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Gazzetta Ufficiale N. 129 del 04 Giugno 2002

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 maggio 2002

Adeguamento dell'indennita' dovuta agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza con decorrenza 1 gennaio 2001, per il biennio 2001-2002.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
il quale prevede che per lo svolgimento delle attivita' di
osservazione e di trattamento negli istituti penitenziari siano
corrisposti ai professionisti esperti in psicologia, servizio
sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, di cui
l'amministrazione puo' avvalersi, onorari proporzionati alle singole
prestazioni effettuate;
Visto l'art. 70, nono comma, della legge n. 354 del 1975, come
sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 633, che
riserva agli esperti componenti privati dei tribunali di sorveglianza
il trattamento previsto per gli esperti di cui al quarto comma
dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5
dicembre 1988, n. 564, che attribuisce ai componenti privati del
tribunale di sorveglianza un'indennita' oraria di L. 20.000, pari a
quella minima allora fissata per gli esperti di cui al quarto comma
dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5
dicembre 1988, n. 564, che prevede espressamente l'adeguamento
dell'indennita' suddetta con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione
degli onorari stabiliti con analogo decreto per gli esperti di cui al
quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro del tesoro del 20 maggio 1995 con cui e' stato fissato, in
favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge
n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 27.800 orarie per il biennio
1995-1996;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro del tesoro del 14 febbraio 1997 con cui e' stato fissato, in
favore degli esperi di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge
n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 29.050 orarie per il biennio
1997-1998;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria di concerto con il Ragioniere
generale dello Stato del 3 luglio 1998, con cui e' stato fissato, in
favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge
n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 30.300 orarie per il biennio
1999-2000;
Visto il decreto del Direttore generale degli affari civili e delle
libere professioni di concerto con il Direttore generale della
Ragioneria generale dello Stato del 27 gennaio 2000, con cui e' stato
fissato, in favore degli esperti componenti del tribunale di
sorveglianza un onorario pari a L. 27.800 per il biennio 1995-1996;
pari a L. 29.050 per il biennio 1997-1998; pari a L. 30.300 per il
biennio 1999-2000;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria di concerto con il Direttore
generale della Ragioneria generale dello Stato del 3 aprile 2000, con
cui e' stato fissato, in favore degli esperti di cui al quarto comma
dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a
L. 31.100 (Euro 16,06) orarie per il biennio 2000-2001;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerata la necessita' di aggiornare l'indennita' spettante agli
esperti componenti del tribunale di sorveglianza, secondo quanto
stabilito dalle richiamate disposizioni;
Visto l'art. 7 della legge 23 marzo 1956, n. 182, che attribuisce
al capo dell'ufficio giudiziario la competenza ad emettere i mandati
di pagamento a favore dei magistrati;
Decreta:
L'indennita' spettante agli esperti componenti dei tribunali di
sorveglianza con decorrenza 1 gennaio 2001 per il biennio 2001-2002
e' fissata nella misura lorda di Euro 16,06 orarie.
Al relativo pagamento provvederanno i capi degli uffici giudiziari
con i fondi a disposizione sul capitolo 1360 gia' 1631 del Ministero
della giustizia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2002

Il Direttore generale
della giustizia civile
Mele


Il Direttore generale
del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze
Lucibello


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato