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Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31-12-2001
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2001
Determinazione del contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri e ai bagagli al
seguito - Oneri aggiuntivi ai diritti di imbarco passeggeri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti
nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle
Forze di polizia;
Visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, di
approvazione del regolamento recante norme d'attuazione dell'art. 5,
comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento
dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
Visto l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, nonche'
l'art. 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al
Ministero dei trasporti e della navigazione il potere di stabilire,
con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario
e quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce
a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999 e 14 dicembre 2000 con i
quali, in attesa della "definitiva determinazione dei corrispettivi
previsti dall'art. 5, comma 3 dellalegge n. 217/1992 e dall'art. 8
del decreto ministeriale n. 85/1999, e' stato fissato, a titolo di
contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di
sicurezza relativo ai paseggeri ed al bagaglio al seguito, un onere
aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, pari ad Euro 1,81
(L. 3.500), applicabile rispettivamente fino al 31 dicembre 2000 e
dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre dello stesso anno;
Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000 n. 86/2000 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000 concernente lo
schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali
offerti in regime di esclusiva, la quale annovera tra i compensi
assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo
di sicurezza di cui al citato decreto ministeriale n. 85/1999;
Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE
con la richiamata delibera del 4 agosto 2000 costituisce per le
amministrazioni e gli organi competenti atto di indirizzo cui le
stesse devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, tasse e
corrispettivi in esso indicati;
Considerato che la delibera CIPE n. 86/2000 ed il decreto
ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, prevedono che debba provvedersi
alla determinazione dei compensi per le operazioni di controllo e di
sicurezza avendo a riferimento i costi sostenuti per l'espletamento
ed organizzazione dei servizi, gli obiettivi di funzionalita' del
servizio fissati annualmente nonche' gli standards adottati a livello
internazionale;
Considerata l'emergenza apertasi in materia di sicurezza
aeroportuale a seguito dei recenti gravi accadimenti internazionali
dell'11 settembre scorso che hanno reso necessario da parte delle
autorita' competenti ridefinire il livello dei controlli aeroportuali
e rafforzare le misure di sicurezza negli scali nazionali;
Viste le nuove disposizioni di cui al "Programma nazionale di
sicurezza", approvato nella riunione del Comitato interministeriale
di sicurezza dell'11 ottobre 2001, in corso di attuazione ed il cui
impatto sui costi di gestione ed organizzazione del servizio di
sicurezza relativo al passeggero ed al relativo bagaglio al seguito
e' al momento di difficile commisurazione, tenuto conto anche degli
investimenti che le nuove misure richiedono;
Considerato che e' in fase di emanazione il regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la
sicurezza dell'aviazione civile, cui dovra' uniformarsi il Programma
nazionale di sicurezza appena richiamato, dal quale sara' possibile
rilevare gli standards a livello nazionale ed internazionale per le
funzionalita' di servizio posti a base del calcolo di cui alla
delibera CIPE n. 86/2000;
Considerato che, secondo quanto riferito dall'ENAC con la nota n.
101262 del 19 dicembre 2001, l'attuazione della delibera CIPE n.
86/2000 per la complessita' dei parametri di calcolo non potra'
essere completata entro il termine del 31 dicembre 2001, indicato
dall'art. 1 del decreto ministeriale 14 dicembre 2000;
Riconosciuta pertanto la necessita' di prorogare gli effetti dei
provvedimenti dei decreti 5 luglio 1999 e 29 dicembre 2000, citati in
premessa, fino all'emanazione del provvedimento definitivo di cui
all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ed all'art. 8
del decreto ministeriale n. 85/1999, e comunque non oltre il 31
dicembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Il contributo di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2000,
nella misura in esso stabilita, resta in vigore fino alla definizione
della disciplina organica di cui all'art. 5 del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, ed all'art. 8 del decreto interministeriale 28
gennaio 1999, n. 85, da calcolarsi sulla base dei criteri fissati
dalla delibera CIPE n. 86/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre
2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1 gennaio 2002.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro: Lunardi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato