L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2001;
Premesso che:
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita), con la deliberazione 19 luglio 2001, n. 163/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 10
agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 163/01), ha aggiornato per
l'anno 2002 le componenti (tau) in base 1(D2), (tau) in base 2(D2) e
(tau) in base 3(D2) della tariffa D2, e le componenti (tau) in
base 1(D3), (tau) in base 2(D3) e (tau) in base 3(D3) della tariffa
D3;
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita
dell'energia elettrica, riportato nell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (di seguito: testo
integrato) riporta i valori delle componenti di cui al precedente
alinea nelle tabelle 10, 11 e 12;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'art. 1,
comma 1 e l'art. 2, comma 21;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del
31 dicembre 1999;
la deliberazione n. 163/01;
il testo integrato ed in particolare le allegate tabelle 10, 11 e
12;
Considerato che:
l'aggiornamento delle componenti (tau) in base 1(D2), (tau) in
base 2(D2) e (tau) in base 3(D2) della tariffa D2 per l'anno 2002,
con i valori riportati nelle tabelle 10, 11 e 12 allegate al testo
integrato, comporta aumenti per i clienti vincolati del servizio di
vendita dell'energia elettrica destinata ad utenze domestiche;
l'ordinamento tariffario deve essere modificato ed integrato per
tenere conto delle esigenze dei clienti del mercato vincolato che si
trovano in situazioni di disagio economico;
il Governo sta definendo gli obiettivi in materia di accesso alle
condizioni agevolate per i clienti in situazioni di disagio
economico;
in attesa delle decisioni del Governo occorre prevedere un
ordinamento tariffario provvisorio che assicuri continuita' con le
tariffe applicate nell'anno 2001;
Ritenuto che sia opportuno:
ridefinire la transizione verso la tariffa D1, di cui al comma
22.1, del testo integrato, in attesa dell'introduzione di tariffe i
cui valori tutelino i clienti in stato di disagio economico;
introdurre per l'anno 2002 valori tariffari provvisori per le
componenti delle tariffe D2 e D3.
Delibera:
Art. 1.
Tariffe per l'energia elettrica destinata ad utenze domestiche in
bassa tensione per l'anno 2002
1.1. Con riferimento al testo integrato, allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18
ottobre 2001, n. 228/01 e sue successive modificazioni, i valori dei
parametri f relativi alle tariffe D2 e D3, riportati nella tabella 8,
di cui all'allegato n. 2 del testo integrato, sono sostituiti dai
valori della tabella 1.
1.2. I valori delle componenti (tau) in base 1(D2), (tau) in
base 2(D2) e (tau) in base 3(D2) e (tau) in base 1(D3), (tau) in
base 2(D3) e (tau) in base 3(D3), riportati nelle tabelle 10, 11, 12
del testo integrato, sono sostituiti dai valori delle tabelle 2, 3,
4.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
2.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in
vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 27 dicembre 2001
Il presidente: Ranci
Tabella 1
Parametri f
=====================================================================
| Tariffa D2 |
=====================================================================
Scaglioni di consumo (kWh per anno) | |
da fino a | Parametri f |
0 1800 | 0,850 |
1801 2640 | 1,269 |
2641 4440 | 1,590 |
oltre 4440 | 1,269 |
=====================================================================
Tariffa D3 |
=====================================================================
| Parametro f
| 1,269
Tabella 2
Componente (tau)3 della tariffa D2
=====================================================================
Scaglioni di consumo (kWh per | |
anno) | |
=====================================================================
| | Componente (tau)3 (centesimi
da |fino a | di euro/ kWh)
---------------------------------------------------------------------
0 | 900 | 2,19
---------------------------------------------------------------------
901 | 1800 | 4,11
---------------------------------------------------------------------
1801 | 2640 | 7,02
---------------------------------------------------------------------
2641 | 3540 | 14,86
---------------------------------------------------------------------
3541 | 4440 | 12,95
---------------------------------------------------------------------
oltre 4440 | | 7,02
Tabella 3
Componenti (tau)1 e (tau)2 della tariffa D2
=====================================================================
Componente (tau)1 (centesimi di | Componente (tau)2 (centesimi di
euro/ punto di prelievo per anno) | euro/kW per anno)
=====================================================================
192 | 624
Tabella 4
Componenti (tau)1, (tau)2 e (tau)3 della tariffa D3
=====================================================================
Componente (tau)1 | |
(centesimi di euro/ | Componente (tau)2 |
punto di prelievo per |(centesimi di euro/kW | Componente (tau)3
anno) | per anno) |(centesimi di euro/kWh)
=====================================================================
2.220 | 1.752 | 7,02
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato