DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per lanno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per lanno finanziario 2002.
2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per lanno 2003 e 3.174 milioni di euro per lanno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno 2002 una relazione che prospetta analiticamente gli effetti prodotti sullandamento delle entrate dai provvedimenti legislativi recanti incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo. La relazione indica i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
5. Fino alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non possono essere emanati i decreti di cui allarticolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono destinate prioritariamente al conseguimento della misura del saldo netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dellIRPEF per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico)
1. Allarticolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè ogni altra persona indicata
nellarticolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dellautorità
giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per lanno 2000, lire 516.000
per lanno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1º gennaio 2002 da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione alleffettivo
onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire
240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per lanno
2001 limporto di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero
a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo,
a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere
dal 1º gennaio 2002 limporto di 285,08 euro è comunque aumentato
a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69
euro. A decorrere dallanno 2002 la misura della detrazione è stabilita
in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti
con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico;
2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due
figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12
euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico.
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dellarticolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è
aumentata a 774,69 euro».
2. Allarticolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio».
3. Allarticolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte
sui redditi, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c-bis) è
inserita la seguente:
«c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;».
4. Larticolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, è abrogato.
5. Allarticolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13
è sostituito dal seguente:
«13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle
aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per
cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità
della spesa è subordinata allottenimento da parte dellazienda
della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei
casi previsti dalla legge».
6. Il disposto dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sospeso per lanno 2002.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di beni di impresa)
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo allesercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dellesercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
3. I soggetti di cui allarticolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano limporto dellimposta sostitutiva liquidata nellammontare delle imposte di cui allarticolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per lattribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.
4. Limprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui allarticolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per lesclusione dei beni stessi dal patrimonio dellimpresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche, dellimposta regionale sulle attività produttive, dellimposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta allimposta sul valore aggiunto, limposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dellimposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con laliquota propria del bene.
5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dallapplicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dellarticolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per lattribuzione della rendita catastale.
6. Limprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dellimposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sullimporto delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni contenute nellarticolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dallarticolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dellimposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dellarticolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica larticolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti allalbo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nellelenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito allintero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui lassegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dellimposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dellarticolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo allesercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dellimposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. Limposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. Lapplicazione dellimposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.
12. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
13. Al comma 2 dellarticolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: «Decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Decorsi due anni». Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dellimposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate allufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dellarticolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonchè la nuova tariffa dellimposta di bollo dovuta su tali atti.
Art. 4.
(Riserve e fondi in sospensione di imposta)
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dellesercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001, possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
2. Limposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa allesercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dellesercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sullimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati allimposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dellimpresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dellammontare delle imposte di cui al comma 4 dellarticolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dellarticolo 105; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.
4. Limposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se limposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga allarticolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui allarticolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. Lammontare delle riserve o fondi assoggettati allimposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonchè gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa allesercizio di cui al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, laccertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Art. 5.
(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui allarticolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica larticolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti allalbo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonchè nellelenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. Limposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dellarticolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1º gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. Limposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sullimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato è riferito allintero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dellestensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dellimposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dellAmministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito dimpresa in quote costanti nellesercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1º gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. Lassunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dellarticolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati allapplicazione dellimposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dellestensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.
Art. 6.
(Modifica allarticolo 2474 del codice civile)
1. Al secondo comma dellarticolo 2474 del codice civile, come modificato dallarticolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: «soci» sono inserite le seguenti: «relative alle società di nuova costituzione».
Art. 7.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui allarticolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica larticolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. Limposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
3. Limposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sullimporto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dellestensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dellimposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dellAmministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dellimposta di registro e dellimposta ipotecaria e catastale.
Art. 8.
(Soppressione dellimposta comunale sullincremento di valore degli immobili)
1. Limposta comunale sullincremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati allimposta straordinaria sullincremento di valore degli immobili di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è escluso lobbligo della dichiarazione di cui allarticolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando allammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dallarticolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.
Art. 9.
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nellanno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lincentivo fiscale previsto dallarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui allarticolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dellimmobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dallIRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di unaliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dellunità immobiliare risultante nellatto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro limporto massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
3. Allalinea del comma 1 dellarticolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
4. Allarticolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
5. Allarticolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito,
la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti
è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e
dalla natura del contratto purchè stipulato da organizzazione non governativa
riconosciuta idonea ai sensi dellarticolo 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49».
6. Ai fini delladozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per lanno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dellincentivo previsto dallarticolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, previsto ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nella misura del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell1,9».
8. Allarticolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dallarticolo
31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 1998 al 2002»
e le parole: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» sono sostituite
dalle seguenti: «negli anni dal 1998 al 2002»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2002»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2003».
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dallattuazione delle disposizioni di cui al comma 8, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
10. Allarticolo 34, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «consorzi», sono aggiunte le seguenti: «nonchè alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)».
11. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe destimo conseguenti allattuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dellAmministrazione finanziaria provvedono allinserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dallapplicazione degli studi di settore di cui allarticolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 ladeguamento alle risultanze derivanti dallapplicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dellimposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
14. Allarticolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «negozi ed assimilati», sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle imprese che esercitano lattività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva».
15. Allarticolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4 le parole: «28 febbraio 2002», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2002»;
b) al comma 2, allalinea, le parole: «Per il periodo di imposta
in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge»; le parole:
«la medesima dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «la
dichiarazione di emersione»;
c) al comma 2, lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano
nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile
dichiarato rispetto a quello relativo al periodo dimposta precedente,
hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno
fatto emergere con la dichiarazione, allapplicazione sullincremento
stesso di unimposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) e dellimposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG),
con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione
di unaliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15
per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo
periodo di imposta. Limposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dellincremento del reddito
imponibile dichiarato»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La contribuzione e limposta sostitutiva dovute per il primo
periodo dimposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del
comma 2, sono versate in ununica soluzione, entro il termine di presentazione
della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate
degli interessi legali, a partire dal predetto termine»;
e) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Per il periodo dimposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dellimposta
sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione,
registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi
a condizione che il versamento dellimposta sia effettuato entro il termine
previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dellIVA.
Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe
violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività
produttive nè quelle previste per lomessa effettuazione delle ritenute
e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione
di emersione»;
f) al comma 7, le parole: «1º gennaio 2002» sono sostituite
dalle seguenti: «1º settembre 2002».
16. Allarticolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente unattività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione».
17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis dellarticolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
18. Allarticolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «spettacoli» sono inserite le seguenti:
«e i tributi connessi»; le parole: «31 luglio 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2001» e le parole:
«31 gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2002»;
b) al comma 2, le parole: «31 gennaio 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2002», ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate
di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre
2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002»;
c) al comma 5, le parole: «15 febbraio 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2003», e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta
da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli
interessi in misura pari al tasso legale».
19. Le disposizioni di cui allarticolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.
20. Allarticolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «per lanno 2001» sono inserite le seguenti: «nonchè di 6 milioni di euro per lanno 2002».
21. Allarticolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «o ad un anno per le società sportive professionistiche». Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.
22. Allarticolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2002».
23. Allarticolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato allestero in zone di frontiera, le parole: «Per lanno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2001 e 2002».
24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dellAnagrafe dei beni immobiliari di cui allarticolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lanno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per lanno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dallattuazione del presente comma.
Art. 10.
(Modificazioni allimposta sulle insegne di esercizio)
1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni
in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche
affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga allarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le tariffe dellimposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere
dal 1º gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione,
si intendono prorogate di anno in anno»;
b) allarticolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione
delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: «delle
prime tre classi»;
c) allarticolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Limposta non è dovuta per le insegne di esercizio
di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono
la sede ove si svolge lattività cui si riferiscono, di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dellarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
prevedere lesenzione dal pagamento dellimposta per le insegne di
esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo
precedente»;
d) allarticolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I comuni, ai fini dellazione di contrasto del fenomeno dellinstallazione
di impianti pubblicitari e dellesposizione di mezzi pubblicitari abusivi,
adottano un piano specifico di repressione dellabusivismo, di recupero
e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio
regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia
di imposta di pubblicità, che tendano a favorire lemersione volontaria
dellabusivismo anche attraverso lapplicazione di sanzioni ridotte
o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili.
A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui allarticolo
11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non
onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici
o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività
ed efficienza dellazione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari
di cui allarticolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e
previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione
del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture,
anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi
pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse
fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dallarticolo 145,
commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti
bonariamente ai sensi del presente comma».
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dellimposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dallattuazione dellarticolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune allentità riscossa nellesercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono allattribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) allarticolo 52, il comma 7 è abrogato;
b) allarticolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «in modo che detta tariffa, comprensiva delleventuale uso
di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai
sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per limposta comunale
sulla pubblicità in relazione allesposizione di cui alla lettera
a) e deliberate dallamministrazione comunale nellanno solare antecedente
ladozione della delibera di sostituzione dellimposta comunale sulla
pubblicità con il canone».
Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)
1. Allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) Settori ammessi: 1) famiglia e valori connessi; crescita
e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso lacquisto
di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza;
religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2)
prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare
e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva
e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica;
protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali.
I settori indicati possono essere modificati con regolamento dellAutorità
di vigilanza da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;».
2. Allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) Settori rilevanti: i settori ammessi scelti, ogni tre
anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;».
3. Allarticolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano
la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via
prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme,
lequilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori
a maggiore rilevanza sociale».
4. Allarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) previsione, nellambito dellorgano di indirizzo, di una
prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di
cui allarticolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze
nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo
restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera
d), nonchè dellapporto di personalità che per professionalità,
competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta lattività
della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare lefficace
esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione
e di nomina dirette a consentire unequilibrata, e comunque non maggioritaria,
rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione
dellorgano. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai
quali è attribuito il potere di designare componenti dellorgano
di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono
essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle
fondazioni;».
5. Allarticolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: «, unitamente» fino a: «comma 6,» sono soppresse.
6. Allarticolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,».
7. Allarticolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione
o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre
società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad
eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo
economico o patrimoniale».
8. Allarticolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.
9. Allarticolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».
10. Allarticolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo
il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera
controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile,
direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o
comunque sia esso determinato».
11. Allarticolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».
12. Allarticolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.
13. Allarticolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione
nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una
società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo
criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto
di procedure competitive; resta salva la possibilità per la fondazione
di dare indicazioni per le deliberazioni dellassemblea straordinaria nei
casi previsti dallarticolo 2365 del codice civile. La dismissione è
comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata
al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro delleconomia e delle finanze e la Banca dItalia
esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
14. LAutorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dallemanazione delle disposizioni dellAutorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dellAutorità di vigilanza, limitano la propria attività allordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa lesecuzione dei progetti di erogazione già approvati.
15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro delleconomia e delle finanze espone lammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui allarticolo 46 della presente legge.
Art. 12.
(Interventi per lulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sullordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 11, che disciplina la durata dellincarico dei componenti
delle commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole: «di cui alla tabella F» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui alle tabelle E ed F»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere
nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti
nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui
allarticolo 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri
e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo
la maggiore anzianità di età»;
b) dopo larticolo 44-bis, è inserito il seguente:
«Art. 44-ter. - (Modifica delle tabelle). 1. I criteri di valutazione
e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati,
su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con
decreto del Ministro delleconomia e delle finanze».
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul
processo tributario, larticolo 2, concernente loggetto della giurisdizione
tributaria, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). 1. Appartengono
alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi
di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e
il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte
e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari,
gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria
successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dellavviso
di cui allarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie
promosse dai singoli possessori concernenti lintestazione, la delimitazione,
la figura, lestensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dellestimo
fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella,
nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle
singole unità immobiliari urbane e lattribuzione della rendita
catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende
la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta
eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la
capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio».
Art. 13.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Il regime agevolato previsto dallarticolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per lanno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.
2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui allarticolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dellarticolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.
3. Per lanno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dellarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dellIstituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento allentrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dellAmministrazione finanziaria.
Art. 14.
(Riduzione dellimposta di consumo sul gas metano)
1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro delleconomia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dellimposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui allarticolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per lanno 2002, di 117.797.672,84 euro per lanno 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 15.
(Disposizioni per il settore dellautotrasporto)
1. Per gli interventi previsti dallarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dallarticolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per lanno 2002 unulteriore spesa di 10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta dallarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dellarticolo 67 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, in materia di ammortamento dei beni materiali,
è sostituito dal seguente:
«10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria
o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette
alla tassa sulle concessioni governative di cui allarticolo 21 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella
misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è
elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».
3. La lettera g) del comma 1 dellarticolo 19-bis 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o riduzione
della detrazione dellIVA per alcuni beni e servizi, è sostituita
dalla seguente:
«g) limposta relativa allacquisto, allimportazione,
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dellarticolo 16, nonché
alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative
di cui allarticolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;
la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».
4. Per gli interventi previsti dallarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dallarticolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per lanno 2002 unulteriore spesa di 11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella disposta dallarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
ONERI DI PERSONALE
Art. 16.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per lanno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dellarticolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dallarticolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi allinterno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per lanno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, lapposito fondo costituito ai sensi dellarticolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dallanno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per lanno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dallanno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dellarticolo 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Unulteriore somma di 35 milioni di euro per lanno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dellautonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per lanno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dellordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui allarticolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per lanno 2002, di 92 milioni di euro per lanno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dallanno 2004.
5. A decorrere dallanno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dellIRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dallarticolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7. Ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonchè degli enti di cui allarticolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nellambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
Art. 17.
(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa)
1. Al comma 3 dellarticolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui allarticolo 41, comma 3, lesame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per lulteriore corso dellaccordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni».
2. Dopo larticolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
integrativa). 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate allarticolo
1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte
in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa
di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui
contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto
dallarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati allarticolo 48, comma 6, inviano
annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa
al Ministero delleconomia e delle finanze, che predispone, allo scopo,
uno specifico modello di rilevazione, dintesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino
costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dallarticolo
40, comma 3, le relative clausole dellaccordo integrativo sono nulle di
diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui allarticolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono
ricompresi anche quelli di cui allarticolo 70, comma 4, del presente decreto
legislativo».
Art. 18.
(Riordino degli organismi collegiali)
1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso lutilizzazione del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delleconomia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dellorgano di direzione politica responsabile, da sottoporre allapprovazione dellamministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.
Art. 19.
(Assunzioni di personale)
1. Per lanno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per lanno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per lanno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonchè di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dellente locale solo nellipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dallarticolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore allunità, nonchè quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonchè agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per lanno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dellapparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nellanno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dellarticolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per lapprovazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro delleconomia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per lassunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dellarticolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui allarticolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare limporto della spesa sostenuta al medesimo titolo nellanno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, allarticolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con unico decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3. Allarticolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dellarticolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».
4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui allarticolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze
armate e i Corpi di polizia nonchè il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco predispongono specifici piani annuali con lindicazione:
a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse
umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente
in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento
può essere garantito mediante lassegnazione delle relative funzioni
a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento allesterno
risulti economicamente più vantaggioso nonchè delle conseguenti
iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti
da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita
copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio
verificatesi al 31 dicembre dellanno precedente a quello di riferimento.
Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già
considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dallanno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui allarticolo 2 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dallarticolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dellIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubblice amministrazioni, ai sensi dellarticolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando allincarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dallUnione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.
13. Nellambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dellambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui allarticolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dellaccesso alla dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con limpiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate allaggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente alliscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dellattività di ricerca della Scuola superiore delleconomia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui allarticolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente indisponibilità di posti di professore, la medesima Scuola può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria.
Art. 20.
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia)
1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dellarticolo 21, comma 2, dellordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dallarticolo 13 dellordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nellambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nellambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonchè di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività delle stesse.
Art. 21.
(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)
1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per lanno 2002, di 40 milioni di euro per lanno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dallanno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità
per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di
età non superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la
ferma breve ovvero prefissata senza demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza
delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in
qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dallarticolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.
Art. 22
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
1. Nel quadro della piena valorizzazione dellautonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.
2. Il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per lattuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nellambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto allufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dellorganico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno allhandicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.
4. Nel rispetto dellorario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nellistituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre lorario dobbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. Linsegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato allinterno del piano di studi obbligatorio e dellorganico di istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dellinfanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dellofferta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione di cui allarticolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono lesame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dallarticolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui allarticolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui allarticolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso lesame di ammissione loro riservato nonchè il periodo di formazione e lesame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi lespletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.
10. Lorganizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. Lorganizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dellIstituto nazionale di documentazione per linnovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui allarticolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino allapprovazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui allarticolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti allapplicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dellistruzione secondaria superiore.
13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, lIstituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore delleconomia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui allarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.
14. Allarticolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «straordinario» è soppressa;
b) le parole: «lire 1,5 miliardi nel 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «5.164.589,99 euro a decorrere dallanno 2002»;
c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A tale fine, per
la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e
per la valorizzazione delle professionalità connesse con lutilizzo
delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura
non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno,
sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale
permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica,
anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità
di attuazione delle disposizioni del presente comma».
Art. 23.
(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dallarticolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Larticolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dellindennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dallarticolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallarticolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva lesecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare provvedimenti per lestensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Art. 24.
(Patto di stabilità interno per province e comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per lanno 2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dellarticolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dellanno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, per lanno 2002, il complesso delle spese correnti, al netto degli interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, non può superare lammontare degli impegni a tale titolo assunti nellanno 2000 aumentato del 6 per cento.
3. Sono escluse dallapplicazione del comma 2 le spese correnti connesse allesercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dallanno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati nellesercizio finanziario 2000.
5. Per gli anni 2003 e 2004, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dellanno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale intervento correttivo si applica al disavanzo dellanno precedente incrementato del tasso di inflazione programmata indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
6. Per lacquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dellarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base dasta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire lesercizio delle funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive affinchè gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano ladesione alle convenzioni di cui al comma 6 o lattuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare lesternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare lefficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui allarticolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento. Per lanno 2002, qualora lente non rispetti i limiti di cui al comma 4, limporto dei trasferimenti ad esso spettante è ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente, dallosservanza del medesimo comma 4 e i risultati conseguiti. Le risorse che si rendono disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, alle province e ai comuni che abbiano rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero delleconomia e delle finanze, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto dello stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto dellobiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata trasmissione delle informazioni lente viene considerato come inadempiente ai fini del raggiungimento dellobiettivo e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente ridotti dell1 per cento rispetto alla riduzione prevista al primo periodo.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero dellinterno, da adottare entro il mese di febbraio 2002.
14. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Art. 25.
(Finanza decentrata)
1. Il comma 7 dellarticolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale allIRPEF, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate
a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dallarticolo
2, dal Ministero dellinterno, a titolo di acconto sullintero importo
delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento,
sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero delleconomia
e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili
dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro lanno
successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero
dellinterno provvede allattribuzione definitiva degli importi dovuti
sulla base dei dati statistici relativi allanno precedente, forniti dal
Ministero delleconomia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua
gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per lesercizio in corso.
Con decreto del Ministero dellinterno, di concerto con il Ministero delleconomia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione.
Laccertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi
derivanti dallapplicazione delladdizionale avviene sulla base delle
comunicazioni del Ministero dellinterno delle somme spettanti».
2. Allarticolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dallarticolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate, con decorrenza dallanno 2002, le seguenti modificazioni:
a) le parole: «A decorrere dallanno 1999» sono soppresse;
b) le parole: «34 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24
per cento al Ministero dellinterno, del 40 per cento»;
c) le parole da: «del 50 per cento» fino a: «è destinato»
sono sostituite dalle seguenti: «e del 20 per cento»;
d) al terzo periodo, dopo la parola: «programmato» sono aggiunte
le seguenti: «ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo,
qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro»;
e) lultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme attribuite
alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche,
anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni».
3. Allarticolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dallarticolo 40 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I componenti degli organi di controllo della società sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dellinterno».
4. Larticolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è
sostituito dal seguente:
«Art. 4. (Attribuzione delle azioni alle regioni). 1. Compiuti
gli adempimenti di cui allarticolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente
attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente
trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata,
con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni
avviano la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro i successivi
sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria
in materia».
5. Allarticolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «30 novembre 2002»;
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione
al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche in una misura
pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio
dello Stato, per lesercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti
dallattività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il
gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dellinterno, è ripartito
dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione allammontare, fornito
dal Ministero delleconomia e delle finanze sulla base dei dati disponibili,
dellimposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente
in funzione del domicilio fiscale risultante presso lanagrafe tributaria.
Per lanno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base
dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero delleconomia
e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al
gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui
il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente
a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione
stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti
per lanno.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente allanno 2003, il Ministero
delleconomia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare
al Ministero dellinterno i dati previsionali relativi allammontare
del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun
comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002
il Ministero dellinterno comunica ai comuni limporto previsionale
del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto
di riduzione dei trasferimenti erariali. Limporto del gettito della compartecipazione
di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dellinterno, nel corso
dellanno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono
erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata
sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi allesercizio
finanziario 2002 comunicati dal Ministero delleconomia e delle finanze
entro il 30 maggio 2003 al Ministero dellinterno e da questo ai comuni,
e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già
erogate».
6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.
7. Per ladozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nellallegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dellinterno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
8. Le risorse del Fondo di cui al comma 7 sono determinate in 51.645.689,90 euro per lanno 2002.
9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellinterno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 7. Il Ministro dellinterno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per laccesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per lanno 2002, ai fini delladozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero dellinterno il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dellinterno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le disposizioni per lattuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ai comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui allarticolo 44 della presente legge una quota non inferiore all85 per cento del totale delle disponibilità del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Per lanno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono fissate in 103.291.379,82 euro.
Art. 26.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)
1. Il comma 11 dellarticolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è sostituito dal seguente:
«11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di
cui allarticolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, risultante a consuntivo per lanno 2001 è mantenuto
allo stesso livello per lanno 2002, è incrementato del tasso di
inflazione programmato a decorrere dallanno 2003 con una utilizzazione
nellambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è
finalizzato allattribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei
mutui ancora in essere. Per lanno 2002 le restanti risorse disponibili
sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il
restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità
di cui allarticolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Ai fini dellapplicazione dellarticolo 9, c