IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce
al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o
differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli
obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi
eccezionali ed imprevedibili;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
Considerato che a seguito dello sciopero generale del 16 aprile
2002, al quale ha aderito anche il personale dipendente delle banche,
degli uffici postali e dei concessionari della riscossione, e' stato
impedito il normale assolvimento da parte dei contribuenti degli
obblighi di versamento in scadenza alla medesima data;
Ritenuta la necessita' di differire i termini di versamento dei
tributi scadenti alla suddetta data del 16 aprile 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. I versamenti dei tributi, i cui termini sono scaduti il
16 aprile 2002, sono considerati tempestivi se effettuati entro il
giorno successivo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato