione dell'imposta unica sospesa;
Decreta:
Art. 1.
1. L'imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, il cui pagamento e' stato sospeso, per effetto del
decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001, nei confronti dei
concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e
sportive disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e dal decreto ministeriale 2 giugno 1998, n.
174, e' versata il 17 dicembre 2001.
Art. 2.
1. Il pagamento di cui al comma 1 e' effettuato in unica soluzione
con le modalita' di versamento vigenti, indicando come causale
"Imposta 2001 sospesa - concessione cod. n. ".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2001
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato