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Gazzetta Ufficiale N. 128 del 03 Giugno 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 2002
Norme disciplinanti l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, in attuazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, con il quale e' stato emanato, sulla base dell'art. 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il regolamento recante norme
per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale
dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche'
per il riparto dei proventi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
con il quale e' stato emanato, sulla base dell'art. 3, comma 230,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il regolamento recante norme
per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed
a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale
n. 174 del 1998, che dispone che con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite, relativamente alle scommesse del CONI, e su
sua proposta, nuove modalita' di accettazione, anche a mezzo
telefonico o telematico;
Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze, emanato il 15 giugno 2000, di
concerto con il direttore generale dei servizi generali e del
personale del Ministero delle politiche agricole e forestali, con il
quale sono state adottate, sulla proposta dell'UNIRE - Unione
nazionale incremento razze equine, formulata con nota n.
86712-20009/AF/Scomm. del 20 settembre 1999, norme disciplinanti
l'accettazione telefonica o telematica delle scommesse ippiche, in
attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156, con il quale e' stato emanato il regolamento recante
autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate
relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale
e' facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita
direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari o i
gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la
raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi,
centri di servizio o operatori di telecomunicazione che utilizzino
linee telefoniche ordinarie, secondo le modalita' stabilite con
decreto dirigenziale;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, che
stabilisce l'applicabilita' delle disposizioni dell'art. 4 del
decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente
in particolare l'accettazione telefonica e telematica delle giocate,
alle scommesse relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei
cavalli e da quelli riservati al CONI;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale,
in riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 25 marzo 1997, n. 59, e' stato istituito il Ministero
dell'economia e delle finanze, con contestuale soppressione del
Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, recante, sulla base dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, il regolamento di affidamento unitario all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato delle attribuzioni in materia di
giochi e scommesse;
Vista la nota del 1 ottobre 2001 con la quale il CONI ha chiesto
l'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'attivazione
dell'accettazione telefonica e telematica delle giocate relative alle
scommesse sportive sulla falsariga di quella gia' attuata per le
scommesse sulle corse dei cavalli;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali
reso il 31 maggio 2002;
Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in
data 30 maggio 2002 che ha affidato al direttore dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione della raccolta
telefonica o telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici
e alle scommesse;
Considerato che occorre emanare il provvedimento dirigenziale
previsto dal citato decreto n. 156 del 2001 e dalla predetta
direttiva;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle competizioni
sportive riservate al CONI e su quelle diverse dalle corse dei
cavalli e dagli eventi sportivi organizzati dal CONI possono essere
accettate, da parte dei concessionari autorizzati, anche mediante
apparati telefonici o telematici, con le modalita' e con l'osservanza
degli adempimenti previsti dal presente decreto.

Art. 2.
Modalita' di accettazione delle scommesse
1. La facolta' di cui all'art. 1 e' subordinata alla stipula con lo
scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato
nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura
di un conto personale intestato allo scommettitore medesimo. Il
contratto reca l'informativa per il trattamento dei dati personali e
indica specifiche modalita' per l'osservanza degli obblighi previsti
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, con particolare riferimento
alle misure di sicurezza da adottare per la raccolta e la
conservazione dei dati acquisiti mediante apparati telefonici o
telematici e per la gestione del conto personale, ed al principio di
proporzionalita' di cui all'art. 9 della stessa legge. Lo schema tipo
dei contratti e' prodotto all'Amministrazione finanziaria per i
controlli relativi alla loro conformita' al contenuto del presente
decreto e della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui costituisce attuazione.
2. Il concessionario, quale unico responsabile della corretta
rispondenza della scommessa alla richiesta dello scommettitore e
dell'esattezza del relativo importo, nonche' dell'intera procedura,
trasmette la richiesta della scommessa telefonica o telematica ai
sistemi nazionali di totalizzazione e registrazione.
3. Le scommesse telefoniche o telematiche sono considerate valide e
regolarmente accettate solo dopo la loro acquisizione, registrazione
e documentazione presso i sistemi di totalizzazione e registrazione
nazionali che provvedono a numerarle univocamente rilevando anche
l'identificativo del concessionario e il numero del contratto.
4. Il concessionario provvede, in luogo della stampa della
ricevuta, all'immediato aggiornamento del conto personale dello
scommettitore mediante registrazione della scommessa completa di
tutti i suoi caratteri identificativi, nonche' alla comunicazione
allo scommettitore dell'avvenuta accettazione, mediante l'indicazione
del numero assegnato alla stessa dal sistema.
5. Il concessionario, titolare del trattamento dei dati personali,
utilizza i dati trattati in applicazione del presente decreto per
esclusive finalita' di gestione delle scommesse e adotta misure
idonee a preservare e tutelare la riservatezza dello scommettitore.
Il concessionario fornisce, a titolo gratuito, i servizi occorrenti
per l'accettazione delle scommesse e la gestione dei conti.
6. Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali
stabilite dal presente decreto si applicano all'accettazione
telefonica e telematica delle scommesse ippiche prevista dal decreto
ministeriale 15 giugno 2000.

Art. 3.
Annullamento delle scommesse
1. Le scommesse telefoniche o telematiche non possono essere
annullate.

Art. 4.
Vincite e rimborsi
1. Le scommesse telefoniche o telematiche vincenti e/o rimborsabili
ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto ministeriale 2 giugno
1998, n. 174, sono considerate come immediatamente contabilizzate e
pertanto il concessionario, in collegamento con il sistema di
totalizzazione e registrazione nazionale, provvede ad aggiornare i
conti individuali con l'indicazione completa delle scommesse vincenti
o rimborsate e dei relativi importi.

Art. 5.
Modalita' di rendicontazione
1. Nei termini previsti dal contratto e comunque per periodi non
superiori a tre mesi solari, il concessionario deve metter a
disposizione dello scommettitore un rendiconto analitico di tutte le
transazioni dallo stesso attivate.
2. Il gestore del totalizzatore provvede, per ogni concessionario e
con periodicita' annuale, a fornire la certificazione dell'ammontare
complessivo delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati per le
scommesse di cui all'art. 1.
Roma, 31 maggio 2002
Il direttore generale: Cutrupi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato