Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16
dicembre 2001-15 marzo 2002 non soggetti a legge di autorizzazione
alla ratifica (pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della
legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).
Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 2001-15 marzo 2002 non
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o al decreto del Presidente della Repubblica di
esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15
marzo 2002.
L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.
In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore
precedentemente al 16 dicembre 2001, i cui testi originali non erano
in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre
2001-15 marzo 2002 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero
degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento
trimestrale della Gazzetta Ufficiale datato 15 luglio 2002.
Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in
lingua italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera
facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo
ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la
tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore
per l'ltalia recentemente, per i quali non si riproduce il testo,
essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di
cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).
Tabella n. 1
ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA
NEL PERIODO 16 SETTEMBRE - 15 DICEMBRE 2001
NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA
Per gli atti da pag. 9 a pag. 570 fare riferimento al supporto cartaceo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato