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Gazzetta Ufficiale N. 100 del 30 Aprile 2002

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 marzo 2002
Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
Visto il decreto ministeriale in data 7 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.
Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei
livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il
riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa
dalla ferma di leva.

Art. 2.
Per l'anno 2002 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali
la Direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener
conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza
ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera
d), e del comma 3, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della dispensa dalla
ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella A, allegata al
presente decreto.

Art. 3.
Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di
sussistenza, i consigli di leva debbono tener conto, oltre che della
tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive
situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:
a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermita'
per le quali sono necessarie costose cure mediche;
b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di
vitale necessita' perduti a seguito di calamita' naturali;
c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto
coniugale da parte di uno dei genitori.

Art. 4.
Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo
familiare:
1) le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra;
2) le pensioni privileggiate ordinarie spettanti ai militari di
leva per infortunio;
3) le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio
sul lavoro;
4) le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli
articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a
coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni
di bisogno.
Roma, 19 marzo 2002
Il Ministro: Martino

Tabella A

ANNO 2002

Ripartizione Nord

Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna

Ripartizione Centro

Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio

Ripartizione Sud

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia, Sardegna

Tabelle a pag. 11


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato