Con lettera circolare del 17 dicembre 2001, protocollo n. 34231,
sono state dettate le istruzioni in materia di tassa di stazionamento
per le unita' da diporto al fine di garantire la leggibilita' degli
importi e facilitare le operazioni di calcolo e di pagamento da parte
dei cittadini, in conseguenza dell'adozione definitiva dell'euro
quale moneta unica dei Paesi dell'Unione europea monetaria a far data
dal 1 gennaio 2002.
Al riguardo, sentito il dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'economia e delle finanze, si precisa che gli importi
espressi in lire dall'art. 17, comma 2, della legge 6 marzo 1976, n.
51, subiscono le seguenti variazioni:
L. 360.000 in 185,92 euro;
L. 1.500 in 0,77 euro;
L. 4.000 in 2,07 euro;
L. 6.000 in 3,10 euro;
L. 8.000 in 4,13 euro.
Il testo del citato art. 17 dovra' pertanto cosi' leggersi:
"L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato
sommando all'importo fisso di euro 185,92 le seguenti somme:
a) Euro 0,77 per ogni cm eccedente metri sette e mezzo e fino a
dodici metri;
b) Euro 2,07 per ogni cm eccedente dodici metri e fino a
diciotto metri;
c) Euro 3,10 per ogni cm eccedente diciotto metri e fino a
ventiquattro metri;
d) Euro 4,13 per ogni cm eccedente ventiquattro metri.".
Tali modifiche sono state effettuate rispettando le regole di
conversione da valuta nazionale ad euro fissate a livello
comunitario, inderogabili e uguali per le valute di tutti i Paesi
aderenti all'Unita' europea monetaria ed in particolare i criteri
contenuti nell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
La conversione operata rispetta il principio della neutralita'
del passaggio all'euro, senza alcun onere per i cittadini.
Il pagamento del dovuto, da effettuarsi obbligatoriamente in euro
a partire dal 1 marzo 2002, dovra' essere eseguito sull'apposito
bollettino di conto corrente postale predisposto per il pagamento
della tassa di stazionamento ovvero, qualora questo non sia
disponibile presso l'ufficio postale prescelto, sugli ordinari
modelli di bollettini di conto corrente postale, come, peraltro, gia'
attualmente consentito.
In tal caso si rammenta che l'importo da corrispondere dovra'
essere versato su conto corrente postale n. 21524004 intestato a
Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, riportando nella
causale del versamento la seguente dizione: legge n. 171/89,
specificando inoltre:
l'anno a cui si riferisce il pagamento della tassa di
stazionamento;
il numero e la sigla dell'ufficio di iscrizione;
la lunghezza fuori tutto espressa in centimetri;
il tipo di imbarcazione (motore, motoveliero, vela con motore
ausiliario);
l'anno di costruzione e/o la data di immatricolazione.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato