IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Como
Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il proprio decreto n. 9 del 3 aprile 2002 di ricostruzione
del comitato provinciale INPS di Como;
Visti i dati in possesso dell'ufficio sulle organizzazioni dei
lavoratori autonomi coltivatori diretti - mezzadri e coloni della
provincia di Como e stabilito il grado della loro rappresentativita'
e del loro interesse alle funzioni dell'INPS in relazione al potere
di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 639/1970;
Considerata la necessita' di ricostituzione della commissione
speciale di cui al n. 3 per il contenzioso di cui alla lettera b) ed
f) del n. 1 e dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti in
provincia di Como nel settore dei coltivatori diretti - mezzadri e
coloni;
Decreta:
La commissione speciale per il contenzioso in materia di
prestazioni di cui alle lettere b) ed f) del n. 1 per i coltivatori
diretti - mezzadri e coloni di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9
marzo 1989, n. 88, presso la sede dell'INPS di Como, sara' presieduta
dal sig. Pagani dott. Flaminio, componente del comitato provinciale
INPS di cui al decreto n. 9/2002 e sara' composta dai membri di cui
ai numeri 4, 5, e 6 del capoverso dell'art. 44 della legge n.
88/1989:
il direttore della direzione provinciale del lavoro di Como;
il direttore del dipartimento provinciale del tesoro di Como;
il direttore della sede provinciale dell'INPS di Como;
e dai seguenti rappresentanti di categoria:
1) dott. Giuseppe Naimo - Feder. C.D. La Spiga;
2) sig. Enrico Ferrario - Conf. it. agricoltori;
3) sig.ra Luisella Franzini - Conf. it agricoltori;
4) rag. Susanna Bosi - Unione prov. agricoltori.
La suddetta commissione, come per il comitato INPS, ha durata di
quattro anni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Como, 3 aprile 2002
Il direttore provinciale: Bruno
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato