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Gazzetta n. 12 del 15 Gennaio 2002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 21 dicembre 2001
Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di ormazione Continua per l'esercizio finanziario 2001, di cui all'art. 118 della legge n. 338 del 23 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE
dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori

Visto l'art. 9 della legge 25 dicembre 1971, n. 1041, concernente
le gestioni fuori bilancio autorizzata da leggi speciali;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le
competenze statali in materia di formazione professionale;
Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
modificato dall'art. 9 della legge n. 236/1993, che istituisce il
Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo;
Vista la legge n. 196/1997 in materia di promozione alla formazione
continua;
Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, che
disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 142,
comma 1;
Visto l'art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana n. 302
del 29 dicembre 2000, supplemento ordinario, che stabilisce, a favore
del finanziamento dei piani formativi aziendali, settoriali e
territoriali per l'anno 2001, la quota del 20% del gettito
complessivo, a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845;
Visti i parametri di ripartizione delle risorse definiti dal
coordinamento delle regioni per la formazione professionale;
Tenuto conto delle indicazioni del comitato di indirizzo per le
azioni di formazione continua di cui all'art. 9 della legge n.
236/1993 riunitosi in data 11 dicembre 2001;


Decreta:


Articolo unico
E' impegnata la somma di euro 92.962.241,84 (L. 180.000.000.000) a
valere sul capitolo 7031 del bilancio del Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l'accesso al FSE di cui all'art. 9
della legge n. 236/1993 esercizio 2001, ripartita tra le regioni e le
province autonome come indicato nella tabella allegata che
costituisce parte integrante del decreto, per l'adozione di
"Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali,
territoriali e sviluppo della prassi di Formazione Continua".
Roma, 21 dicembre 2001
Il dirigente generale: Battistoni

Allegato 1
RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI


CRITERI GENERALI RIGUARDANTI INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI
FORMATIVI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI E SVILUPPO DELLA
PRASSI DELLA FORMAZIONE CONTINUA.

1. Premessa.
Il presente atto fa riferimento a quanto previsto dall'art. 118
della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000,
supplemento ordinario, che stabilisce, a favore del finanziamento dei
piani formativi aziendali, settoriali e territoriali per l'anno 2001,
la quota del 20% del gettito complessivo, a valere sul terzo delle
risorse derivanti del contributo integrativo di cui all'art. 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con
le regioni, le province autonome e le parti sociali, in
considerazione dello stato di avanzamento degli adempimenti previsti
dal succitato art. 118 della legge n. 388/2000 e tenuto conto degli
orientamenti espressi dal comitato di indirizzo per le azioni di
formazione continua di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993, di cui
al D.D. n. 418 del 10 novembre 1997.
Tenuto conto delle disposizioni della legge n. 196 del 24 giugno
1997, in materia di promozione della formazione continua.
Viste le sperimentazioni realizzate a seguito delle circolari
MLPS n. 65 del 5 agosto 1999 e n. 92 del 29 dicembre 2000.
Intende sostenere e orientare, con il presente provvedimento, le
iniziative di formazione a favore dei lavoratori per aggiornare ed
accrescere le loro competenze e per sviluppare la competitivita'
delle imprese.

2. Risorse.
Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa,
vengono ripartite tra le regioni e le province autonome (come
indicato nell'allegato 1) sulla base dei criteri di riparto definiti
dal coordinamento delle regioni per la formazione professionale, ed
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali risorse pari a
92.962.241,84 euro (180 miliardi di lire).

3. Tipologie di azione.
Le amministrazioni regionali e le province autonome destinano le
risorse loro assegnate per il finanziamento di piani formativi
aziendali, territoriali e settoriali concordati tra le parti sociali.
Per piano formativo si intende un programma organico di azioni
formative concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze
aziendali, settoriali o territoriali. Il piano formativo e'
sottoscritto dalle parti sociali che lo promuovono.

4. Procedure.
Le amministrazioni provvedono a predisporre specifiche procedure
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto,
nel cui ambito dovranno essere previste: l'indicazione dei soggetti
presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori), le
modalita' di selezione dei progetti, la durata degli interventi, il
rispettodelle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato
(Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e n. 69/2001), l'obbligo di
cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20%.
Le validita' delle graduatorie relative ai progetti finanziabili
ha una durata di dodici mesi, a far data dalla pubblicazione degli
esiti della valutazione dei progetti.
Le amministrazioni sono tenute, nella definizione e gestione
degli strumenti attuativi, al rispetto della priorita' per le PMI e
possono altresi' disporre di utilizzare la totalita' o una parte
delle risorse loro assegnate per il finanziamento di piani formativi
gia' presentati in attuazione di quanto disposto nella circolare del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 92/2000,
limitatamente alle azioni di cui al punto 3.b) "finanziamento,
attraverso procedure di evidenza pubblica, di piani formativi
aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti
sociali".
Le amministrazioni dovranno, altresi', tener conto delle scelte
operate nella attuazione dei POR allo scopo di favorire una
integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale
europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla
formazione continua.
La regione o la provincia autonoma, trasmette, con sollecitudine,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL, divisione
V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo ai progetti
ammessi a finanziamento.
Il MLPS-UCOFPL, entro i trenta giorni successivi, espleta le
procedure per la liquidazione delle risorse di cui al punto 2.
In caso di gravi ritardi nell'uso delle risorse o non conformita'
alle procedure previste, da parte di alcune amministrazioni regionali
e/o province autonome, rispetto a quanto indicato precedentemente, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto sara'
deciso dal comitato di indirizzo, di cui al D.D. n. 418 del
10 novembre 1997, potra' ridistribuire le risorse tra le altre
regioni e province autonome secondo criteri da individuare.
Le risorse precedentemente assegnate alle regioni e province
autonome ai sensi delle circolari del MLPS n. 174/96, n. 37/98, n.
139/98, n. 51/1999 e non impegnate alla data del 31 marzo 2002
saranno ridistribuite tra le altre regioni a province autonome in
base a parametri definiti in sede di comitato di indirizzo.

5. Promozione e monitoraggio.
Le regioni e le province autonome invieranno ogni quattro mesi un
rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del
lavoro - UCOFPL secondo criteri elaborati dall'Isfol, che provvedera'
a redigere il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione degli
interventi in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3,
della legge n. 144 del 17 maggio 1999.
Roma, 24 dicembre 2001
Il dirigente generale: Battistoni

Allegato 1
RIPARTIZIONE RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato