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Gazzetta Ufficiale N. 127 del 01 Giugno 2002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2002
Garanzie surrogatorie della materiale trattenuta del prelievo supplementare di cui all'art. 129, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre
1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CEE) n. 536/93, che stabilisce le modalita'
di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;
Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante "Misure urgenti
nel settore lattiero-caseario";
Visto il decreto 25 ottobre 1995 concernente "Possibilita' di
ricorso a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattenersi
a titolo di anticipo";
Visto il decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante
"Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario";
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, recante
"Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario
del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria
del settore lattiero-caseario";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, quarto periodo, del
decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, cosi' come sostituito dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, comma 2, in base al quale con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri e le
modalita' secondo cui gli acquirenti, in luogo della materiale
trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono
avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 6 dicembre 2001;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1.
1. L'acquirente, in luogo della materiale trattenuta del prelievo
supplementare sul prezzo del latte da effettuarsi per tutte le
consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a
ciascun produttore, puo' avvalersi esclusivamente delle seguenti
garanzie surrogatorie prestate dal produttore:
a) fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata dal
produttore atta ad assicurare l'adempimento a prima e semplice
richiesta da parte dell'acquirente;
b) importo del latte conferito e non liquidato, al netto di
eventuali prestiti o anticipazioni concessi sotto qualsiasi forma o
sotto altro tipo di garanzia dall'acquirente al produttore
conferente.
2. La garanzia di cui al punto b) deve trovare diretto riscontro
nella contabilita' dell'acquirente, fermo restando l'obbligo per il
medesimo di procedere alla trattenuta sull'importo del latte
conferito o alla costituzione di una fideiussione di cui al punto a)
del comma 1, allorche' la copertura finanziaria risulti insufficiente
a garantire il totale versamento del prelievo supplementare.
3. Le forme di garanzia individuate al comma 1 devono rispondere ai
requisiti dell'idoneita' e della immediata esigibilita' prescritti
dall'art. l, comma 5, della legge 7 aprile 2000, n. 79, e pertanto
essere atte a coprire, fino alla scadenza del termine previsto per il
pagamento del prelievo supplementare, l'importo dovuto per i
quantitativi consegnati in eccesso rispetto alla quota latte
spettante a ciascun produttore, mediante l'immediato soddisfacimento
dell'acquirente a prima e semplice richiesta scritta dello stesso.
4. Le forme di garanzia di cui al comma 1 devono risultare
effettivamente costituite nel momento in cui sorge l'obbligo per
l'acquirente di effettuare la trattenuta del prelievo a titolo di
anticipo.

Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
verificano, anche in corso di periodo, la corretta applicazione del
presente decreto ed in caso di violazioni accertate, sono tenute ad
applicare le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2, della legge
26 novembre 1992, n. 468, procedendo, in caso di reiterazione della
violazione per piu' periodi, anche non consecutivi, alla revoca del
riconoscimento.
2. La costituzione di una garanzia surrogatoria non esonera
l'acquirente dalla responsabilita' dello stesso per il versamento del
prelievo dovuto dai produttori conferenti. La garanzia surrogatoria
sussiste in presenza di provvedimenti giurisdizionali che sospendono
l'efficacia della comunicazione del prelievo supplementare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2002

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 91


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato