IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la
prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle
imprese di trasporto aereo nazionali e di quelle di gestione
aeroportuale, in ragione anche della particolare e contingente
condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei
perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a
consentire il proseguimento dell'attivita' delle stesse;
Visto l'atto di indirizzo formulato dalla Commissione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Proroga e modalita' di applicazione
della copertura assicurativa statale
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
maggio 2002, n. 100, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 2002.
2. Per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano
garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le
modalita' di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,
1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27 dicembre
2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 14, cosi' come modificato dall'articolo 1 del citato
decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.
Art. 2.
Estensione della copertura assicurativa
in caso di ulteriori atti di indirizzo
della Commissione europea
1. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la Commissione europea dovesse formulare nuovi
atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle
premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle attivita' produttive, estende, con propri decreti,
l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a
periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati, alle medesime
condizioni e secondo le stesse modalita', conformandosi integralmente
ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato