IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente
risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di
competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito
del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo
articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro "zero
coupon" della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24);
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
prima tranche di "CTZ-24", con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza
31 dicembre 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
Al termine della procedura di assegnazione e' prevista
automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati,
per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale
indicato al primo comma del presente articolo, da assegnare agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui
ai
successivi articoli 12 e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
Art. 2.
L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui
al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono
rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto;
tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso
trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la
vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto
ministeriale n. 143/2000, citato nella premesse, il capitale nominale
assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto
mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in
essere presso la predetta societa'.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui
all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998,
accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.
Art. 4.
Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione il 31 dicembre 2003, tenendo conto delle disposizioni di
cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e
del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui
all'art. 16 del presente decreto.
La determinazione della quota dello scarto di emissione sara'
effettuata in conformita' a quanto disposto dall'art. 13, comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo
n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni
dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento
legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da
rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento
rimane quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.
Art. 5.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di
cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche
in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1,
iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
Art. 6.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei
certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca
d'Italia.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati
dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile
1985.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di
collocamento dello 0,20 per cento.
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico ad apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
corrispondente al capitolo 2987 (unita' previsionale di base 3.1.5.6)
dello stato di previsione per l'anno in corso.
Art. 7.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo
minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non
verranno prese in considerazione.
Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato
nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo
sotto-scrivibile vengono arrotondate per difetto.
Art. 8.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire
entro le ore 11 del giorno 21 dicembre 2001, esclusivamente mediante
trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca
d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.
Art. 9.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle
finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di
aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato
stampa nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla
quota assegnata in asta agli "specialisti".
Art. 10.
In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo
cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di
esclusione".
Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti
modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si
determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre
ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 9.
Art. 11.
L'assegnazione dei certificati verra' effettuata al prezzo meno
elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.
Art. 12.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati
di cui al precedente art. 11, avra' inizio il collocamento della
seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per
cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente
decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima
tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non
inferiore al "prezzo di esclusione". Gli "specialisti" potranno
partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di
sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 27 dicembre 2001.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le
modalita' di cui all'art. 8 del presente decreto e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro;
eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in
considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo
del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per
eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in
considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in
considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione
d'asta.
Art. 13.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ-24", ivi compresa quella
di cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte
assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra'
redatto apposito verbale.
Art. 14.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori
assegnatari il 2 gennaio 2002, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Art. 15.
Il 2 gennaio 2002 la Banca d'Italia provvedera' a versare, con
valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei
certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento,
apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1) art. 8.
Art. 16.
I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e
le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.
Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei certificati e' esente
da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
diritti spettanti agli enti locali.
Art. 17.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,
relativo all'anno finanziario 2003, fara' carico ad appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537
(unita' previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto
ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unita'
previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra
il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello
stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2001
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato