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Gazzetta n. 12 del 15 Gennaio 2002

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DECRETO 10 dicembre 2001
Graduatorie regionali ordinarie e speciali di cui all'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2000 del "settore commercio" - 10o bando di attuazione

IL DIRETTORE GENERALE
per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
Visto l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che
estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 ai programmi di
investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4,
prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di
graduatorie regionali ordinarie e speciali;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le
successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato
"regolamento", concernente le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del paese;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato regolamento
che attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive la
competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti
istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle
iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro
pubblicazione;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato n. 900047 del 25 gennaio 2001;
Visti i decreti ministeriali del 2 febbraio 2001, del 21 marzo
2001e del 29 maggio 2001 con i quali sono stati fissati i termini per
la presentazione delle domande relative al bando del "settore
commercio" del 2000;
Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre
2000, del 13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state
fissate le misure massime consentite relative alle agevolazioni di
cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati
pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni e
province autonome del centro-nord;
Vista la delibera del CIPE del 6 agosto 1999 concernente
l'approvazione del piano finanziario programmatico del Programma di
sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;
Viste le delibere del CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14 e del 4
agosto 2000, n. 84, che destinano una quota di 3.144,43 miliardi di
lire relative alle aree depresse per il periodo 2000-2002 al
finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.543,43
miliardi alle aree dell'obiettivo 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e 601 miliardi alle
restanti regioni e province autonome del centro-nord, di cui 90,7 da
ripartire tra le regioni Umbria e Marche;
Viste le note n. 922 del 20 dicembre 2000 della regione Marche e
n. 31002 del 19 dicembre 2000 della regione Umbria con le quali
vengono comunicati i criteri di riparto dei predetti 90,7 miliardi di
lire secondo i quali alla regione Marche vengono destinati 38,82
miliardi, pari al 42,8%, ed alla regione Umbria 51,88 miliardi, pari
al 57,2%;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 ottobre 2000 che, dei suddetti 2.543,43
miliardi, ha assegnato in via programmatica al bando "commercio" del
2000 462,88 miliardi di lire (di cui, dei suddetti 90,7 miliardi,
5,74 alla regione Marche e 7,66 alla regione Umbria), ripartendo tali
risorse tra le regioni, secondo le misure fissate dal CIPE con la
predetta delibera del 15 febbraio 2000, come segue (importi in
miliardi di lire):

     =====================================================================
                        regioni                    |       risorse
     =====================================================================
        Piemonte                                   |                 13,92
        Abruzzo                                    |                 16,14
        Valle d'Aosta                              |                  0,47
        Molise                                     |                  9,70
        Lombardia                                  |                  7,89
        Campania                                   |                 89,59
        Provincia Autonoma di Bolzano              |                  0,82
        Puglia                                     |                 61,42
        Provincia Autonoma di Trento               |                  0,40
        Basilicata                                 |                 16,67
        Veneto                                     |                  7,63
        Calabria                                   |                 46,18
        Friuli Venezia Giulia                      |                  2,30
        Sicilia                                    |                 89,88
        Liguria                                    |                  6,72
        Sardegna                                   |                 44,94
        Emilia Romagna                             |                  2,43
        Toscana                                    |                 10,83
        Umbria                                     |                 11,88
        Marche                                     |                  9,08
        Lazio                                      |                 13,99

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il
Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille
dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n.
488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il
cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle
attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari
all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge,
corrispondenti, quindi, a 0,463 miliardi di lire;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 23 aprile 2001 con il quale sono state approvate
le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano concernenti le priorita' regionali ed i relativi
punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del
"settore commercio" del 2000, nonche' la formazione delle graduatorie
speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di
seguito specificato:

     =====================================================================
                           |                      | misura delle risorse
                           | tipo di graduatoria  |  disponibili per la
                           |       speciale       | graduatoria speciale
     =====================================================================
     Piemonte              |      ATTIVITA'       |          50%
     ---------------------------------------------------------------------
     Abruzzo               |         AREA         |          20%
     ---------------------------------------------------------------------
     Valle d'Aosta         |       NESSUNA        |          - -
     ---------------------------------------------------------------------
     Molise                |      ATTIVITÀ'       |          40%
     ---------------------------------------------------------------------
     Lombardia             |      ATTIVITA'       |          50%
     ---------------------------------------------------------------------
     Campania              |      ATTIVITÀ'       |          40%
     ---------------------------------------------------------------------
     Provincia Autonoma di |                      |
     Bolzano               |       NESSUNA        |          - -
     ---------------------------------------------------------------------
     Puglia                |      ATTIVITA'       |          50%
     ---------------------------------------------------------------------
     Provincia Autonoma di |                      |
     Trento                |       NESSUNA        |          - -
     ---------------------------------------------------------------------
     Basilicata            |       NESSUNA        |          - -
     ---------------------------------------------------------------------
     Veneto                |         AREA         |          30%
     ---------------------------------------------------------------------
     Calabria              |      ATTIVITA'       |          50%
     ---------------------------------------------------------------------
     Friuli Venezia Giulia |       NESSUNA        |          - -
     ---------------------------------------------------------------------
     Sicilia               |         AREA         |          50%
     ---------------------------------------------------------------------
     Liguria               |      ATTIVITA'       |          40%
     ---------------------------------------------------------------------
     Sardegna              |      ATTIVITÀ'       |          50%
     ---------------------------------------------------------------------
     Emilia Romagna        |       NESSUNA        |          - -
     ---------------------------------------------------------------------
     Toscana               |         AREA         |          25%
     ---------------------------------------------------------------------
     Umbria                |         AREA         |          30%
     ---------------------------------------------------------------------
     Marche                |         AREA         |          30%
     ---------------------------------------------------------------------
     Lazio                 |      ATTIVITÀ'       |          35%

Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a
ciascuna regione, per il bando del "settore commercio" del 2000, le
seguenti risorse finanziarie (in miliardi di lire):

=====================================================================
              regioni          |graduatorie speciali|graduatorie ordinarie
     =====================================================================
     Piemonte                  |              6,9530|               6,9530
     ---------------------------------------------------------------------
     Abruzzo                   |              3,2248|              12,8991
     ---------------------------------------------------------------------
     Valle d'Aosta             |              0,0000|               0,4695
     ---------------------------------------------------------------------
     Molise                    |              3,8761|               5,8142
     ---------------------------------------------------------------------
     Lombardia                 |              3,9411|               3,9411
     ---------------------------------------------------------------------
     Campania                  |             35,8002|              53,7002
     ---------------------------------------------------------------------
     Provincia Autonoma di     |                    |
     Bolzano                   |              0,0000|               0,8192
     ---------------------------------------------------------------------
     Puglia                    |             30,6793|              30,6793
     ---------------------------------------------------------------------
     Provincia Autonoma di     |                    |
     Trento                    |              0,0000|               0,3996
     ---------------------------------------------------------------------
     Basilicata                |              0,0000|              16,6533
     ---------------------------------------------------------------------
     Veneto                    |              2,2867|               5,3357
     ---------------------------------------------------------------------
     Calabria                  |             23,0669|              23,0669
     ---------------------------------------------------------------------
     Friuli Venezia Giulia     |              0,0000|               2,2977
     ---------------------------------------------------------------------
     Sicilia                   |             44,8950|              44,8950
     ---------------------------------------------------------------------
     Liguria                   |              2,6853|               4,0280
     ---------------------------------------------------------------------
     Sardegna                  |             22,4475|              22,4475
     ---------------------------------------------------------------------
     Emilia Romagna            |              0,0000|               2,4276
     ---------------------------------------------------------------------
     Toscana                   |              2,7048|               8,1144
     ---------------------------------------------------------------------
     Umbria                    |              3,5604|               8,3077
     ---------------------------------------------------------------------
     Marche                    |              2,7213|               6,3496
     ---------------------------------------------------------------------
     Lazio                     |              4,8916|               9,0844

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 2001 con il quale
il termine finale di invio al Ministero delle attivita' produttive da
parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori
relativi alle domande del bando del "settore commercio" per l'anno
2000 e' stato prorogato al 5 novembre 2001;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche
concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche:

Decreta
Art. 1
1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le iniziative
di cui in premessa per il bando del 2000 (10o) del "settore
commercio", ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate
negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/36 al presente decreto.
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle
graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile
nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1,
le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di
tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con
l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.

Art. 2
1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui
alla citata legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande
inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla
prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle
premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole
e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento citato
nelle premesse, nonche' del compenso spettante alle banche
concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla
realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente,
all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento medesimo.

Art. 3
1. Le iniziative che, a causa della insufficienza delle
disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa
graduatoria che risulti non utile per la concessione delle
agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella
graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno
rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale
graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte
da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al
presente decreto, mantenendo valida, ai soli fini dell'ammissibilita'
temporale del programma, la data della domanda originaria, rimanendo
comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine agli
ulteriori criteri di ammissibilita'.
Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche
normative, qualora l'impresa intenda mantenere valida, ai soli fini
dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della detta
domanda originaria e, al contempo, riformulare la domanda stessa,
rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da
inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui
all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda, riformulata,
entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile
successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con
decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Le predette modalita' di inserimento automatico o di
riformulazione si applicano anche alle domande che, sempre a causa
della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state
agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle
condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900047 del
25.1.2001.
2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali
che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita'
finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la
concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa,
concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili
per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate
dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non
attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti
graduatorie regionali ordinarie.
3. Le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui all'art. 1
sono invece escluse dalle agevolazioni di cui alla citata legge n.
488/92.

Art. 4
1. Per le iniziative di cui all'art. 3, ivi comprese quelle
inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del
regolamento, con successivi provvedimenti, sono individualmente
comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi
dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni. Dalla data
della comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione
del provvedimento di esclusione.
Roma, 10 dicembre 2001
Il direttore generale: Sappino

Allegato n. 1
NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono trentasei, come di seguito specificato :


1) PIEMONTE speciale (All. n. 2/1)
2) PIEMONTE ordinaria (All. 2/2)
3) VALLE D'AOSTA ordinaria (All. n. 2/3)
4) LOMBARDIA speciale (All. n. 2/4)
5) LOMBARDIA ordinaria (All. n. 2/5)
6) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ordinaria (All. n. 2/6)
7) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ordinaria (All. n. 2/7)
8) VENETO speciale (All. n. 2/8)
9) VENETO ordinaria (All. n. 2/9)
10) FRIULI VENEZIA GIULIA ordinaria (All. n. 2/10)
11) LIGURIA speciale (All. n. 2/11)
12) LIGURIA ordinaria (All. n. 2/12)
13) EMILIA ROMAGNA ordinaria (All. n. 2/13)
14) TOSCANA speciale (All. n. 2/14)
15) TOSCANA ordinaria (All. n. 2/15)
16) UMBRIA speciale (All. n. 2/16)
17) UMBRIA ordinaria (All. n. 2/17)
18) MARCHE speciale (All. n. 2/18)
19) MARCHE ordinaria (All. n. 2/19)
20) LAZIO speciale (All. n. 2/20)
21) LAZIO ordinaria (All. n. 2/21)
22) ABRUZZO speciale (All. n. 2/22)
23) ABRUZZO ordinaria (All. n. 2/23)
24) MOLISE speciale (All n. 2/24)
25) MOLISE ordinaria (All. n. 2/25)
26) CAMPANIA speciale (All. n. 2/26)
27) CAMPANIA ordinaria (All. n. 2/27)
28) PUGLIA speciale (All. n. 2/28)
29) PUGLIA ordinaria (All. n. 2/29)
30) BASILICATA ordinaria (All. n. 2/30)
31) CALABRIA speciale (All. n. 2/31)
32) CALABRIA ordinaria (All. n. 2/32)
33) SICILIA speciale (All. n. 2/33)
34) SICILIA ordinaria (All. n. 2/34)
35) SARDEGNA speciale (All. n. 2/35)
36) SARDEGNA ordinaria (All. n. 2/36)

La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili
alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 ubicate nel territorio
di riferimento (graduatorie regionali ordinarie, speciali per area o
grandi progetti) o operanti nei settori di riferimento (graduatorie
regionali speciali per attivita).
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza
e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari
alla somma dei valori normalizzati dei quattro indicatori, di cui al
punto 5.c5) sub 1), 2), 3) e 4) del testo unico delle direttive per
la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n.
488/1992, ciascuno incrementato del 5% per le imprese che abbiano
gia' aderito o intendano aderire, entro l'esercizio "a regime"
dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali
riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS e/o di un
ulteriore 5% per i programmi concernenti l'accorpamento di piu'
esercizi commerciali esistenti.
Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli
indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice
alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 e, quindi, attraverso la
somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati, per
ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione
standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori,
oltre che il numero delle domande inserite nella graduatoria e sulla
base del quale tali valori sono stati determinati.
Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:
* indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito nel
programma
----------------------------------------------------------------
------
investimento ammissibile attualizzato
* indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma
----------------------------------------------------------
investimento ammissibile attualizzato
* indicatore n. 3: 100
--------------------------------------------------------------
agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima
consentita)
* indicatore n. 4: punteggio (compreso tra 0 e 30) conseguito dal
programma sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al
punto 5.c5.4 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992;
Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono
riportati i seguenti elementi:
Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata
dalla domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo
occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma
degli indicatori normalizzati riportato in colonna L.
Colonna B (Numero di progetto): il n. di progetto della domanda.
Colonna C (Ragione Sociale): la ragione sociale dell'impresa
titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.
Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita'
locale interessata dal programma.
Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1,
relativo al capitale proprio investito.
Colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n.
2, relativo agli occupati attivati dal programma. Esso e'
convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di
occupati.
Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore
n. 3, determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a
quella massima consentita.
Colonna H (4 - Indicatore Regionale): il valore dell'indicatore n.
4 relativo alle priorita' regionali; esso e' compreso tra 0 e 30
nella graduatoria regionale ordinaria, tra 0 e 20 nella graduatoria
regionale speciale.
Colonna I (Maggiorazione degli indicatori):
5%= incremento del 5% del valore di ciascuno degli indicatori in
relazione all'adesione ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti
di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS o in connessione ad un
programma riguardante l'accorpamento di piu' esercizi commerciali
esistenti;
10%=entrambi i suddetti incrementi.
Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori
normalizzati degli indicatori, cosi' come eventualmente incrementati
dei suddetti 5% o 10%. Tale valore e' quello che determina la
posizione della domanda nella graduatoria.
Colonna M (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare
dell'eventuale concessione delle agevolazioni :
P = piccola impresa
M = media impresa
G = grande impresa.
Colonna N (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella
quale insiste l'unita' locale interessata dal programma:
1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno)
2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale)
ST = Sostegno Transitorio (Centro-nord, aree ammesse al sostegno
transitorio)
FO = fuori obiettivo.
Colonna O (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi,
l'agevolabilita' o meno della domanda:
A = agevolabile
N = non agevolabile
P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie
regionali speciali)
Colonna P (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o
parziale, dalle agevolazioni:
1 = esaurimento delle risorse attribuibili
4 = superamento della riserva del 70% destinata alle PMI, in
presenza di altre PMI da agevolare
5 = motivi 1 e 4 insieme
Colonna Q (Agevolaz. concedibile LM) : l'ammontare, in milioni di
lire e due decimali, dell'agevolazione concedibile. Tale ammontare e'
inferiore a quello richiesto qualora nella Colonna O sia indicato "P"
; e' pari a zero qualora nella Colonna O sia indicato "N".
Colonna R (Agevolaz. concedibile Euro) : l'ammontare, in EURO,
dell'ammontare della Colonna Q.

Allegato n. 2
1) PIEMONTE speciale (All. n. 2/1)
2) PIEMONTE ordinaria (All. 2/2)
3) VALLE D'AOSTA ordinaria (All. n. 2/3)
4) LOMBARDIA speciale (All. n. 2/4)
5) LOMBARDIA ordinaria (All. n. 2/5)
6) PROVINCIA AUT. DI BOLZANO ordinaria (All. n. 2/6)
7) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ordinaria (All. n. 2/7)
8) VENETO speciale (All. n. 2/8)
9) VENETO ordinaria (All. n. 2/9)
10) FRIULI VENEZIA GIULIA ordinaria (All. n. 2/10)
11) LIGURIA speciale (All. n. 2/11)
12) LIGURIA ordinaria (All. n. 2/12)
13) EMILIA ROMAGNA ordinaria (All. n. 2/13)
14) TOSCANA speciale (All. n. 2/14)
15) TOSCANA ordinaria (All. n. 2/15)
16) UMBRIA speciale (All. n. 2/16)
17) UMBRIA ordinaria (All. n. 2/17)
18) MARCHE speciale (All. n. 2/18)
19) MARCHE ordinaria (All. n. 2/19)
20) LAZIO speciale (All. n. 2/20)
21) LAZIO ordinaria (All. n. 2/21)
22) ABRUZZO speciale (All. n. 2/22)
23) ABRUZZO ordinaria (All. n. 2/23)
24) MOLISE speciale (All n. 2/24)
25) MOLISE ordinaria (All. n. 2/25)
26) CAMPANIA speciale (All. n. 2/26)
1
2
27) CAMPANIA ordinaria (All. n. 2/27)
1
2
3
4
28) PUGLIA speciale (All. n. 2/28)
29) PUGLIA ordinaria (All. n. 2/29)
1
2
3
30) BASILICATA ordinaria (All. n. 2/30)
31) CALABRIA speciale (All. n. 2/31)
1
2
3
32) CALABRIA ordinaria (All. n. 2/32)
1
2
33) SICILIA speciale (All. n. 2/33)
1
2
34) SICILIA ordinaria (All. n. 2/34)
1
2
3
35) SARDEGNA speciale (All. n. 2/35)
36) SARDEGNA ordinaria (All. n. 2/36)
1
2

Allegato 3
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pag. 65
pag. 66
pag. 67
pag. 68
pag. 69
pag. 70


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato