TITOLO I
INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA (I.E.S.)
L'AUTORITA'
Nella sua riunione del Consiglio del 24 aprile 2002;
Visto l'art. 1, commi 28, 29 e 30, della legge 23 dicembre 1996,
n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria determina con proprio provvedimento i dati contabili ed
extracontabili, nonche' le notizie, che i soggetti operanti nei
settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza
radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e
sistematica;
Visto il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
dell'11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38
della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, il quale, in
applicazione della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 650,
disciplina contenuti, modalita' e termini delle suddette
comunicazioni di sistema ed al quale sono allegati modelli e quadri,
per assolvere agli obblighi di informativa, da inoltrare
all'Autorita' entro il 31 luglio di ogni anno;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed, in
particolare, l'art. 1, comma 6, lettera c), numero 9, della stessa
legge n. 249/97, che attribuisce al Consiglio dell'Autorita' per le
garanzie delle comunicazioni le funzioni e le competenze assegnate al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante disposizioni in
materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere
europee; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie delle
comunicazioni n. 9/99 con cui e' stato approvato il regolamento
concernente la promozione della distribuzione e della produzione di
opere europee;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie delle
comunicazioni n. 237/00/CONS che ha modificato il predetto decreto
del Garante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
2000;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie delle
comunicazioni n. 194/01/CONS che ha modificato il predetto decreto,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001;
Visto il regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro
degli operatori di comunicazione, approvato con delibera n.
236/01/CONS, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, ed in particolare l'art. 36;
Considerata la necessita' di modificare le disposizioni attuative
dell'informativa di sistema di cui all'art. 1, commi 28, 29, 30, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23
dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme
all'impianto del nuovo registro degli operatori di comunicazione;
Ritenuto che, al fine di attuare una opportuna semplificazione
degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, e'
necessario sostituire e integrare i modelli e i quadri di cui
all'allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, cosi' come modificato a tali fini dalla
citata delibera n. 194/01/CONS; Udita la relazione del Commissario
relatore dott. Giuseppe Sangiorgi;
Delibera:
Art. 1.
Obbligo della Informativa economica di sistema
1. I soggetti esercenti l'attivita' di radiotelevisione, le
imprese concessionarie di pubblicita', le imprese di produzione o
distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di
giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di
carattere nazionale, i soggetti esercenti l'editoria elettronica e
digitale, cosi' come definiti all'art. 2, comma 1, del regolamento
per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione, adottato con delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 giugno 2001, n.
150, sono obbligati all'invio della Informativa economica di sistema.
2. I soggetti che, pur esclusi dall'elenco di cui all'art. 2,
comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione, esercitano l'attivita'
radiotelevisiva sulla base di un provvedimento giurisdizionale di
natura cautelare, sono tenuti agli stessi obblighi dei soggetti di
cui al comma precedente.
3. L'Informativa economica di sistema, deve essere inviata entro
il 31 luglio di ogni anno ed e' riferita ai dati al 31 dicembre
dell'anno precedente.
4. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, il termine
per l'invio dell'Informativa economica di sistema e' fissato per
l'anno 2002 al 30 settembre.
Art. 2.
Serie di modelli
1. I modelli dell'Informativa economica di sistema sono articolati
in tre serie, rispettivamente: Ridotta, Semplificata e Base. Ciascun
soggetto e' tenuto alla redazione dei modelli relativi ad una sola
delle tre serie previste.
2. La scelta della serie da redigere viene determinata in funzione
del valore dei ricavi del soggetto, con riferimento alle tre
categorie di seguito elencate:
a) i soggetti i cui ricavi risultano minori di 500.000 euro
presentano la comunicazione di sistema in conformita' ai modelli
della serie Ridotta.
b) i soggetti i cui ricavi risultano compresi fra i 500.000 ed i
5.000.000 euro presentano la comunicazione di sistema in conformita'
ai modelli della serie Semplificata.
c) i soggetti i cui ricavi risultano maggiori di 5.000.000 euro
presentano la comunicazione di sistema in conformita' ai modelli
della serie Base.
3. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli maturati al 31
dicembre di ogni anno e derivanti dal solo esercizio delle attivita'
di cui all'art. 1, comma 1. Per i soggetti che esercitano piu'
attivita' tra quelle considerate si tiene conto della somma dei
ricavi derivanti dalle suddette attivita'.
Art. 3.
Dichiarazioni comuni inerenti all'attivita' d'impresa
1. L'Informativa economica di sistema va accompagnata da una
dichiarazione contenente la denominazione o ragione sociale, il
codice fiscale, la sede legale e gli altri dati identificativi del
soggetto segnalante, redatta in conformita' del modello A.
2. I soggetti obbligati all'invio dell'Informativa economica di
sistema debbono presentare una dichiarazione contenente una sintesi
dei dati patrimoniali e reddituali dell'attivita' d'impresa, in
conformita' del modello O.
Art. 4.
Dichiarazioni inerenti all'esercizio delle attivita' tipiche
1. Le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o
riviste, ivi compresi soggetti esercenti l'editoria elettronica e
digitale, sono tenuti ad effettuare la comunicazione in conformita'
con il modello P ed il quadro P1.
2. I soggetti esercenti l'attivita' di radiotelevisione sono
tenuti ad effettuare la comunicazione in conformita' con il modello Q
ed il quadro Q1.
3. I soggetti che esercitano, con qualsiasi tecnologia,
l'attivita' televisiva in ambito nazionale sono tenuti, inoltre,
all'invio di una comunicazione redatta secondo il quadro Q2.
Nei casi di mancato raggiungimento delle quote di riserva previste
dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 9/99/CONS, gli stessi
soggetti dovranno effettuare una dichiarazione in conformita' al
modello D.
4. Le imprese concessionarie di pubblicita' sono tenute ad
effettuare la comunicazione in conformita' con il modello R ed i
quadri R1 ed R2. Sono esentati dall'obbligo di compilazione dei
quadri R1 ed R2, i soggetti tenuti alla compilazione dei modelli
della serie Ridotta.
5. Le agenzie di stampa e le imprese di produzione o distribuzione
di programmi radiotelevisivi sono tenute ad effettuare la
comunicazione in conformita' con il modello S.
6. Per i soggetti che esercitano piu' attivita' tra quelle
considerate l'indicazione dei dati deve essere fornita utilizzando,
per ogni diversa attivita', i pertinenti modelli.
Art. 5.
Soggetti minori
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i
gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo
di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un
solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri l'anno, ovvero di
un solo periodico distribuito in un'unica area geografica
provinciale, ovvero di piu' periodici tutti a carattere scientifico,
sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino
piu' del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano
titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito
locale, sonora o televisiva, sono esonerati dagli obblighi previsti
dai precedenti articoli 2, 3 e 4, e sono tenuti ad effettuare la
comunicazione annuale presentando esclusivamente il modello U.
TITOLO II
ULTERIORI COMUNICAZIONI
Art. 6.
Tirature dei giornali quotidiani
1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, gli editori di giornali
quotidiani provvedono inoltre ad effettuare entro il 15 febbraio di
ciascun anno, la comunicazione dei dati di tirature relativi all'anno
precedente in conformita' del modello T.
Art. 7.
Produttori indipendenti
1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, i produttori indipendenti,
come definiti dall'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n.
122, sono tenuti ad inviare, entro il 15 febbraio di ciascun anno,
una dichiarazione contenente dati relativi all'attivita' svolta nel
corso dell'anno precedente, in conformita' dei modelli A e V.
Art. 8.
Dichiarazione dei soggetti controllanti le emittenti
Nazionali ai fini dell'applicazione delle disposizioni
dell'art. 2 della legge n. 122/1998
1. I soggetti diversi dalle persone fisiche che si trovano in
posizione di controllo, ai sensi dell'art. 2, commi 17 e 18, della
legge n. 249/1997, rispetto ad alcuno dei soggetti indicati nell'art.
4, comma 3, della presente delibera, e che effettuano investimenti
secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della delibera n.
9/99/CONS, sono tenuti ad inviare una comunicazione redatta in
conformita' dei modelli A e Q2/C entro il 31 luglio di ogni anno. I
dati da inviare sono riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente.
Art. 9.
Pubblicazione dei prospetti di bilancio
1. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2)
della legge 5 agosto 1981, n. 416, tenuti a pubblicare, entro il 31
agosto di ogni anno, su tutte le testate edite lo stato patrimoniale
e il conto economico del bilancio d'esercizio, pubblicano altresi' un
prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio
dell'attivita' editoriale, in conformita' con il modello P presentato
in sede di comunicazione al 31 luglio.
TITOLO III
COMUNICAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI
Art. 10.
Obbligo di comunicazione delle spese
pubblicitarie degli enti pubblici
1. Le amministrazioni statali, le regioni, gli altri enti
pubblici, inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici
economici, nonche' le aziende sanitarie locali che gestiscono servizi
per piu' di 40.000 abitanti, hanno l'obbligo di comunicare
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le loro spese di
carattere pubblicitario relative a ciascun esercizio finanziario.
2. La comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in
relazione alle spese dell'ultimo esercizio finanziario concluso, in
conformita' ai modelli A ed "Enti Pubblici".
3. La comunicazione va inviata anche nel caso in cui non siano
state effettuate spese pubblicitarie. Fanno eccezione i comuni con
meno di 40.000 abitanti, i quali sono tenuti ad effettuare la
comunicazione solo nel caso in cui vi siano state spese.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
M o d e l l i
1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformita'
dei modelli allegati alla presente delibera come sua parte
sostanziale.
2. L'Autorita' si riserva, in ogni momento, di chiedere, in
relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione
di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.
Art. 12.
Trasmissione
1. L'informativa e le ulteriori comunicazioni di cui alla presente
delibera vanno spedite a mezzo raccomandata o consegnate direttamente
presso la sede dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. L'Autorita' potra' prevedere, con una successiva deliberazione,
in via sperimentale e quale modalita' aggiuntiva e non sostitutiva di
quanto previsto al precedente comma 1, che la compilazione e l'invio
dell'Informativa nonche' le ulteriori comunicazioni di cui alla
presente delibera, sia effettuata per via telematica.
Art. 13.
Informatizzazione
1. La documentazione pervenuta all'Autorita' a norma della
presente delibera puo' essere archiviata otticamente secondo tecniche
informatiche ed essere distrutta dopo l'archiviazione dell'immagine,
secondo le norme vigenti.
2. La conformita' all'originale e' attestata su ogni immagine del
documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti
il documento cartaceo.
Art. 14.
S a n z i o n i
1. Per la violazione delle disposizioni della presente delibera
sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 1, commi 12, 41, 42 e
43, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Art. 15.
Abrogazione
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui al decreto 11
febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16.
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente delibera unitamente agli allegati e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. La presente delibera unitamente agli allegati e' pubblicata nel
Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' disponibile nel sito web
dell'Autorita': www.agcom.it.
Napoli, 24 aprile 2002
Il Presidente: CHELI
Modelli Serie Base
da pag. 13 a pag. 43
Modelli Serie Semplificata
da pag. 47 a pag. 72
Modelli Serie Ridotta
da pag. 75 a pag. 92
Ulteriori comunicazioni
da pag. 95 a pag. 104
Modello Enti pubblici
da pag. 107 a pag. 108
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato - Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni