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Gazzetta n. 12 del 15 Gennaio 2002

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001
Determinazione per l'anno 2002 dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 318/01).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001;
Premesso che:
con la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita) n. 205/99, recante la definizione delle
tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese
distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la
definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia
elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti
del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235
(di seguito: deliberazione n. 205/1999) l'Autorita' ha determinato,
tra l'altro, per l'anno 2000, il prezzo dell'energia elettrica
all'ingrosso destinata al mercato vincolato;
la decisione di cui al precedente alinea e' stata adottata per
apprestare le necessarie garanzie per i clienti del mercato vincolato
nel periodo necessario al consolidamento delle misure previste dal
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999) anche al fine di creare un assetto che,
prevenendo l'esercizio di potere di mercato da parte dell'operatore
in posizione dominante nella produzione di energia elettrica,
consenta il formarsi di prezzi efficienti dell'energia elettrica
all'ingrosso;
al fine del consolidamento dell'assetto di cui al precedente
alinea sarebbe stato necessario, almeno, il perfezionamento delle
procedure per la cessione di capacita' produttiva da parte dell'Enel
S.p.a. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 79/1999,
l'assunzione da parte della societa' Acquirente unico S.p.a. (di
seguito: Acquirente unico) della funzione di Garante della fornitura
ai clienti del mercato vincolato sulla base delle direttive
dell'Autorita' ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n.
79/1999 e l'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui
all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
non vi sono elementi che consentano di prevedere che nell'anno
2002 si consolidino tutte le condizioni di assetto indicate come
minime e necessarie al precedente alinea;
con delibera 22 novembre 2001, n. 272/01 (di seguito: delibera n.
272/01), l'Autorita' ha avviato un procedimento per la determinazione
dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti
del mercato vincolato;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto 26 gennaio 2000;
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12
luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 167 del 19 luglio 1989 (di seguito: provvedimento Cip
n. 15/89);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14
novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento Cip
n. 34/90);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29
aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 170 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip
n. 6/92);
la deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 15
luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
la deliberazione dell'Autorita' 8 giugno 1999, n. 81/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8
luglio 1999;
la deliberazione n. 205/99;
la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 145/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 12
settembre 2000;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 238/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del
5 gennaio 2001 - supplemento ordinario (di seguito: deliberazione n.
238/00);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 246/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 25
gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 246/00);
la deliberazione dell'Autorita' 5 giugno 2001, n. 122/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 154 del
5 luglio 2001 (di seguito deliberazione n. 122/01);
la delibera dell'Autorita' 26 settembre 2001, n. 211/01 (di
seguito: delibera n. 211/01);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato
nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001,
n. 262/01 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di
seguito: testo integrato);
la delibera n. 272/01;
Considerato che:
il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai
clienti del mercato vincolato per l'anno 2000 e' stato determinato
con riferimento ai costi effettivi medi nazionali di produzione
dell'energia elettrica relativi al 1997;
con la deliberazione n. 238/00 l'Autorita', in considerazione del
fatto che le condizioni di assetto indicate in premessa non si
sarebbero consolidate nel corso dell'anno 2001, ha determinato i
prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del
mercato vincolato per l'anno 2001;
la suddetta determinazione e' stata adottata riducendo di una
percentuale pari al 20% le componenti del prezzo dell'energia
elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione
definite con la deliberazione n. 205/99;
la riduzione di cui al precedente alinea e' stata decisa in
relazione agli elementi desunti dall'istruttoria propedeutica
all'adozione della deliberazione n. 81/99 nell'ambito della quale
rilevazioni di mercato, avvalorate anche da dati forniti da
qualificati produttori nazionali ed esteri del settore
elettromeccanico, relative ai costi di investimento di un ciclo
combinato a gas di nuova tecnologia, hanno indicato un costo fisso
unitario di produzione sensibilmente inferiore al livello medio delle
componenti del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura
dei costi fissi di produzione, definite nella deliberazione n. 205/99
con riferimento all'anno 2000;
in particolare, l'Autorita', al fine di assicurare la necessaria
gradualita' nel processo di avvicinamento dei prezzi dell'energia
elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato al
livello di prezzi compatibile con un sistema delle offerte di
acquisto e di vendita dell'energia elettrica all'ingrosso efficiente,
ha definito una riduzione della componente a copertura dei costi
fissi di produzione, rispetto al livello determinato per l'anno 2000
con la deliberazione n. 205/00, inferiore alla percentuale indicata
dagli esiti dell'istruttoria di cui al precedente alinea;
la riduzione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso
destinata ai clienti del mercato vincolato, comunque, non determina
alterazioni dell'equilibrio economico finanziario degli esercenti dal
momento che con decorrenza dal 1 gennaio 2000, per un periodo di
sette anni, e' operativo il regime di reintegrazione, alle imprese
che alla data del 19 febbraio 1997 svolgevano il servizio di
distribuzione dell'energia elettrica producendo, in tutto o in parte,
l'energia elettrica distribuita, della quota dei costi non
recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva europea
96/92/CE;
il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con
sentenza n. 5288/01 del 31 luglio 2001, ha annullato la deliberazione
n. 238/00 nella parte in cui ha definito il prezzo dell'energia
elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato dal
momento che la determinazione per l'anno 2001 non e' stata preceduta
dalla comunicazione di avvio del procedimento e non e' stata
sufficientemente preparata sul piano istruttorio in relazione alla
definizione della percentuale di riduzione; e che in detta sentenza
e' stata comunque espressamente riconosciuta la legittimazione
dell'Autorita' a regolare il prezzo dell'energia elettrica
all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato nei termini
indicati in premessa;
avverso la sentenza di cui al precedente alinea l'Autorita' ha
assunto, con la delibera n. 211/01, la decisione di proporre appello
e che il giudizio instauratosi in conseguenza di tale atto propulsivo
avra' esito nel corso dell'anno 2002;
i dati a disposizione dell'Autorita' evidenziano che gli
esercenti nell'anno 2001 hanno di fatto applicato, in attesa
dell'esito del giudizio di cui al precedente alinea, il prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato
vincolato definito dall'Autorita' con la deliberazione n. 238/00;
Considerato che:
dal 1 gennaio 2001 la valorizzazione unitaria dell'energia
elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per
il mercato vincolato e' aumentata in seguito alla soppressione della
parte B della tariffa ed al conseguente riconoscimento a questa
energia della componente del prezzo dell'energia elettrica
all'ingrosso a copertura dei costi di combustibile;
la compensazione della maggior valorizzazione dell'energia
elettrica prodotta da impianti di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto 26 gennaio 2000 e' determinata in modo tale da consentire
agli impianti idroelettrici e geotermoelettrici ad essa assoggettati
la copertura dei costi fissi unitari di impianto;
ai fini della determinazione per l'anno 2002 dei prezzi
dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato
vincolato e' stato avviato con delibera n. 272/01 un procedimento per
l'analisi dei costi di generazione relativamente agli impianti
alimentati da combustibili fossili convenzionali;
nell'ambito del procedimento di cui all'alinea precedente sono
state richieste con riferimento all'anno 2000, relativamente alle
imprese che, ai sensi delle deliberazioni n. 145/00, n. 246/00 e n.
122/01, hanno differito la decorrenza delle norme contenute dalla
deliberazione n. 61/99, informazioni patrimoniali ed economiche
riferite all'attivita' di produzione, distinta per comparti, e al
totale dei servizi comuni, con riferimento alle poste di cui alla
voce B) Immobilizzazioni dello schema previsto dall'art. 2424 del
codice civile, integrate come indicato nell'allegato 3, comma 1 della
deliberazione n. 61/99, nonche' alle poste di cui alle voci A) Valore
della produzione e B) Costi della produzione dello schema previsto
dall'art. 2425 del codice civile, integrate come indicato
nell'allegato 3, comma 2, della deliberazione n. 61/99;
ai principali produttori sono stati richiesti dati tecnici e
informazioni patrimoniali ed economiche relative all'attivita' di
produzione di energia elettrica nell'anno 2000, che e' l'ultimo anno
per il quale sono disponibili dati consuntivi;
nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 272/01, sono
state inoltre richieste informazioni relative a progetti di
investimento, in programma o gia' realizzati, per aumentare o
riqualificare la capacita' termoelettrica disponibile, nonche' dati
tecnici di produzione (tra cui potenza, produzione, ore di
manutenzione) relativi agli anni 1999, 2000 e 2001;
quanto indicato ai precedenti alinea del presente considerato
comporti un rafforzamento dell'analisi propedeutica alla
determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso
destinata ai clienti del mercato vincolato nel senso indicato dal
tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nella sopra
richiamata sentenza;
Ritenuto che:
non essendo entrato in operativita' il sistema delle offerte di
acquisto e vendita dell'energia elettrica nei tempi previsti dal
decreto n. 79/1999 e, non avendo ancora l'Acquirente unico assunto la
funzione di Garante della fornitura dei clienti vincolati, sia
opportuno definire i prezzi dell'energia elettrica
all'ingrossodestinata al mercato vincolato ad un livello compatibile
con un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso efficiente, quale
quello previsto a partire dal 1 gennaio 2001, dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 79/1999;
la remunerazione complessivamente ottenuta dalle imprese
produttrici per l'attivita' di produzione dell'energia elettrica per
il mercato vincolato debba essere tale da consentire l'equilibrio
economico finanziario delle medesime imprese, tenendo conto sia del
regime di reintegrazione, alle imprese che alla data del 19 febbraio
1997 svolgevano il servizio di distribuzione dell'energia elettrica
producendo, in tutto o in parte l'energia elettrica distribuita,
della quota dei costi non recuperabili a seguito dell'attuazione
della direttiva 96/92/CE che della compensazione della maggiore
valorizzazione della produzione idroelettrica e geotermoelettrica
previsti dal decreto 26 gennaio 2000;
sia opportuno che la componente del prezzo dell'energia elettrica
all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione sia
determinata con riferimento a costi di produzione riconosciuti agli
impianti termoelettrici, ed a livelli di produzione di riferimento;
i costi di cui al precedente alinea debbano essere determinati
sulla base dei piu' recenti dati economici e patrimoniali certificati
disponibili all'Autorita' e con riferimento alle principali imprese
produttrici la cui produzione e' almeno in parte destinata ai clienti
del mercato vincolato;
ai fini della determinazione dei costi di produzione
riconosciuti, i dati economici e patrimoniali di cui al precedente
alinea debbano essere aggiornati applicando, in ciascuno degli anni
trascorsi tra l'anno al quale i dati si riferiscono e l'anno per il
quale si stanno determinando i costi di produzione riconosciuti, il
tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati e il tasso di riduzione annuale dei costi
unitari riconosciuti pari a quello previsto dall'art. 54 del testo
integrato per i parametri RR, nonche' considerando l'aumento dei
costi di generazione rispetto all'anno precedente determinato dalla
previsione da parte del testo integrato di corrispettivi per il
servizio di trasporto a carico degli impianti di produzione a valere
dal 1 gennaio 2002;
poiche' il meccanismo di copertura dei costi riconosciuti di cui
al precedente alinea assicura la reintegrazione della quota dei costi
fissi di produzione non recuperabili a seguito di perdita di quote di
mercato conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE, i
livelli di produzione di riferimento debbano essere determinati con
riferimento a quote di mercato prevedibili in assenza di
liberalizzazione e con riferimento agli impianti i cui costi
concorrono alla determinazione dei costi di produzione riconosciuti;
coerentemente, i livelli di produzione di riferimento relativi
all'anno 2002 debbano essere calcolati incrementando la produzione
termoelettrica effettiva realizzata dagli impianti di cui al
precedente alinea nell'anno di apertura del mercato alla concorrenza,
che e' il 1997, in misura pari all'incremento che avrebbe potuto
realizzarsi se l'aumento di domanda fosse stato coperto, al netto
degli incrementi della produzione di impianti ammessi a contributi ai
sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, Cip n. 34/90 e Cip n. 6/92 e
successive modificazioni ed integrazioni nonche' delle importazioni,
dalla produzione termoelettrica realizzata dagli impianti di cui al
precedente alinea;
sia opportuno mantenere una articolazione per fascia oraria della
componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura
dei costi fissi di produzione analoga a quella prevista all'art. 2,
comma 2.1, lettera a) della deliberazione n. 205/99;

Delibera:
Art. 1.

Definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per l'anno
2002
1.1. Il valore della componente a copertura dei costi fissi di
produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera a)
dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 18 ottobre 2001, n. 228/01,
come modificato dalla deliberazione della medesima Autorita'
15 novembre 2001, n. 262/01 e' fissato nella tabella 1, allegata al
presente provvedimento.

Art. 2.

Disposizioni finali
2.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far
data dalla sua pubblicazione.
Milano, 27 dicembre 2001
Il presidente: Ranci

Tabella 1

Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso: componente a
copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui
al comma 26.1, lettera a) del testo integrato.

     =====================================================================
            Fascia oraria        |       PG (centesimi di euro/kWh)
     =====================================================================
                  F1             |                 9,338
                  F2             |                 3,755
                  F3             |                 2,035
                  F4             |                     0


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato