IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia delle dogane;
Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il
3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio, modificato, da
ultimo, dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione del
12 dicembre 2001;
Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del
24 ottobre 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le
modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione
dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
successive modificazioni, concernente l'applicazione in Italia della
Convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
Considerato che ai sensi dell'art. 28, lettera b) del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si attribuisce in via generale al
Ministero delle attivita' produttive la competenza al "rilascio delle
autorizzazioni prescritte per l'importazione e l'esportazione delle
merci", e che dette autorizzazioni sono direttamente utilizzabili
presso gli uffici doganali;
Considerato che l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge
n. 150 del 7 febbraio 1992, cosi' come modificata dalla legge n. 59
del 13 marzo 1993, stabilisce inoltre che il "Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello
Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle
certificazioni previsti dalla Convenzione di Washington";
Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 275, recante il
riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie
animali e vegetali protette;
Visto l'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce la facolta' di accentrare
presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di
esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a
merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto
determinati regimi doganali;
Visto il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000, riguardante la
concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di
importazione e esportazione delle specie di animali e vegetali in via
di estinzione di cui alla Convenzione di Washington;
Ritenuta la necessita' di dover aggiornare, in base alle mutate
esigenze operative, l'elenco delle dogane abilitate al compimento
delle citate operazioni doganali;
Visto il verbale della Conferenza di servizi appositamente
convocata e tenutasi in data 19 aprile 2002, al fine di acquisire i
necessari pareri del Ministero delle politiche agricole e forestali e
del Ministero dell'ambiente;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di
esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli
esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, possono
essere effettuate esclusivamente presso le dogane riportate
nell'elenco allegato 1.
Art. 2.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di
esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli
esemplari di legnami indicati negli allegati al regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, possono essere effettuate,
oltre che presso gli uffici doganali riportati nell'elenco
allegato 1, presso le dogane indicate nell'elenco allegato 2.
Art. 3.
I controlli in ambito doganale degli esemplari di cui al
regolamento (CE) n. 338/97, sono effettuati secondo le modalita'
indicate nel decreto ministeriale 4 settembre 1992 e successive
modificazioni.
Art. 4.
E' abrogato il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000.
La presente determinazione direttoriale sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2002
Il direttore: Guaiana
Allegato 1
Allegato 2
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato