IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed in particolare l'art.
18, cosi' come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
Visto il comma 5 del citato art. 18, il quale stabilisce che con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, si determinano, sentite
l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, una quota
del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito
presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo
stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su
tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
amministrative attribuite dallo Stato al sistema delle camere di
commercio;
Considerato che il suddetto fondo puo' essere integrato con le
risorse derivanti da politiche di investimenti nazionali e comunitari
ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
nonche' con quelle indicate dall'art. 5, comma 2, lettera f) della
legge 21 marzo 2001, n. 84;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 2001 con il quale e'
stata stabilita la misura del diritto annuale per l'anno 2001 a
carico delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese a
favore delle camere di commercio;
Sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
Decreta:
Articolo unico
La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2001 in base al
decreto interministeriale 23 aprile 2001 da riservare al fondo
perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio, applicando
le seguenti aliquote percentuali:
4,9% sulle entrate da diritto annuale fino a L. 10.000.000.000
(Euro 5.164.569);
5,9% sulle entrate da diritto annuale oltre L. 10.000.000.000
(Euro 5.164.569) a L. 20.000.000.000 (Euro 10.329.138);
6,9% oltre L. 20.000.000.000 (Euro 10.329.138).
L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 55% tra le
camere di commercio che presentano rigidita' di bilancio (rapporto
tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalita' per le
camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale
delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un
ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 45% per la
realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato
di funzionalita' ed efficienza delle funzioni amministrative
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i
criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con
deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal
Ministero delle attivita' produttive.
L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente,
al Ministero delle attivita' produttive, direzione generale del
commercio, delle assicurazioni e dei servizi circa i risultati della
gestione del fondo perequativo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2002
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato