IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AL TONOMA DEI MONOPOLI Dl STATO
Vista la legge 17 luglio 1942, n.907, sul monopolio dei sali e dei
tabaccati e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n.825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n.724, che reca disposizioni
sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985. n.76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1
gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi
di monopolio;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di
consntno sui tabacchi lavorati;
Visto il regolamento CE n. 1103/07 del 17 giugno 1997, concernente
le guide linea per iintroduzione dell'euro;
Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, con il quale,
tra l'altro, sono state stabilite le disposizioni transitorie valide
fino al 31 dicembre 2001;
Visti i regolamenti CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 e n.
1478/2000 del 19 giugno 2000, con i quali sono stati fissati
irrevocabilmente i tassi di conversione tra l'euro e le monete dei
dodici Stati membri che hanno adottato la moneta unica;
Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50
del 1 marzo 1997, che fissa al 58 per cento l'aliquota di base
dell'imposta di consumo delle sigarette;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328,
convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 21, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recanti misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo, con il quale l'aliquota di base sui sigari e sigaretti e'
stabilita nella misura unica del 23 per cento dei prezzo di vendita
al pubblico;
Visto il decreto 13 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 1999, che
fissa, tra l'altro, nelle allegate tabelle B, C, e D la ripartizione
dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati diversi dalle
sigarette;
Visto il decreto 20 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2000 che
fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico delle sigarette;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure
di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego;
Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite
nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei
monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo piu'
richiesta nel corso del 2001 e' stata quella di L. 210.000 per
chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo
di sigarette si applica l'aliquota di base prevista dall'art. 28,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla
legge 29 ottobre 1993 n. 427, nella misura del 58 per cento stabilita
dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1997;
Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si
applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti
dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e'
pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo
sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di
base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito
sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendila al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella
tabella allegato A, che sostituisce la tabella allegato A, allegata
al decreto direttoriale 20 gennaio 2000, e nelle tabelle allegati B,
C e D, che sostituiscono le tabelle B, C e D allegate al decreto
direttoriale 13 gennaio 1999, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio
2002, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico rispettivamente delle sigarette, dei sigari e
sigaretti, del tabacco da fumo trinciato fino per arrotolare le
sigarette ed altro tabacco da fumo, nonche' dei tabacchi da fiuto e
da mastico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2001
Il direttore generale: CUTRUPI
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2001, Ufficio di
controllo sui Ministeri - economici-finanziari
Registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 382.
TABELLE da pag. 7 a pag. 47 (utilizzare il supporto cartaceo)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato